Regolamento (UE) 2025/1915
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1915 della Commissione, del 25 settembre 2025, relativo all’autorizzazione dell’L-triptofano prodotto con Corynebacterium glutamicum KCCM 80346 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’L-triptofano prodotto con Corynebacterium glutamicum KCCM 80346 come additivo per mangimi per tutte le specie animali, sulla base della valutazione positiva dell’EFSA e della conformità alle condizioni del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni tecniche di impiego, inclusa la possibilità di uso nell’acqua di abbeveraggio e la necessità di protezione dalla degradazione ruminale nei ruminanti. Sono inoltre previsti specifici obblighi di etichettatura e avvertenze per prevenire squilibri nutrizionali e tutelare la sicurezza degli utilizzatori.
Autorizzazione dell’L-triptofano prodotto con Corynebacterium glutamicum KCCM 80346 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e utilizzatori di additivi e premiscele, nonché all’impiego dell’L-triptofano nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio per tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda l’additivo classificato nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale aminoacidi, loro sali e analoghi, alle condizioni specificate nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Restano ferme le condizioni particolari previste per i ruminanti e gli obblighi di etichettatura e uso indicati nell’allegato.
Autorizzazione dell’L-triptofano prodotto con Corynebacterium glutamicum KCCM 80346 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1915 autorizza l’immissione sul mercato e l’uso dell’L-triptofano prodotto con Corynebacterium glutamicum KCCM 80346 come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali. La decisione si fonda sulla procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 e tiene conto del parere dell’EFSA del 7 marzo 2024, che ha ritenuto la sostanza sicura e efficace alle condizioni d’uso proposte, con alcune cautele specifiche per i ruminanti e per l’uso nell’acqua di abbeveraggio.
Presupposti normativi e valutazione scientifica
La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e ne definisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento, era corredata della documentazione prescritta dall’articolo 7, paragrafo 3. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni proposte, il prodotto non pone problemi di sicurezza per il ceppo produttore, è sicuro per le specie bersaglio non ruminanti, per i consumatori e per l’ambiente, e non è irritante né sensibilizzante per gli utilizzatori. Ha inoltre rilevato che, per i ruminanti, il triptofano deve essere protetto dalla degradazione ruminale per risultare pienamente efficace.
Ambito di applicazione
L’autorizzazione riguarda un additivo classificato nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". Si applica all’uso nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio per tutte le specie animali. L’allegato non prevede un’età massima per le specie interessate, ma stabilisce condizioni specifiche di impiego e di etichettatura per gli operatori del settore.
Condizioni di impiego e obblighi per gli operatori
L’allegato consente l’utilizzo dell’additivo anche nell’acqua di abbeveraggio. Tuttavia, quando l’L-triptofano è somministrato ai ruminanti, gli operatori del settore dei mangimi devono assicurare che sia protetto dalla degradazione ruminale. La Commissione evidenzia inoltre la necessità di adottare misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.
Specifiche del prodotto autorizzato
L’allegato identifica l’additivo con il numero 3c443 e lo descrive come L-triptofano in forma solida, con contenuto minimo del 98% sulla sostanza secca e contenuto massimo di 10 mg/kg di 1,1’-etilidene-bis-L-triptofano (EBT). La sostanza attiva è L-triptofano prodotto con Corynebacterium glutamicum KCCM 80346. Sono indicati anche la denominazione IUPAC, la formula chimica C11H12N2O2 e il numero CAS 73-22-3.
Metodi di analisi
L’allegato rinvia a metodi di analisi specifici per l’identificazione e la quantificazione dell’L-triptofano: la monografia "L-tryptophan" del Food Chemical Codex per l’identificazione nell’additivo, l’HPLC-FLD secondo EN ISO 13904 per additivi e premiscele, l’HPLC-FLD ai sensi del regolamento (CE) n. 152/2009 per i mangimi composti e l’HPLC-FLD per l’acqua. È richiamato anche il lavoro del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
Etichettatura e avvertenze
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico e nell’acqua. L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore di umidità. Inoltre, sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve comparire una specifica avvertenza: in caso di supplementazione con L-triptofano, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali per evitare squilibri.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’allegato indica inoltre il 16 ottobre 2035 come fine del periodo di autorizzazione.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
La sostanza L-triptofano, prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80346, è autorizzata come additivo per mangimi nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", alle condizioni indicate nell’allegato.
Presupposti della decisione
La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, il parere favorevole dell’EFSA del 7 marzo 2024 e la conclusione che la sostanza soddisfa le condizioni dell’articolo 5 del medesimo regolamento.
Condizioni d’uso e cautele per i ruminanti
L’allegato prevede che l’additivo possa essere usato anche nell’acqua di abbeveraggio. Se impiegato nell’alimentazione dei ruminanti, l’L-triptofano deve essere protetto dalla degradazione ruminale; la Commissione sottolinea inoltre il rischio di aumento dello scatolo con triptofano non protetto nei ruminanti.
Avvertenze nutrizionali ed etichettatura
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico e nell’acqua. L’etichetta deve inoltre riportare un’avvertenza sulla necessità di considerare l’apporto complessivo di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali, soprattutto in caso di supplementazione nell’acqua di abbeveraggio, per evitare squilibri.
Specifiche tecniche e metodi di analisi
L’allegato stabilisce la composizione dell’additivo: L-triptofano ≥ 98% sulla sostanza secca, forma solida, con tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1’-etilidene-bis-L-triptofano (EBT). Sono indicati denominazione IUPAC, formula chimica C11H12N2O2, numero CAS 73-22-3 e i metodi di analisi per additivo, premiscele, mangimi composti e acqua.
Ambito soggettivo e specie interessate
L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, senza limiti di età massima indicati nell’allegato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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