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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1995

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1995 della Commissione, del 25 settembre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Olive taggiasche liguri (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1995

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1995 della Commissione dispone l’iscrizione della denominazione «Olive taggiasche liguri» come indicazione geografica protetta nel registro dell’Unione. La Commissione constata che la domanda italiana era stata pubblicata e che non sono state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) 2024/1143. L’atto ha efficacia generale, entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione dell’indicazione geografica protetta «Olive taggiasche liguri» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’indicazione geografica «Olive taggiasche liguri» (IGP) e produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto direttamente applicabile. Riguarda l’iscrizione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143; il caso concerne una domanda presentata dall’Italia e già pubblicata prima dell’entrata in vigore di tale regolamento. Non sono previste esclusioni ulteriori nel testo, né deroghe settoriali o territoriali specifiche.

Iscrizione dell’IGP «Olive taggiasche liguri» nel registro dell’Unione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1995 della Commissione dà attuazione al quadro del regolamento (UE) 2024/1143 in materia di indicazioni geografiche e registra la denominazione «Olive taggiasche liguri» come indicazione geografica protetta. L’atto conclude il procedimento di registrazione avviato dall’Italia e conferma che non sono emerse opposizioni nel termine previsto.

Contesto procedurale

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda era stata presentata e ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 ed era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012. Viene altresì specificato che la procedura di opposizione disciplinata dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, non ha dato luogo ad alcuna dichiarazione di opposizione.

Effetto giuridico della registrazione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’IGP «Olive taggiasche liguri» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Per gli operatori del settore agroalimentare ciò significa che la denominazione entra a far parte del sistema di protezione unionale previsto per le indicazioni geografiche, con gli effetti conseguenti sul piano dell’uso della denominazione e della tutela nel mercato interno.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Iscrizione nel registro dell’Unione

L’articolo 1 stabilisce che l’indicazione geografica «Olive taggiasche liguri» è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143, con qualifica IGP.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata dall’Italia e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. È inoltre indicato che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoliqualità alimentareregistri uepolitica agricola

Testo integrale

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