Cassazione Penale, Sentenza n. 1902/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che, pur eliminando la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione in orario notturno, aveva confermato la misura cautelare dell'obbligo di dimora con prescrizioni nei confronti della ricorrente, indagata per partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi assicurative. La difesa deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà relativamente alla ritenuta sussistenza del grave quadro indiziario, lamentando l'omessa indicazione di elementi specifici sul ruolo e contributo della ricorrente e la confusione tra concorso di persone e struttura associativa; (2) vizio di motivazione riguardo alle esigenze cautelari, per carenza di elementi oggettivi sul pericolo di reiterazione e mancanza di valutazione del tempo intercorso tra fatti e applicazione della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato: ha illustrato dati indiziari convergenti sulla struttura organizzativa e il programma criminoso rivolto alla stipula di un numero elevato di contratti assicurativi fraudolenti; ha evidenziato il ruolo consapevole della ricorrente, legata da stretti vincoli familiari (marito e suocero) ai capi del sodalizio, la sua attività professionale presso l'agenzia di famiglia, i rapporti con la clientela e movimentazioni di somme su conto a lei intestato. Ha altresì indicato elementi concreti a fondamento delle esigenze cautelari, richiamando la sistematicità e serialità delle condotte e l'emersione di nuovi episodi da successive e recenti indagini. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per responsabilità nella proposizione del ricorso inammissibile, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La norma sull'associazione per delinquere è stata applicata nella valutazione della struttura organizzativa e del programma criminoso; gli elementi riferiti a più episodi di frode sono stati considerati non isolatamente ma come conferma dell'esistenza del sodalizio.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha però ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame, respingendo la censura procedurale/motivazionale sollevata dalla difesa.
art. 642 cod. pen.
I reati di frode assicurativa sono stati considerati come elementi fattuali che, presi nella loro molteplicità e sistematicità, contribuiscono a delineare l'esistenza di un'associazione criminale e a giustificare esigenze cautelari.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla L. n. 176/2020)
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale applicata per le forme di esame del ricorso (modalità di trattazione in Cassazione), richiamata dalla Corte per la gestione del procedimento.
art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15)
art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228
Norma di raccordo procedurale utilizzata per estendere l'applicazione delle forme di esame previste dalla norma richiamata, ai sensi di quanto riportato nella sentenza.
art. 616 c.p.p.
La Corte ha applicato questa norma per condannare la ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in ragione della colpa emersa nella proposizione del ricorso che è risultato inammissibile.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come riferimento giurisprudenziale in relazione ai profili di responsabilità e all'applicazione dell'art. 616 c.p.p. per la liquidazione della somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In casi di imputazione per associazione per delinquere, la valutazione cautelare può fondarsi sulla molteplicità e sistematicità di episodi di reato: singoli atti fraudolenti possono essere valutati nel loro insieme per dimostrare una struttura associativa.
- La sussistenza del ruolo di un indagato nell'associazione può essere desunta da elementi quali rapporti familiari con i presunti capi, attività professionale nell'ambito operativo del sodalizio, gestione dei rapporti con la clientela e movimentazioni di denaro su conti a proprio nome.
- Le censure in cassazione non possono sostituirsi a un nuovo giudizio di fatto: se il Tribunale ha fornito motivazione sui dati indiziari e sulle esigenze cautelari, la Corte di legittimità limita il proprio sindacato alla correttezza giuridica e alla congruità della motivazione.
- Per contestare l'applicazione di misure cautelari è necessario articolare specificamente critiche alla motivazione del giudice del riesame, indicando quali particolari elementi manchino o siano stati valutati in modo illogico; generiche affermazioni di assenza di elementi concreti risultano insufficienti.
- Il rilievo del 'tempo intercorso' tra i fatti e l'adozione della misura va considerato insieme all'emersione di nuovi episodi o elementi investigativi: scoperte successive possono giustificare la persistenza delle esigenze cautelari.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.), per cui la valutazione preventiva della fondatezza giuridica dell'impugnazione è consigliabile.
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