Cassazione Penale, Sentenza n. 32463/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/12/2022 del Tribunale del riesame di Brescia con cui era stato parzialmente revocato il sequestro preventivo disposto in relazione al capo C2) (sequestro diretto delle azioni di Eleonora Immobiliare s.p.a. mantenuto; revocato il sequestro personale per equivalente). Il Procuratore deduceva violazione di legge in ordine agli artt. 11 e 12-bis d.lgs. n. 74/2000, sostenendo che il profitto del reato dovesse essere quantificato nel valore delle azioni al momento della commissione (4 aprile 2019 pari a € 52.275.751,13) e che, dato il valore delle azioni al momento del sequestro (€ 51.114.320,00), sarebbe legittimo anche il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente per la differenza (€ 1.161.431,13). Il ricorrente contestava inoltre la qualificazione delle azioni come beni infungibili
La decisione
Il ricorso del Procuratore è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha rilevato che il "provvedimento genetico" di sequestro (ordinanza del 12/7/2022, emessa in accoglimento dell'appello del P.M.) era stato annullato senza rinvio dalla Sez. 6 della Corte di cassazione con sentenza del 26/01/2023, la quale ha ritenuto che l'integrale pagamento del debito tributario impedisca la confisca ex d.lgs. n. 74/2000 anche in relazione all'art. 11. Poiché il provvedimento originario è venuto meno, non sussiste più interesse a ottenere in sede di appello il ripristino del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente; pertanto il ricorso è inammissibile
Norme richiamate
Disciplina il "profitto del reato" tributario: la valutazione del profitto è centrale per determinare l'oggetto della confisca. Nel caso concreto vi è contrasto tra chi sostiene che il profitto debba essere quantificato nel valore economico del patrimonio al momento della condotta (valore al 4/4/2019) e chi ritiene rilevante la mera disponibilità delle quote/azioni come oggetto diretto della confisca
art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 (e richiamo al 12-bis)
Regola la confisca sui reati tributari e le sue cause di esclusione. La Corte di cassazione ha ritenuto che l'integrale pagamento/estinzione del debito tributario osti alla confisca prevista da tale norma, con conseguente annullamento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca
art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020
Norma procedurale che è stata richiamata ai fini del rito di trattazione del ricorso (regole speciali sul processo penale durante il periodo emergenziale); qui è richiamata come parametro procedurale per il trattamento del ricorso
Massime di principio
- Se il provvedimento genetico di sequestro preventivo viene annullato definitivamente (ad es. dalla Cassazione senza rinvio), qualsiasi impugnazione successiva mirata a ripristinare o modificare quel sequestro può diventare priva di interesse e quindi inammissibile.
- L'estinzione o l'integrale pagamento del debito tributario può impedire la confisca ai sensi del d.lgs. n. 74/2000; se la condizione che legittima la confisca viene meno, non è possibile mantenere misure cautelari finalizzate alla confisca.
- Va distinta la confisca diretta (sulle cose che costituiscono il profitto materiale del reato) dalla confisca per equivalente (per il valore): la confisca per equivalente opera solo se la confisca diretta non esaurisce il profitto o non è possibile, salvo che fattori estintivi (es. pagamento del debito) impediscano la confisca in assoluto.
- Nella quantificazione del profitto tributario è rilevante la determinazione del valore economico al momento della condotta; tuttavia, la qualità dell'asset (es. azioni non liquide) non esclude che si possa riconoscere un valore economico e, quindi, la possibile incidenza sulla misura cautelare a meno che non intervengano cause estintive.
- Prima di proporre o proseguire impugnazioni cautelari in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, occorre verificare lo stato dei provvedimenti genetici e se vi siano pronunce anteriori (anche di legittimità) che abbiano eliminato la materia del contendere, per evitare la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse.
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