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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30968/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

Una società commerciale aveva ricevuto un avviso di accertamento per omesso pagamento dell'imposta sulla pubblicità per l'anno 2007, con riferimento sia a pannelli metallici verniciati recanti la scritta della società, sia a striscioni apposti su tende parasole. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e annullato l'avviso; in appello la società concessionaria aveva sostenuto, da un lato, che la decisione di primo grado fosse eccedente rispetto al petitum perché avrebbe travolto anche la pretesa relativa alle tende parasole, e, dall'altro, che i pannelli fossero comunque mezzi pubblicitari tassabili. La CTR aveva accolto l'appello, ritenendo non fondata l'eccezione di inammissibilità e qualificando i pannelli come parte integrante del mezzo pubblicitario. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la controparte avesse introdotto tardivamente in appello la questione delle tende parasole e riaperto una questione ormai definita; 2) violazione delle norme sull'imposta di pubblicità e sulla definizione di insegna/mezzo pubblicitario, deducendo che i pannelli erano meri supporti privi di autonoma funzione pubblicitaria e che il colore non poteva rilevare; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., invocando una relazione tecnica e il fatto che in un anno successivo l'ente non aveva richiesto imposta sui medesimi pannelli, da cui la ricorrente traeva la conclusione che i pannelli non fossero mai stati imponibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, osservando che il richiamo dell'appellante all'imposta sulle tende parasole era solo un argomento illustrativo e non una domanda nuova; ha inoltre chiarito che, esclusa la questione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c., il thema decidendum restava limitato all'assoggettabilità a imposta dei pannelli. Il secondo motivo è stato giudicato infondato: la Corte ha richiamato la disciplina che assoggetta a imposta la diffusione di messaggi pubblicitari e impone di calcolare il tributo sulla superficie del mezzo pubblicitario, osservando che la CTR aveva motivatamente valorizzato materiale, colore ed effetto evocativo dei pannelli, ritenendoli parte inscindibile del messaggio pubblicitario. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il primo fatto dedotto non era decisivo e il secondo non costituiva un fatto, ma una mera inferenza priva di base probabilistica oggettiva. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro di inammissibilità per asserita introduzione tardiva di una questione in appello; la Corte ha rilevato che il richiamo era fuori luogo perché non si trattava di domanda nuova ma di un motivo di appello prospettato per scrupolo difensivo.

  • art. 100 c.p.c.

    utilizzato dalla Corte per dichiarare inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, poiché l'argomentazione sulla questione delle tende parasole non incideva sull'esito utile del ricorso.

  • art. 47 d.P.R. 495/1992

    richiamato per la nozione di insegna, descritta come scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata da simbolo o marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura.

  • art. 5 d.lgs. 507/1993

    individua il presupposto dell'imposta nella diffusione di messaggi pubblicitari mediante forme visive o acustiche percepibili da destinatari indeterminati e dirette alla promozione della domanda o dell'immagine del soggetto pubblicizzato.

  • art. 7 d.lgs. 507/1993

    stabilisce che l'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi contenuti.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 507/1993

    prevede l'esenzione per le insegne di esercizio di attività commerciali o di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede dell'attività, se di superficie complessiva fino a 5 mq; la Corte lo richiama per delimitare la questione della tassabilità delle insegne.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi; la Corte precisa che il fatto deve essere decisivo e oggetto di discussione tra le parti, e che non possono essere censurate mere inferenze o fatti non decisivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    norma che ha introdotto il richiamo al contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta sulla pubblicità, la base imponibile va individuata nella superficie del mezzo pubblicitario nel suo complesso, comprensiva delle parti che, per dimensioni, forma, colore o continuità grafica, concorrono a costituire il messaggio e ad attrarre l'attenzione del pubblico.
  • Un elemento materiale che svolga anche funzione di supporto o protezione non è per ciò solo estraneo alla tassazione: occorre verificare se, nel contesto concreto, esso sia parte inscindibile del mezzo pubblicitario o abbia autonoma capacità comunicativa.
  • L'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. non è configurabile quando la parte si limiti, per scrupolo difensivo, a formulare un argomento illustrativo o una difesa subordinata e non introduca una domanda nuova.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il fatto dedotto non è decisivo oppure se ciò che si denuncia è in realtà una mera inferenza logica, non un fatto storico specifico oggetto di discussione tra le parti.
  • La censura per omesso esame non può fondarsi su una deduzione priva di regola probabilistica oggettiva, come l'assunto che la mancata imposizione in un anno successivo dimostri l'inesistenza del presupposto impositivo in un anno precedente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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