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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1994

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1994 della Commissione, del 25 settembre 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Tharsys (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R1994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione dispone l’iscrizione della denominazione «Tharsys» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come DOP. L’atto prende atto che la domanda, presentata dalla Spagna e pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, non ha ricevuto opposizioni nei termini. La registrazione è quindi formalizzata dalla Commissione ed è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri.

Iscrizione dell’indicazione geografica «Tharsys» (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione «Tharsys», qualificata come denominazione di origine protetta (DOP), ai fini della sua iscrizione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche istituito dal regolamento (UE) 2024/1143. Riguarda la domanda presentata dalla Spagna e già pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; non essendo state presentate dichiarazioni di opposizione, la registrazione è disposta senza ulteriori procedure contenziose. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Iscrizione dell’indicazione geografica «Tharsys» (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1994 della Commissione conclude la procedura di registrazione dell’indicazione geografica «Tharsys» come denominazione di origine protetta. L’atto si fonda sul regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina il nuovo quadro unionale per le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli.

Contesto e presupposti della registrazione

La Commissione rileva che la domanda di registrazione di «Tharsys», presentata dalla Spagna, era stata ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 ed era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Successivamente, la procedura è proseguita secondo il nuovo regime introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143.

Assenza di opposizioni

La Commissione constata che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Tale circostanza consente di procedere alla registrazione senza ulteriori passaggi procedurali sostanziali.

Effetto dispositivo: iscrizione nel registro

L’articolo 1 dispone l’iscrizione di «Tharsys» (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. La registrazione comporta il riconoscimento formale, a livello unionale, della denominazione come indicazione geografica protetta.

Entrata in vigore e portata dell’atto

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura vincolante e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Iscrizione nel registro dell’Unione

L’articolo 1 iscrive l’indicazione geografica «Tharsys» (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata dalla Spagna e ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento, la Commissione procede alla registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichedenominazioni di origine protetteprodotti agricoliregistri dell'unioneprocedura di registrazione

Testo integrale

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