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Sentenza

Sentenza n. 1473/2026 - Milano, Sezione 2

per l'esatta ottemperanza alla sentenza n. 738/2025 del Tribunale di Monza, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 738/2025, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 738/2025, divenuta definitiva, chiedendo l’esatta esecuzione dell’obbligo di pagamento posto a carico dell’amministrazione. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha depositato una relazione ministeriale del 27 febbraio 2026 e la relativa documentazione, dalla quale risultava l’avvenuto pagamento delle somme richieste.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, prima della decisione, la pretesa sostanziale della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento delle somme dovute. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione, considerata parte virtualmente soccombente, e liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, spese generali, eventuale contributo unificato e distrazione a favore dei difensori antistatari della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è pronunciata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale dedotta risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la distrazione delle spese a favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato, insieme all’art. 26 c.p.a., quale base per la distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione all’onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo pecuniario risultante dal giudicato, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all’adempimento dell’amministrazione, le spese di lite possono essere poste a carico dell’amministrazione quale parte virtualmente soccombente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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