Regolamento (UE) 2017/1903
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1903 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione dei preparati di Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 e Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza tre preparati microbici, valutati favorevolmente dall’EFSA, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’impiego è consentito esclusivamente come additivi tecnologici del gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio" e alle condizioni tecniche e di sicurezza fissate nell’allegato. Sono stabiliti composizione minima, metodi di analisi, tenori minimi di impiego, prescrizioni di conservazione e misure di protezione per gli utilizzatori. L’autorizzazione è valida fino all’8 novembre 2027.
Autorizzazione di tre preparati microbici come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi tecnologici per l’insilaggio.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in generale, alla commercializzazione e all’uso nell’Unione europea dei preparati di Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 e Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda la categoria degli "additivi tecnologici" e il gruppo funzionale degli "additivi per l’insilaggio". Le condizioni d’uso, i tenori minimi, le prescrizioni di etichettatura/uso e i requisiti di protezione degli utilizzatori sono quelli indicati nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Autorizzazione di Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 e Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1903 della Commissione autorizza tre preparati microbici come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e si fonda sulle domande presentate ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento, nonché sui pareri favorevoli dell’EFSA.
Contesto normativo e valutazione scientifica
I considerando chiariscono che le domande erano complete della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare, nei pareri del 6 dicembre 2016 e del 24 gennaio 2017, ha ritenuto che i preparati di Lactobacillus rhamnosus DSM 29226, Pediococcus parvulus DSM 28875 e Lactobacillus casei DSM 28872 non presentino effetti nocivi per la salute animale, la salute umana o l’ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’EFSA ha inoltre riconosciuto la loro utilità tecnologica nel migliorare la produzione di insilato da foraggi facili e moderatamente difficili da insilare, con riduzione delle perdite di sostanza secca e migliore conservazione delle proteine; non sono ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio post-commercializzazione.
Ambito di applicazione e classificazione
L’articolo 1 autorizza i tre preparati come additivi destinati all’alimentazione animale, limitatamente alla categoria degli "additivi tecnologici" e al gruppo funzionale degli "additivi per l’insilaggio". L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e opera alle condizioni fissate nell’allegato del regolamento.
Condizioni tecniche di impiego
L’allegato stabilisce per ciascun prodotto un tenore minimo di impiego, qualora non sia usato insieme ad altri microrganismi come additivo per l’insilaggio: 5 × 10^7 CFU/kg di materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare. La nozione di foraggio facile e moderatamente difficile da insilare è richiamata mediante la nota che rinvia al regolamento (CE) n. 429/2008: foraggio facile da insilare quando contiene oltre il 3% di carboidrati solubili nel materiale fresco, e moderatamente difficile da insilare quando ne contiene tra l’1,5% e il 3,0%.
Composizione, identificazione e metodi di analisi
Per Pediococcus parvulus DSM 28875 e Lactobacillus casei DSM 28872 il preparato deve contenere almeno 1 × 10^11 CFU/g di additivo; per Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 il minimo è 1 × 10^10 CFU/g. Le sostanze attive sono indicate come cellule vitali dei rispettivi ceppi. L’allegato prescrive anche i metodi di analisi: conteggio nell’additivo per mangimi mediante metodo di diffusione su piastra, con EN 15786:2009 per Pediococcus e EN 15787 con MSR agar per i Lactobacillus; identificazione mediante elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE). Le informazioni dettagliate sui metodi sono reperibili presso il laboratorio di riferimento dell’Unione.
Prescrizioni per l’uso e tutela degli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. Inoltre, il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali misure non consentono di eliminare o ridurre al minimo il rischio, l’additivo e le premiscele devono essere maneggiati con dispositivi di protezione individuale, inclusa la protezione dell’apparato respiratorio.
Durata dell’autorizzazione e applicazione temporale
Per tutti e tre i preparati, il periodo di autorizzazione termina l’8 novembre 2027. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Autorizzazione dei preparati microbici
L’articolo 1 autorizza, alle condizioni stabilite nell’allegato, i preparati di Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 e Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 come additivi destinati all’alimentazione animale. Essi sono classificati nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio".
Fondamento della decisione e valutazione scientifica
I considerando richiamano le domande presentate ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, corredate della documentazione richiesta. L’EFSA, nei pareri del 6 dicembre 2016 e del 24 gennaio 2017, ha concluso che i preparati non hanno effetti nocivi per animali, esseri umani o ambiente e che possono migliorare la produzione di insilato per foraggi facili e moderatamente difficili da insilare, riducendo la perdita di sostanza secca e migliorando la conservazione delle proteine.
Condizioni di impiego e tenore minimo
Per ciascun additivo, l’allegato prevede che, se non impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, il tenore minimo sia pari a 5 × 10^7 CFU/kg di materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare. L’impiego riguarda tutte le specie animali.
Composizione e requisiti analitici
L’allegato specifica la composizione minima dei preparati: almeno 1 × 10^11 CFU/g per Pediococcus parvulus DSM 28875 e Lactobacillus casei DSM 28872, e almeno 1 × 10^10 CFU/g per Lactobacillus rhamnosus DSM 29226. Sono indicati i metodi di analisi: conteggio con metodo di diffusione su piastra (EN 15786:2009 per Pediococcus; EN 15787 con MSR agar per i Lactobacillus) e identificazione mediante elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).
Obblighi informativi e sicurezza degli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. Inoltre, per evitare rischi per gli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative; se tali misure non bastano a eliminare o ridurre al minimo i rischi, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresi quelli per la protezione dell’apparato respiratorio.
Durata dell’autorizzazione
Per tutti e tre i preparati, la fine del periodo di autorizzazione è fissata all’8 novembre 2027.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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