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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1919

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1919 della Commissione, del 25 settembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell’Egitto, del Giappone e del Vietnam e che chiude l’inchiesta sulle importazioni di tali prodotti originari dell’India

Normativa europea32025R1919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo originari di Egitto, Giappone e Vietnam, confermando in larga parte le risultanze provvisorie della Commissione su dumping, pregiudizio, nesso causale e interesse dell’Unione. Per l’India il procedimento viene chiuso, poiché non è stato accertato dumping. Il testo disciplina inoltre la riscossione definitiva dei dazi provvisori, le modalità di applicazione delle aliquote individuali, la gestione dei nuovi esportatori e il coordinamento con le misure di salvaguardia dell’UE sui prodotti siderurgici.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo su determinati prodotti piatti laminati a caldo originari di Egitto, Giappone e Vietnam, con chiusura del procedimento per l’India e riscossione definitiva dei dazi provvisori.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti laminati piatti, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, classificati nei codici NC e TARIC indicati all’articolo 1, paragrafo 1. Il regolamento riguarda le importazioni originarie di Egitto, Giappone e Vietnam; per l’India il procedimento antidumping è chiuso senza misure definitive. Sono esclusi, in particolare, i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio magnetici a grani orientati, i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido, nonché specifiche categorie di prodotti non arrotolati di maggiore spessore/larghezza. Le misure si applicano direttamente in tutti gli Stati membri dall’entrata in vigore del regolamento, con disposizioni specifiche per l’applicazione delle aliquote individuali tramite fattura commerciale valida e per il coordinamento con le misure di salvaguardia dell’UE sui prodotti siderurgici.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1919: dazio antidumping definitivo su prodotti piatti laminati a caldo

Il regolamento conclude un’inchiesta antidumping relativa a prodotti piatti laminati a caldo di ferro, acciai non legati o altri acciai legati, originari di Egitto, Giappone, Vietnam e, per la sola fase procedurale, India. La Commissione, richiamando il regolamento di base n. 2016/1036 e l’articolo 9, paragrafo 4, istituisce misure definitive ritenendo accertati dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale, nonché la compatibilità delle misure con l’interesse dell’Unione.

Ambito materiale e soggettivo

Il prodotto interessato è costituito da determinati prodotti laminati piatti, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, classificati nei codici NC e TARIC indicati nell’articolo 1. Restano esclusi gli acciai inossidabili e gli acciai al silicio magnetici a grani orientati, gli acciai per utensili e gli acciai rapidi, oltre a specifiche categorie di prodotti non arrotolati sopra determinate soglie di spessore e larghezza. Le misure riguardano le importazioni originarie di Egitto, Giappone e Vietnam; il procedimento è invece chiuso per l’India.

Svolgimento dell’inchiesta e questioni procedurali

La Commissione aveva aperto l’inchiesta l’8 agosto 2024 sulla base di una denuncia di EUROFER, aveva poi disposto la registrazione delle importazioni e imposto dazi provvisori il 7 aprile 2025. Nel corso del procedimento sono state effettuate divulgazioni provvisorie e finali, audizioni e verifiche, con numerose osservazioni delle parti interessate. Il testo dà conto di contestazioni procedurali sulla sufficienza degli elementi di prova, sulla riservatezza della denuncia, sul campionamento e sul periodo d’inchiesta; la Commissione respinge tali obiezioni e conferma l’impostazione già seguita nel regolamento provvisorio.

Definizione del prodotto e esclusioni richieste

Un tema rilevante riguarda la richiesta di Daido Steel di escludere i propri prodotti qualificati commercialmente come acciai per utensili. La Commissione conferma che gli acciai per utensili e gli acciai rapidi non rientrano nell’ambito del prodotto, ma respinge l’esclusione generalizzata di tutti i prodotti Daido, ritenendo la richiesta troppo ampia e non supportata da caratteristiche tecniche obiettive idonee a distinguerli dai normali prodotti laminati a caldo. La Commissione sottolinea che la classificazione doganale corretta resta responsabilità degli importatori e che la definizione UE degli acciai per utensili è precisa e vincolante.

Dumping: risultati per Egitto, India, Giappone e Vietnam

Per l’Egitto, la Commissione conferma la metodologia di calcolo del valore normale e del prezzo all’esportazione, respingendo le contestazioni di Ezz Steel sulla data di riferimento del cambio, sulla svalutazione della sterlina egiziana e sull’inclusione di operazioni di vendita omesse nel calcolo iniziale. Il margine di dumping definitivo è fissato all’11,7% per Ezz Steel e per tutte le altre importazioni egiziane.

Per l’India, la Commissione respinge le argomentazioni di EUROFER relative a una presunta distorsione del secondo trimestre 2023 e all’uso di prezzi del minerale di ferro asseritamente sottocosto. Viene confermato che non vi è dumping sulle importazioni indiane; il procedimento è chiuso per tale paese.

Per il Giappone, la Commissione affronta ampiamente la questione delle società collegate di Nippon Steel, ritenendo che MISI, SCGM e altre entità siano collegate secondo il diritto doganale UE. Respinge anche le tesi sulle condizioni di libera concorrenza delle vendite infragruppo e ricalcola alcuni elementi del prezzo all’esportazione e delle SGAV. I margini definitivi risultano pari al 42,1% per Nippon Steel Corporation come margine di dumping, al 6,9% per Tokyo Steel Co. Ltd., al 32,6% per JFE Steel Corporation e al 29,8% per Daido Steel Co., Ltd.; per tutte le altre importazioni dal Giappone si applica il 30,0% come dazio definitivo, in linea con il minore tra margine di dumping e margine di pregiudizio.

Per il Vietnam, la Commissione respinge la tesi di una particolare situazione di mercato e la richiesta di sostituire i costi dei fattori produttivi con valori alternativi di mercato. Il margine di dumping definitivo è fissato al 12,1% per Formosa Ha Tinh Steel Corporation e per tutte le altre importazioni dal Vietnam; per Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company il margine è pari a 0%.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. L’analisi, rivista dopo una correzione di alcuni dati sulle vendite non vincolate, mostra una riduzione del volume delle vendite sul mercato libero, una perdita di quota di mercato, un calo della produzione e un peggioramento marcato della redditività, passata da risultati positivi nel 2021-2022 a perdite nel 2023 e nel periodo d’inchiesta. La Commissione chiarisce che il consumo vincolato e il mercato libero vanno distinti, poiché il primo non riflette le stesse condizioni concorrenziali del secondo.

Nesso di causalità e fattori concorrenti

La Commissione conferma che il pregiudizio è causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati. Respinge le argomentazioni secondo cui la domanda debole, i costi energetici, gli investimenti ambientali, le importazioni da altri paesi terzi e le importazioni effettuate dagli stessi produttori dell’Unione avrebbero interrotto il nesso causale. Rileva invece che le importazioni dai paesi interessati hanno guadagnato quote di mercato proprio mentre il mercato dell’Unione si contraeva e che i prezzi di tali importazioni hanno esercitato una pressione al ribasso sui prezzi dell’industria dell’Unione.

Interesse dell’Unione

Quanto all’interesse dell’Unione, la Commissione ritiene che i benefici complessivi delle misure superino il possibile impatto negativo su importatori e utilizzatori. Respinge le argomentazioni su relazioni commerciali con l’Egitto, sui presunti effetti negativi per i clienti a valle, sull’accesso all’acciaio a basso contenuto di carbonio e sulla compatibilità con il CBAM. Secondo la Commissione, non vi sono ragioni sufficienti per ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione delle misure.

Misure definitive, riscossione e coordinamento con la salvaguardia

Le misure definitive sono fissate, per Egitto e Vietnam, al livello del margine di dumping; per il Giappone si applicano invece i livelli del margine di pregiudizio quando inferiori al dumping. Il regolamento dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori già versati, con svincolo degli importi eccedenti. È prevista la possibilità di ottenere l’applicazione di aliquote individuali tramite fattura commerciale valida, nonché l’estensione a nuovi esportatori che soddisfino requisiti specifici. Inoltre il regolamento coordina i dazi antidumping con il dazio oltre contingente della misura di salvaguardia siderurgica dell’UE, evitando il cumulo oltre il livello più elevato tra i due strumenti. La Commissione esclude la riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni registrate, poiché non riscontra un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni nel periodo rilevante.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Prodotto interessato e esclusioni

Il prodotto è costituito da determinati prodotti laminati piatti, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, classificati nei codici NC elencati all’articolo 1, paragrafo 1. Sono esclusi i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio magnetici a grani orientati, i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido, nonché due categorie specifiche di prodotti non arrotolati di maggiore spessore e larghezza.

Aliquote definitive per paese e società

Sono istituiti dazi antidumping definitivi del 11,7% per Ezz Steel Company e per tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto; del 30,0% per Nippon Steel Corporation e per tutte le altre importazioni originarie del Giappone, salvo Tokyo Steel Co. Ltd. al 6,9% e JFE Steel Corporation e Daido Steel Co., Ltd. al 29,8%; del 12,1% per Formosa Ha Tinh Steel Corporation e per tutte le altre importazioni originarie del Vietnam. Per Hoa Phat Group non si applicano le misure, in forza del codice addizionale TARIC 89MD.

Condizione della fattura commerciale valida

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall’articolo 1, paragrafo 4. In mancanza, si applica l’aliquota per tutte le altre importazioni del paese d’origine.

Riscossione definitiva dei dazi provvisori

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/670 sono riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti dal regolamento. Gli importi versati in eccesso rispetto alle aliquote definitive sono svincolati.

Nuovi produttori esportatori

L’articolo 3 consente di estendere le aliquote individuali ai nuovi produttori esportatori di Egitto, Giappone e Vietnam che dimostrino cumulativamente: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta (1 aprile 2023-31 marzo 2024), assenza di collegamenti con esportatori/produttori soggetti alle misure e successiva esportazione o impegno contrattuale irrevocabile di esportazione verso l’Unione.

Coordinamento con la salvaguardia siderurgica UE

L’articolo 4 disciplina il rapporto con il dazio oltre contingente previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/159: se il dazio di salvaguardia supera il dazio antidumping, si applica solo il dazio di salvaguardia e il dazio antidumping è sospeso; se è inferiore, si applica il dazio di salvaguardia più la differenza fino al dazio antidumping più elevato. La sospensione è limitata alla durata della misura di salvaguardia.

Chiusura del procedimento per l’India

L’articolo 5 chiude il procedimento antidumping per le importazioni originarie dell’India, in assenza di misure definitive.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganaliindustria siderurgicamisure di salvaguardia

Testo integrale

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