Regolamento (UE) 2025/1960
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione, del 25 settembre 2025, relativo al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua la direttiva 2011/83/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/825, definendo formato e contenuto uniformi dell’avviso sulla garanzia legale di conformità e dell’etichetta sulla garanzia commerciale di durabilità. La finalità è rafforzare la consapevolezza dei consumatori sui diritti di garanzia e favorire scelte di acquisto più informate e orientate alla durabilità dei beni. Sono previsti requisiti grafici, cromatici e funzionali, compreso l’uso di codici QR che rinviano a ulteriori informazioni sul portale "La tua Europa". L’applicazione è differita al 27 settembre 2026.
Stabilisce il formato e il contenuto dell'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici che forniscono al consumatore, prima della conclusione del contratto o della corrispondente offerta, le informazioni precontrattuali previste dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), 6, paragrafo 1, lettera l), 5, paragrafo 1, lettera e bis), e 6, paragrafo 1, lettera l bis), della direttiva 2011/83/UE, nei casi di vendita di beni al consumatore. Riguarda l’avviso sulla garanzia legale di conformità e l’etichetta sulla garanzia commerciale di durabilità, anche nelle vendite a distanza tramite interfaccia online. Non disciplina le garanzie in sé, ma il formato informativo armonizzato da utilizzare; si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; applicazione dal 27 settembre 2026.
Avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità ed etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 definisce, in attuazione della direttiva 2011/83/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2024/825, il formato e il contenuto standardizzati dell’avviso relativo alla garanzia legale di conformità e dell’etichetta relativa alla garanzia commerciale di durabilità. La finalità dichiarata è migliorare la conoscenza dei diritti dei consumatori, facilitare decisioni di acquisto più consapevoli e sostenere la domanda e l’offerta di beni più durevoli.
Contesto e finalità
La Commissione sottolinea che garanzia legale di conformità e garanzia commerciale di durabilità sono istituti distinti, ma gli strumenti armonizzati sono pensati per completarsi reciprocamente. L’avviso è concepito come informazione obbligatoria al punto vendita, mentre l’etichetta riguarda una garanzia commerciale volontaria offerta dal produttore per attestare la durabilità del bene. Entrambi gli strumenti devono essere facilmente riconoscibili, comprensibili e semplici da utilizzare e riprodurre per gli operatori economici.
Avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità
Ai sensi dell’articolo 1 e dell’allegato I, l’avviso deve richiamare l’esistenza della garanzia legale di conformità e sintetizzare i suoi elementi essenziali. In particolare, deve ricordare ai consumatori che:
- la durata minima della garanzia legale di conformità è di due anni;
- il diritto nazionale può prevedere durate più ampie;
- in caso di bene non conforme sono disponibili rimedi e i venditori sono tenuti a fornirli a determinate condizioni;
- venditori e produttori possono offrire anche garanzie commerciali, compresa la garanzia commerciale di durabilità.
L’avviso deve inoltre fornire indicazioni pratiche sulle azioni che il consumatore può intraprendere in caso di non conformità e indicare dove reperire informazioni supplementari.
Etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità
L’articolo 2 e l’allegato II disciplinano l’etichetta armonizzata collegata alla garanzia commerciale di durabilità. Essa si riferisce a una garanzia offerta dal produttore senza costi aggiuntivi, relativa all’intero bene e per una durata superiore a due anni. L’etichetta deve rendere immediatamente percepibili tre informazioni centrali: esistenza della garanzia commerciale, durata in anni e identificazione del produttore e del modello.
Il testo evidenzia anche che l’etichetta deve ricordare al consumatore l’esistenza della garanzia legale di conformità, così da evitare confusione tra garanzia legale obbligatoria e garanzia commerciale volontaria.
Contenuto grafico, elementi fissi e elementi modificabili
Gli allegati stabiliscono una disciplina molto puntuale del layout. Taluni elementi non possono essere modificati, tra cui:
- il titolo dell’avviso o dell’etichetta;
- il promemoria visivo dell’esistenza della garanzia legale di conformità;
- il codice QR;
- il simbolo del calendario che rappresenta gli anni;
- la traduzione della dicitura "Garanzia del produttore in anni" in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Sono invece modificabili, nell’etichetta:
- la durata in anni della garanzia commerciale di durabilità;
- il nome commerciale/marchio di fabbrica, sostituito dal nome del produttore;
- l’identificativo del modello.
Per l’etichetta è inoltre richiesto l’uso del carattere Inter (Regular, SemiBold ed ExtraBold). La Commissione segnala che potrà riesaminare e adattare l’etichetta in futuro, in base alla sua adozione, alla comprensione da parte dei consumatori e all’evoluzione di altri strumenti dell’Unione.
Colori, dimensioni e visualizzazione online
Il regolamento distingue tra informazione precontrattuale in presenza e contratti conclusi a distanza tramite interfaccia online.
Per l’avviso:
- nei contratti diversi da quelli a distanza via interfaccia online, può essere a colori CMYK o in bianco e nero;
- la dimensione minima è A4, con possibilità di formati più grandi (A3, A2, A1);
- per i contratti a distanza tramite interfaccia online deve essere a colori RGB.
Per l’etichetta:
- nei contratti diversi da quelli a distanza via interfaccia online, può essere a colori o in bianco e nero;
- la dimensione minima è 95x100 mm;
- se visualizzata in formato più grande, deve apparire integra, senza distorsioni o separazione degli elementi;
- per i contratti a distanza tramite interfaccia online deve essere a colori;
- può essere mostrata mediante visualizzazione annidata, che consente la piena visualizzazione al primo click, movimento del mouse o espansione del link su schermo tattile.
Codice QR e portale "La tua Europa"
Entrambi gli strumenti devono includere un codice QR scannerizzabile con un normale dispositivo mobile in condizioni di luce normali. L’avviso rimanda alla sezione del portale "La tua Europa" dedicata alla garanzia legale di conformità e alle informazioni specifiche per Paese, mentre l’etichetta rimanda alla pagina del portale dedicata alla garanzia commerciale di durabilità. Il regolamento richiama espressamente il regolamento (UE) 2018/1724 sullo sportello digitale unico.
Decorrenza, efficacia e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 27 settembre 2026, in coerenza con la data di applicazione delle misure di recepimento della direttiva (UE) 2024/825. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità
L’articolo 1 prevede che l’avviso armonizzato di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE debba conformarsi al formato e al contenuto dell’allegato I. L’avviso è obbligatorio presso il punto di vendita e deve richiamare l’esistenza della garanzia legale di conformità, la durata minima di due anni, la possibile maggiore durata secondo il diritto nazionale, i rimedi disponibili in caso di non conformità e il fatto che venditori e produttori possono offrire anche garanzie commerciali, incluse quelle di durabilità.
Etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità
L’articolo 2 dispone che l’etichetta armonizzata di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE debba conformarsi al formato e al contenuto dell’allegato II. L’etichetta è collegata alla garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore, senza costi aggiuntivi, per il bene nel suo complesso e per una durata superiore a due anni; deve indicarne durata, produttore e modello, e ricordare l’esistenza della garanzia legale di conformità.
Regole grafiche, cromatiche e di riproduzione
Gli allegati fissano elementi non modificabili, colori di riferimento e dimensioni minime. L’avviso, per contratti diversi da quelli a distanza conclusi tramite interfaccia online, può essere in colori CMYK o in bianco e nero, con formato minimo A4; per i contratti a distanza via interfaccia online deve essere a colori RGB. L’etichetta, per contratti non online, può essere a colori o in bianco e nero, con dimensione minima 95x100 mm; per i contratti a distanza via interfaccia online deve essere a colori. È previsto il carattere Inter e l’obbligo di riproduzione senza distorsioni per versioni più grandi.
Codice QR e rinvii informativi
Entrambi gli strumenti devono includere un codice QR scannerizzabile con un normale dispositivo mobile in condizioni di luce normali. L’avviso rinvia alla sezione del portale "La tua Europa" dedicata alla garanzia legale di conformità e alle informazioni nazionali; l’etichetta rinvia alla pagina del portale sulla garanzia commerciale di durabilità.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 27 settembre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 25 set 2025Regolamento (UE) 2025/1915
- Regolamento · 25 set 2025Regolamento (UE) 2025/1919
- Regolamento · 25 set 2025Regolamento (UE) 2025/1928
- Regolamento · 25 set 2025Regolamento (UE) 2025/1993
- Regolamento · 25 set 2025Regolamento (UE) 2025/1994
- Regolamento · 25 set 2025Regolamento (UE) 2025/1995
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →