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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1993

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1993 della Commissione, del 25 settembre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Carne Salada del Trentino (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1993

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione dispone l’iscrizione della denominazione "Carne Salada del Trentino" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come IGP. La Commissione dà atto che la domanda, presentata dall’Italia e già pubblicata, non ha ricevuto opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) 2024/1143. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dopo il ventesimo giorno dalla pubblicazione.

Iscrizione della denominazione geografica "Carne Salada del Trentino" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come IGP.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla specifica indicazione geografica "Carne Salada del Trentino" e produce effetti nell’ordinamento dell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri. Riguarda la registrazione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143; la domanda era stata presentata dall’Italia e pubblicata prima dell’entrata in vigore di tale regolamento. Non emergono esclusioni specifiche, ma il testo è limitato al solo atto di iscrizione della denominazione.

Iscrizione dell’IGP "Carne Salada del Trentino"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1993 della Commissione iscrive la denominazione geografica "Carne Salada del Trentino" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come indicazione geografica protetta. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina i regimi di qualità per vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e specialità tradizionali garantite.

Contesto procedurale

La Commissione rileva che la domanda di registrazione, presentata dall’Italia e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione nel termine previsto dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, la Commissione procede alla registrazione.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 dispone l’iscrizione di "Carne Salada del Trentino" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’effetto pratico è l’attribuzione della tutela propria dell’IGP secondo il regime unionale applicabile.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione nel registro UE delle indicazioni geografiche

L’articolo 1 stabilisce che l’indicazione geografica "Carne Salada del Trentino" è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143, con qualifica di IGP.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata dall’Italia e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Inoltre, non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariregimi di qualitàregistrazione e tutela delle denominazioni

Testo integrale

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