Cassazione Civile, Ordinanza n. 31614/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica versata dalla società contribuente per il consumo di energia nel proprio stabilimento nel periodo gennaio 2010-ottobre 2011. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo non dovuta l'addizionale; la CTR del Molise aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, affermando che l'addizionale fosse un tributo autonomo dalle accise, privo di specifiche finalità idonee a renderlo compatibile con la direttiva 2008/118/CE, con conseguente diritto al rimborso. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione della direttiva 2008/118/CE, della direttiva 2003/96/CE e dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, per avere la CTR qualificato l'addizionale come tributo autonomo rispetto alle accise; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della direttiva 2008/118/CE e del medesimo art. 6, per avere escluso la presenza di finalità specifiche e quindi la compatibilità del prelievo con il diritto unionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente per connessione, perché la decisione della CTR risultava conforme all'orientamento consolidato della Corte: le addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica devono perseguire una o più finalità specifiche ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE; in difetto, la disciplina interna dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988 va disapplicata per contrasto con il diritto unionale, con conseguente non debenza dell'addizionale e diritto al rimborso. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, in ragione del fatto che il ricorso era stato proposto prima della formazione del richiamato orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 1, par. 1, lett. a), e par. 2, direttiva 2008/118/CE
art. 1, § 1, lett. a), e § 2
Le imposizioni indirette ulteriori rispetto alle accise armonizzate sono ammissibili solo se perseguono una o più finalità specifiche; in mancanza, la disciplina interna contrastante va disapplicata.
art. 4, par. 2, direttiva 2003/96/CE
Richiamata come norma unionale rilevante nel sistema delle imposizioni energetiche, in rapporto alla disciplina dell'addizionale sull'energia elettrica.
art. 6 del d.l. 29 novembre 1988, n. 511, conv. con modif. nella l. 27 gennaio 1989, n. 20
La disciplina nazionale dell'addizionale provinciale è incompatibile con il diritto unionale quando la finalità è solo di bilancio degli enti locali; deve quindi essere disapplicata in tale parte.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, n. 3
Norma processuale utilizzata per incardinare i motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Richiamato solo per dare atto del deposito di memoria nella fase camerale.
Massime di principio
- In materia di accise armonizzate, i tributi indiretti aggiuntivi previsti dalla normativa interna sono legittimi solo se sorretti da finalità specifiche ulteriori rispetto alla mera acquisizione di gettito.
- Quando una disposizione nazionale introduce un'addizionale incompatibile con la disciplina unionale armonizzata, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna contrastante.
- La qualificazione del prelievo come tributo autonomo non ne basta a salvarne la legittimità: ciò che rileva è la verifica della sua compatibilità con i requisiti sostanziali imposti dal diritto dell'Unione.
- Se l'addizionale riscossa in forza di una disciplina incompatibile con il diritto unionale non è dovuta, il contribuente ha titolo a chiederne il rimborso.
- Il consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale successivo alla proposizione del ricorso può giustificare la compensazione integrale delle spese di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31418/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31419/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31420/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31421/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31422/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31423/2022 del 25/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →