Sentenza del 18/11/2016 n. 7072 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Avviso di trattazione - Omissione notifica - Nullità della sentenza - Rimessione della causa in primo grado - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva respinto il ricorso contro una cartella IRPEF relativa all'anno 1998. In via principale ha dedotto la nullità della sentenza perché non gli era stato notificato l'avviso di trattazione dell'udienza del 16 marzo 2015, nonostante fosse costituito in giudizio tramite un nuovo difensore. In subordine ha contestato la regolarità della notificazione della cartella di pagamento.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto il primo motivo di appello, rilevando che l'avviso di trattazione non era stato notificato al difensore del contribuente, in violazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 546/1992. Tale omissione ha determinato una lesione del contraddittorio e la conseguente nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso decreto. La causa è stata quindi rimessa alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in diversa composizione, per un nuovo giudizio. La questione relativa alla validità della notificazione della cartella non è stata esaminata. Le spese del grado di appello sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 31 del d.lgs. n. 546/1992
Impone la notificazione dell'avviso di trattazione alle parti costituite. L'omissione della notifica impedisce alla parte di partecipare consapevolmente all'udienza e viola il principio del contraddittorio.
Art. 59, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 546/1992
Prevede la rimessione della causa al giudice di primo grado quando nel giudizio originario è mancato il contraddittorio. La norma è stata applicata perché il contribuente non aveva ricevuto l'avviso di trattazione.
Art. 60 del d.P.R. n. 600/1973
Era stato richiamato dal giudice di primo grado per ritenere rituale la notificazione della cartella presso la residenza del contribuente; tale questione non è stata riesaminata in appello, poiché la sentenza è stata annullata per il vizio processuale.
Artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602/1973
Sono stati invocati dal contribuente per contestare la notificazione della cartella di pagamento, ma il relativo motivo subordinato non è stato deciso a causa della rimessione della causa al primo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata notificazione dell'avviso di trattazione a una parte regolarmente costituita può comportare la violazione del contraddittorio e la nullità della sentenza.
- Quando il vizio processuale ha impedito alla parte di partecipare al giudizio di primo grado, il giudice d'appello può annullare la sentenza e rimettere la causa al primo giudice, invece di decidere direttamente il merito.
- La rimessione al primo grado costituisce un rimedio eccezionale, applicabile nei casi tassativi previsti dalla legge, tra cui la mancanza del contraddittorio.
- La nullità della sentenza per omessa comunicazione dell'udienza prescinde dall'esito potenziale della controversia: è sufficiente che la parte sia stata privata della possibilità effettiva di partecipare.
- Quando la sentenza viene annullata per un vizio processuale, le questioni sostanziali non esaminate, come la validità della notifica della cartella, devono essere valutate nel nuovo giudizio di primo grado.
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