Cassazione Penale, Sentenza n. 41831/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto della Corte di appello di Messina che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del Tribunale di Messina che aveva applicato a Milici la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per tre anni con obbligo di soggiorno. La difesa deduceva violazione degli artt. 1 e 4 d.lgs. n.159/2011 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., contestando la sussistenza della pericolosità sociale attuale: si lamentava l'eccessivo rilievo attribuito a una sola intercettazione, la qualità di soggetto incensurato, il possesso di redditi leciti e l'assenza di altri procedimenti rilevanti oltre l'indagine "IDRA – Gotha 8".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto impugnato fosse adeguatamente motivato, con richiamo e valutazione "per relationem" alle dettagliate argomentazioni del Tribunale di Messina che avevano rilevato plurimi elementi probatori (intercettazioni, perquisizioni e sequestri) dimostranti il ruolo svolto da Milici tra il 2020 e il 2022 in un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti composta da oltre dieci persone, con collegamenti ad ambienti della criminalità organizzata e collaborazione con il defunto Barresi Cristian. Il Tribunale aveva inoltre valorizzato le condanne riportate (custodia cautelare 2022 e condanne in primo grado e appello a 6 anni e 8 mesi) e aveva inquadrato la pericolosità come qualificata (art. 4, comma 1 lett. b, d.lgs. 159/2011) e generica (art.1). La Corte d'appello ha confermato sinteticamente le argomentazioni di primo grado, ritenendo infondate le censure difensive, e la Cassazione ha ritenuto l'atto di impugnazione privo del necessario grado di specificità, dichiarando l'inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (codice delle misure di prevenzione)
Gli artt. 1 e 4 sono stati interpretati nel senso che la sorveglianza speciale richiede la valutazione dell'attualità della pericolosità sociale; il Tribunale ha ritenuto configurabile sia la pericolosità qualificata (art.4, comma 1, lett. b) in relazione alla condanna per traffico di stupefacenti), sia la pericolosità generica (art.1), sulla base di elementi concreti e recenti.
D.P.R. n. 309/1990, art. 74
La condanna per il reato di cui all'art. 74 ha costituito elemento fondante per l'iscrizione nella categoria di pericolosità qualificata ai sensi del d.lgs. 159/2011.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Richiamati come norme rilevanti rispetto ai vizi di motivazione e alle ragioni di fatto e diritto dedotte in ricorso; la Corte ha ritenuto che le censure non avessero la specificità richiesta per contestare la motivazione della pronuncia impugnata.
art. 611 c.p.p.
Il ricorso è stato trattato ai sensi di questo articolo (procedura davanti alla Corte di Cassazione per i ricorsi per cassazione), richiamando le regole procedurali applicabili.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024 (Lo Coco)
Richiamato il principio secondo cui la sentenza di appello può motivare "per relationem" alla sentenza di primo grado se il quadro argomentativo complessivo giustifica il provvedimento e si confronta adeguatamente con le deduzioni difensive; principio utilizzato per legittimare la motivazione sintetica della Corte d'appello.
art. 6161 c.p.p. (testo nella sentenza)
Nella pronuncia è prevista la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende in ragione dei profili di inammissibilità; si segnala che la disposizione viene richiamata nel provvedimento così come trascritto.
Massime di principio
- La misura di prevenzione della sorveglianza speciale può essere fondata su una valutazione complessiva di prove anche tecniche (intercettazioni, sequestri, perquisizioni) e non solo sul numero di precedenti: un ruolo attivo e documentato in un'associazione di traffico di stupefacenti concorre a dimostrare l'attualità della pericolosità.
- La presenza di redditi leciti o di attività lavorativa non esclude automaticamente la misura di prevenzione se sussistono elementi che dimostrano il coinvolgimento in attività illecite e legami con la criminalità organizzata.
- La Corte d'appello può motivare "per relationem" alla motivazione di primo grado quando il quadro argomentativo complessivo giustifichi la decisione e le deduzioni difensive siano state adeguatamente considerate; una motivazione sintetica è ammissibile se il tema è stato già trattato con sufficiente approfondimento in primo grado.
- Per impugnare con successo un provvedimento di prevenzione è necessario che l'appello (e il ricorso in Cassazione) contengano censure specifiche e dotate del necessario grado di dettaglio: deduzioni generiche o riassuntive rischiano l'inammissibilità.
- Esiti differenti del giudizio penale (es. modifiche su circostanze aggravanti) non escludono in automatico la rilevanza di una condanna e degli elementi probatori ai fini della misura di prevenzione, purché il nucleo centrale dell'accusa risulti confermato.
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