Sentenza del 06/12/2021 n. 38482 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune impugnava gli avvisi di accertamento per gli anni 2000-2002 con cui l'Agenzia recuperava IVA ritenuta indebitamente detratta dalla concessionaria Gesam, sostenendo che il Comune non fosse soggetto passivo IVA perché, mediante l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas e dell'utilizzo della rete, svolge funzioni di pubblica utilità e non un'attività economica imponibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e decidendo nel merito in favore del Comune. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata (Cass. n.14263/16 e n.17795/18) secondo cui la concessione da parte di un ente pubblico del servizio di somministrazione di gas costituisce un'attività economica soggetta a IVA ai sensi del D.P.R. n.633/1972: l'ente concedente è soggetto passivo IVA sui canoni riscossi in virtù del rapporto sinallagmatico con la concessionaria, mentre la concessionaria che assolve l'imposta in rivalsa ha diritto alla detrazione ex art.19. La Corte ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi e oltre il 15% a titolo di spese forfetarie, IVA e CPA).
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972
art. 1, art. 3, art. 4 comma 5 lett. b), art. 19
L'art.3 considera imponibile l'attività economica di concessione del servizio di distribuzione del gas; l'ente concedente è soggetto passivo IVA sui canoni riscossi e la concessionaria che addebita IVA può esercitare il diritto di detrazione ai sensi dell'art.19.
Direttiva IVA / Sesta Direttiva
La normativa comunitaria consente di escludere la soggettività passiva delle PA solo quando l'ente operi come autorità pubblica esercitando potestà pubbliche; altrimenti la concessione di servizi pubblici rientra nell'ambito dell'imponibilità.
D.Lgs. n. 267 del 2000
Elenca la gestione delle reti del gas tra i servizi pubblici di rilevanza economica: ciò non esclude la qualificazione dell'attività come economica ai fini IVA quando vi sia rapporto sinallagmatico e corrispettivo (canoni).
Cassazione
n. 14263/2016; n. 17795/2018
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la concessione di servizi di somministrazione di gas da parte di enti pubblici è attività economica soggetta a IVA, salvo casi in cui l'ente eserciti funzioni autoritative e non un rapporto economico.
Corte di Giustizia UE
La giurisprudenza europea conferma che la qualificazione IVA dipende dalla natura economica dell'operazione e dall'eventuale esercizio di poteri pubblici da parte dell'ente.
Massime di principio
- La concessione da parte di un ente pubblico di un servizio di pubblica utilità (es. distribuzione gas) costituisce in genere un'attività economica imponibile ai fini IVA quando è collegata a un rapporto sinallagmatico e al pagamento di canoni.
- Una pubblica amministrazione è soggetto passivo IVA sui canoni ricevuti salvo che, nella pratica, agisca come autorità pubblica esercitando potestà pubbliche tali da far prevalere una funzione pubblicistica e non un rapporto economico.
- La natura privatistica del contratto di concessione non esclude l'imponibilità IVA; è necessario valutare la sostanza economica e la presenza di elementi corrispettivi.
- La concessionaria che assolve l'IVA in rivalsa ha diritto alla detrazione dell'imposta quando l'attività esercitata rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta (art.19 DPR 633/1972).
- In casi simili occorre analizzare documentazione contrattuale, natura dei flussi economici (canoni), e eventuale esercizio di poteri autoritativi da parte dell'ente per determinare la soggettività passiva IVA.
- La giurisprudenza nazionale e comunitaria tende a privilegiare una valutazione sostanziale dell'operazione: la presenza di una gestione economica del servizio orienta verso l'imponibilità.
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