Cassazione Penale, Sentenza n. 37419/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che li aveva ritenuti responsabili di reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. I motivi principali contestavano: (i) l'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. (termine di durata massima del giudizio di cassazione); (ii) vizio di motivazione nella qualificazione dei due Passarello quali "amministratori di fatto" o come "determinatori" dell'operato degli amministratori di diritto, senza adeguata specificazione delle condotte gestorie continuative e significative; (iii) travisamento della prova e carenze argomentative circa la ricostruzione degli atti distrattivi (vendita di terreno, occultamento/falsificazione della contabilità) e circa l'elemento soggettivo richiesto; (iv) difetto di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; (v) per Biagiotti, censure su configurazione del reato (truffa vs bancarotta) e sul ruolo di "testa di legno" che, secondo la difesa, non giustificherebbe responsabilità per i fatti contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati in parte i ricorsi dei due Passarello: ha annullato la sentenza impugnata nei loro confronti e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze, ritenendo che la motivazione di merito fosse contraddittoria e insufficiente a provare la loro qualità di amministratori di fatto e/o il concorso morale nei fatti di bancarotta. Il ricorso di Luciano Biagiotti è stato dichiarato inammissibile; la sentenza di merito nei suoi confronti resta quindi confermata e Biagiotti è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) per l'evidente inammissibilità dei motivi.
Norme richiamate
art. 344-bis cod. proc. pen.
Norma sull'improcedibilità per superamento del termine di un anno del giudizio di cassazione; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di incostituzionalità del regime transitorio (applicazione ai reati commessi dal 1/1/2020) e ha confermato l'interpretazione giurisprudenziale che ne giustifica la graduale introduzione.
art. 216 legge fallimentare
Norme sul reato di bancarotta (in particolare fraudolenta); la Corte ha richiamato la necessità di specifica motivazione quando si attribuisce la responsabilità a titolo di amministratore di fatto o per concorso morale.
art. 223 legge fallimentare
Previsioni sanzionatorie e modalità di configurazione dei reati fallimentari; richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità per bancarotta.
art. 2639 cod. civ.
Norma civilistica citata in relazione alla falsificazione e alle scritture contabili; utilizzata per contestare la bancarotta fraudolenta documentale.
art. 232, comma 3, n. 2) legge fallimentare
Richiamata in relazione agli elementi della bancarotta distrattiva; la Corte ha evidenziato che la mera assenza di documentazione non è sufficiente a provare responsabilità senza adeguata specificazione delle condotte.
art. 110 cod. pen.
Concorrente nel reato; la Corte ha rilevato che la sentenza di merito non ha adeguatamente argomentato se la responsabilità dei Passarello fosse inquadrabile come concorso morale e come ciò si intrecciasse con la qualificazione di amministratori di fatto.
art. 84 cod. pen.
Parte richiamata nelle deduzioni difensive di Biagiotti (concetto di delitto strumentale o diverso disegno criminoso); la Corte ha ritenuto le obiezioni difensive, per Biagiotti, ricostruzioni alternative dei fatti e le ha dichiarate inammissibili.
art. 640 e art. 40 cod. pen.
Richiamati dalle difese di Biagiotti (truffa e responsabilità personale); la Corte ha ritenuto le censure non idonee a dimostrare travisamento o vizio di prova e ne ha dichiarato l'inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; applicata per sanzionare Biagiotti.
Massime di principio
- La qualificazione di "amministratore di fatto" richiede motivazione puntuale: deve emergere in modo specifico e non equivoco l'esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori tipici dell'amministratore; non è sufficiente l'attribuzione generica di essere "i reali titolari" o "protagonisti" delle vicende societarie.
- La mera assenza o distruzione della contabilità non è di per sé sufficiente a fondare una condanna per bancarotta documentale o distrattiva: il giudice deve collegare con argomentazione logica e specifica i comportamenti degli imputati all'occultamento, alla falsificazione o alla distrazione di beni.
- Quando si contesta il concorso morale (art. 110 c.p.) occorre che la decisione descriva come i presunti "determinatori" abbiano effettivamente influenzato o diretto l'azione dell'amministratore di diritto; non è sufficiente affermare genericamente il ruolo di "determinatore" senza indicare i fatti concreti che dimostrano tale influenza.
- Le questioni procedurali relative all'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. e al regime transitorio devono essere valutate alla luce della giurisprudenza di legittimità che ha ammesso la graduale applicazione delle nuove norme per ragioni organizzative e di coordinamento con altre riforme processuali.
- La figura della "testa di legno" non esclude automaticamente responsabilità per i reati fallimentari: se l'amministratore formale era consapevole dello stato delle scritture e della loro assenza o falsificazione, può essere ritenuto responsabile per bancarotta documentale, ma ciò richiede una specifica dimostrazione della consapevolezza.
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