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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23434/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. con riguardo a plurimi reati di furto consumato o tentato in appartamento mediante effrazione per i quali era stata condannata con sentenze irrevocabili. Ha sostenuto l'esistenza di un unico disegno criminoso basandosi sulla stessa specie di reati, il ristretto arco temporale, la presenza di complici (talvolta identificati), l'ambito territoriale limitato e l'uso di alias da parte della condannata in occasione degli arresti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando l'ordinanza del Tribunale di Gorizia che aveva negato il riconoscimento della continuazione. La Corte ha ritenuto che mancasse la prova dell'unicità del disegno criminoso: i reati erano separati da intervalli temporali anche di alcuni mesi, commessi in luoghi distinti (in tre diverse regioni, con distanze anche di circa 100 km), con diversi complici; tali elementi e l'utilizzo di alias e la commissione di ulteriori delitti in epoche successive erano sintomatici di abitualità delinquenziale e non di una preventiva e unitaria programmazione delle condotte. Perciò i singoli reati sono stati considerati autonome scelte criminose e non componenti di una continuazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva

    Norma procedurale che consente di chiedere, in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra più sentenze irrevocabili; richiede prova dell'unicità del disegno criminoso

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    motivi di ricorso per cassazione invocati dalla ricorrente

    Consente alla parte di impugnare in Cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; qui invocata per contestare la valutazione da parte del giudice dell'esecuzione

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    riferimento al requisito che i reati successivi siano programmati almeno nelle linee essenziali

    Definisce l'elemento intellettivo della continuazione: l'unicità del disegno criminoso richiede che, al momento del primo reato, i successivi fossero già progettati nelle linee essenziali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

    Disciplina l'addebito delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; qui applicata alla parte soccombente

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova che, al momento del primo reato, esistesse già un progetto unitario che comprendeva anche i reati successivi, almeno nelle linee essenziali.
  • Gli indicatori utili per desumere l'unicità del disegno criminoso sono: omogeneità della natura dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, costante partecipazione degli stessi soggetti e unità del contesto e della spinta a delinquere.
  • La mera ripetizione di reati della stessa specie o l'abitualità a delinquere (recidiva, uso di alias, commissione di ulteriori reati in epoche successive) non sono di per sé sufficienti a dimostrare la continuazione; possono anzi indicare autonoma abitualità criminale.
  • Intervalli temporali significativi, luoghi diversi anche fra regioni e la presenza di diversi complici sono elementi che indeboliscono l'ipotesi di preventiva programmazione e favoriscono la qualificazione come reati autonomi.
  • In sede esecutiva chi invoca la continuazione deve fornire indici esteriori concreti e significativi della programmazione preventiva; una valutazione alternativa dei medesimi fatti non giustifica il riesame in Cassazione se il giudice di merito ha motivato in modo coerente.
  • Se mancano prove della programmazione iniziale, il beneficio del riconoscimento (es. trattamento favorevole) non è applicabile: la qualificazione si basa su elementi oggettivi e non su meri sospetti o analogie

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