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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1928

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1928 della Commissione, del 25 settembre 2025, relativo all’autorizzazione di un preparato di estratto di Tagetes erecta L. ricco di luteina come additivo per mangimi destinati ai tacchini da ingrasso

Normativa europea32025R1928

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso di un estratto di Tagetes erecta L. ricco di luteina come additivo per mangimi per tacchini da ingrasso, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA e delle verifiche del laboratorio di riferimento. L’autorizzazione è subordinata a precise condizioni tecniche, limiti di composizione e misure di protezione per gli utilizzatori. Il testo aggiorna anche i metodi di analisi rilevanti per i controlli ufficiali e stabilisce una durata dell’autorizzazione fino al 16 ottobre 2035.

Autorizzazione di un preparato di estratto di Tagetes erecta L. ricco di luteina come additivo per mangimi destinati ai tacchini da ingrasso, con condizioni d’uso, di etichettatura, di sicurezza e metodi di analisi.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione/uso nell’Unione europea del preparato di estratto di Tagetes erecta L. ricco di luteina, limitatamente ai mangimi destinati ai tacchini da ingrasso. Disciplina la categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale dei coloranti che conferiscono colore agli alimenti di origine animale. Si applica a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’allegato fissa inoltre un periodo di autorizzazione fino al 16 ottobre 2035.

Autorizzazione di un preparato di estratto di Tagetes erecta L. ricco di luteina come additivo per mangimi destinati ai tacchini da ingrasso

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1928 della Commissione autorizza un preparato di estratto di Tagetes erecta L. ricco di luteina come additivo per mangimi, limitatamente ai tacchini da ingrasso. Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e tiene conto del parere favorevole dell’EFSA, nonché della valutazione aggiornata del laboratorio di riferimento per i metodi di analisi.

Base giuridica e motivazione

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina le procedure di autorizzazione degli additivi per mangimi e i relativi presupposti sostanziali. Dalla domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento quadro è emerso che il prodotto può essere autorizzato come additivo organolettico, nel gruppo funzionale dei coloranti destinati a conferire colore agli alimenti di origine animale.

L’EFSA, nel parere del 18 settembre 2024, ha concluso che l’additivo è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’uso proposte. Ha però rilevato che, per gli utilizzatori, l’estratto è irritante per pelle e occhi e che qualsiasi esposizione è rischiosa; ha inoltre osservato che la sostanza può colorare la pelle dei tacchini da ingrasso.

Ambito di autorizzazione

L’autorizzazione riguarda esclusivamente il preparato indicato nell’allegato e il suo impiego nei mangimi per tacchini da ingrasso. Il prodotto è collocato nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale dei coloranti: sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale.

Specifiche tecniche dell’additivo

L’allegato descrive in modo puntuale la composizione del prodotto: si tratta di un preparato di estratto di Tagetes erecta L. ricco di luteina con carotenoidi totali pari almeno allo 0,5%, benzene non superiore a 2 mg/kg ed esano non superiore a 290 mg/kg. La sostanza attiva è la luteina ottenuta da estratto saponificato di Tagetes erecta L. (petali essiccati) mediante estrazione con esano e saponificazione.

Sono inoltre indicati i parametri di caratterizzazione della sostanza attiva, tra cui:

  • carotenoidi totali ≥ 60 g/kg;
  • luteina ≥ 75% dei carotenoidi totali;
  • zeaxantina ≥ 4% dei carotenoidi totali.

Limiti di impiego e condizioni d’uso

Per i tacchini da ingrasso è previsto un tenore massimo di 80 mg di carotenoidi per kg di mangime completo con umidità al 12%. L’allegato stabilisce anche che la miscela di estratto ricco di luteina con altri carotenoidi autorizzati non deve superare il tenore totale di 80 mg di carotenoidi/kg di mangime completo.

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Sicurezza degli utilizzatori

Il regolamento recepisce l’indicazione dell’EFSA circa i rischi per gli utilizzatori e impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenirli. Qualora tali rischi non possano essere eliminati con tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per la pelle e le vie respiratorie.

Metodi di analisi e controlli

La disciplina tecnica dell’allegato include i metodi di analisi da utilizzare per i controlli:

  • per luteina, zeaxantina e carotenoidi totali nell’additivo: cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) associata a spettrofotometria, secondo la monografia FAO JECFA "Lutein from Tagetes erecta";
  • per i carotenoidi totali nelle premiscele e nei mangimi composti: HPLC a fase inversa con rivelazione UV, secondo EN 17550.

Il regolamento segnala che il laboratorio di riferimento ha aggiornato la propria relazione di valutazione, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnologici, e che tale aggiornamento è stato verificato dall’EFSA.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

Il periodo di autorizzazione termina il 16 ottobre 2035. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza il preparato specificato in allegato, appartenente alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale dei coloranti che conferiscono colore agli alimenti di origine animale, come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nell’allegato.

Condizioni di impiego per i tacchini da ingrasso

L’allegato limita l’impiego ai tacchini da ingrasso e fissa un tenore massimo di 80 mg di carotenoidi/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. È inoltre previsto che la miscela di estratto ricco di luteina con altri carotenoidi autorizzati non superi il tenore totale di 80 mg di carotenoidi/kg di mangime completo.

Composizione e specifiche dell’additivo

L’additivo è descritto come preparato di estratto di Tagetes erecta L. ricco di luteina con carotenoidi totali ≥ 0,5%, benzene ≤ 2 mg/kg ed esano ≤ 290 mg/kg, in forma solida o liquida. La sostanza attiva è luteina ottenuta da estratto saponificato di Tagetes erecta L. (petali essiccati) mediante estrazione con esano e saponificazione; sono indicati anche i requisiti minimi di carotenoidi totali, luteina e zeaxantina.

Metodi di analisi

Per la determinazione di luteina, zeaxantina e carotenoidi totali nell’additivo è previsto l’uso di HPLC associata a spettrofotometria, secondo la monografia FAO JECFA 'Lutein from Tagetes erecta'. Per la determinazione dei carotenoidi totali nelle premiscele e nei mangimi composti è previsto l’HPLC a fase inversa con rivelazione UV, secondo EN 17550.

Obblighi di istruzioni per l’uso e misure di protezione

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle e delle vie respiratorie.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 16 ottobre 2035.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemangimiadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute degli animalietichettatura e controlli ufficiali

Testo integrale

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