Ordinanza n. 8/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Questore della Provincia di Cosenza del 7 novembre 2025, n. 29 Categoria A.12/2025 Imm., recante il rifiuto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Cosenza recante il rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendone la sospensione cautelare. La controversia riguarda il rilievo attribuito dall'amministrazione alla condanna dello straniero per reati relativi agli stupefacenti e la concreta valutazione della sua posizione personale. Il TAR ha rilevato, in sede sommaria, un possibile travisamento dei fatti, poiché il provvedimento questorile indicava lo straniero come disoccupato dall'11 luglio 2018, mentre la documentazione in atti sembrava dimostrare lo svolgimento, da quella data, di attività lavorativa subordinata. È stata inoltre dedotta e riscontrata la mancata valutazione dell'eventuale rilevanza dei legami familiari dimostrati dallo straniero nel territorio italiano.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare non mediante la sospensione meramente demolitoria del diniego, ma ordinando all'amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2023 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui la condanna per reati in materia di stupefacenti non preclude automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno: l'amministrazione deve svolgere una valutazione concreta, ponderando gli interessi coinvolti e le circostanze personali. Pur avendo effettuato una valutazione concreta, l'amministrazione avrebbe fondato il diniego su una ricostruzione fattuale erronea e non avrebbe considerato l'eventuale importanza dei legami familiari in Italia. Il periculum in mora è stato ravvisato nel rischio che, durante il tempo necessario alla decisione di merito, lo straniero si trovasse in una condizione di illegalità. La trattazione del merito è stata fissata per il 17 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale e consente l'adozione di una misura provvisoria quando ricorrono i relativi presupposti.
Corte costituzionale, sentenza 8 maggio 2023, n. 88
La condanna dello straniero per reati relativi agli stupefacenti non determina automaticamente il diniego o la preclusione del rinnovo del permesso di soggiorno; occorre una valutazione concreta della posizione individuale.
Massime di principio
- La condanna dello straniero per reati relativi agli stupefacenti non preclude automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno: l'amministrazione deve valutare concretamente la posizione individuale, ponderando gli interessi pubblici e privati e le circostanze del caso concreto.
- La valutazione amministrativa sul rinnovo del permesso di soggiorno è viziata da travisamento dei fatti quando il diniego si fonda su una condizione personale, quale la disoccupazione, smentita dalla documentazione rilevante acquisita nel procedimento o nel giudizio.
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, l'amministrazione deve considerare, ove dimostrati e pertinenti, i legami familiari dello straniero stabilmente presenti nel territorio italiano, nell'ambito della valutazione complessiva della sua posizione.
- In sede cautelare, il rischio che lo straniero venga a trovarsi in una condizione di illegalità durante il tempo necessario alla definizione del giudizio può integrare il periculum in mora; la misura più adeguata può consistere nell'ordine all'amministrazione di riesaminare la posizione alla luce degli elementi correttamente accertati e ponderati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 39/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →