Cassazione Penale, Sentenza n. 38619/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Catalano impugna l'ordinanza che ha revocato in esecuzione la sospensione condizionale della pena (1 anno e 10 mesi) irrogata con sentenza del 6/3/2019, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non ha acquisito il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se il giudice della cognizione fosse stato documentalmente in grado di conoscere l'eventuale precedente ostativo. Deduce inoltre che, essendo trascorsi quasi otto anni dalla precedente sentenza (con sospensione condizionale di 4 mesi, divenuta irrevocabile), il reato sarebbe estinto ai sensi dell'art.167 c.p. e quindi non rilevante ai fini della nuova valutazione del beneficio.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Sul punto dell'acquisizione del fascicolo, la Corte rileva che il ricorrente stesso ammette che il giudice della cognizione era stato indotto in errore da certificati del casellario incompleti o non aggiornati: quindi l'accertamento invocato sarebbe stato superfluo. Sulla presunta estinzione del reato, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'estinzione ai sensi dell'art.167 c.p. non elimina gli effetti penali diversi da quelli espressamente previste e il reato va comunque considerato ai fini della sussistenza dei presupposti per la sospensione condizionale. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
La sospensione condizionale della pena non può essere concessa se la pena, cumulata con altre condizionalmente sospese, supera il limite di due anni; il Giudice ha ritenuto che la cumulazione superasse il limite e quindi sussistesse un ostativo.
art. 164, comma quarto, cod. pen.
Richiamato nel ricorso per il principio secondo cui la revoca del beneficio può intervenire in presenza di cause ostative non note al giudice della cognizione; la Corte osserva che, se le cause erano assenti documentali o i certificati erano incompleti, il controllo invocato sarebbe stato inutile.
art. 167 cod. pen.
L'estinzione del reato ai sensi dell'art.167 non comporta l'estinzione di tutti gli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti; pertanto il reato estinto resta comunque rilevante ai fini della valutazione di ostatività per la sospensione condizionale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'esborso delle spese del procedimento e per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza rilevante (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo)
Indirizzo citato circa il principio che il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione se il beneficio è stato concesso in violazione dell'art.164 comma 4, salvo che la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione; il controllo del fascicolo del giudizio di cognizione è strumento consigliato ma non sempre necessario se gli atti già mostrano l'errore.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa in violazione delle norme se riscontra cause ostative, salvo che tali cause fossero documentalmente note al giudice di cognizione.
- Se la concessione del beneficio è stata determinata da certificati del casellario incompleti o non aggiornati contenuti nel fascicolo di cognizione, l'eventuale acquisizione del fascicolo da parte del giudice dell'esecuzione può essere superflua; la revoca resta legittima.
- L'estinzione del reato ai sensi dell'art.167 c.p. non elimina automaticamente altri effetti penali rilevanti per valutare la sussistenza di ostatività alla sospensione condizionale: i precedenti vanno comunque considerati.
- Per opporsi con successo a una revoca in fase esecutiva, il ricorrente deve dimostrare che il giudice della cognizione aveva documentalmente a disposizione l'elemento ostativo (ad esempio certificazione aggiornata) e dunque che l'errore fosse noto e non correggibile in esecuzione.
- In caso di ricorso manifestamente infondato, la Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità e può irrogare oneri economici (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende).
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