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Sentenza

Sentenza n. 9894/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto emesso dal Ministro dell'Interno in data 12.12.2022, prot. -OMISSIS- notificato il 21.03.2023, recante rigetto dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992.

Giustizia amministrativa202308279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministro dell’Interno aveva rigettato l’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata nel 2018, fondando il diniego esclusivamente su una sentenza penale irrevocabile del 2005, relativa al coniuge della richiedente, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992 e dell’art. 3 l. 241/1990, in ragione della risalenza dei fatti, anteriori di oltre venticinque anni alla decisione; eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento ed errata indicazione dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, anche considerando che il periodo di osservazione normalmente rilevante sarebbe costituito dal decennio anteriore alla domanda.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per difetto di motivazione e ha annullato il decreto di diniego, disponendo che il Ministero rivaluti l’istanza. Richiamando un proprio precedente relativo a un caso analogo, il Collegio ha ritenuto illegittimo il provvedimento perché l’Amministrazione aveva desunto l’inaffidabilità e la mancata integrazione nella comunità nazionale da un unico elemento ostativo riferito al coniuge della richiedente e risalente a oltre vent’anni prima. Il decennio anteriore alla domanda costituisce, in via ordinaria, il periodo di osservazione per la verifica dei requisiti di irreprensibilità della condotta; fatti anteriori possono assumere rilievo solo se di particolare gravità e se adeguatamente valutati nel loro valore sintomatico. In tale eventualità l’Amministrazione deve esplicitare le concrete ragioni per cui attribuisce rilievo decisivo a vicende così risalenti e deve motivare la prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse del richiedente, senza ricorrere ad automatismi ostativi o motivazioni stereotipate. Nel caso concreto è stata ritenuta insufficiente la motivazione, che non illustrava le ragioni del giudizio di inaffidabilità e non considerava adeguatamente la riferibilità del precedente penale al solo coniuge. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992

    Riconoscimento della cittadinanza italiana

    La valutazione amministrativa della domanda di cittadinanza deve considerare la condotta e l’integrazione del richiedente, senza automatismi ostativi fondati su fatti penali risalenti riferiti al solo coniuge.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego deve esporre in modo adeguato le ragioni concrete che sostengono il giudizio di inaffidabilità e di mancata integrazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata in relazione al preavviso di diniego e alla conoscibilità, da parte della richiedente, delle vicende penali poste a fondamento del provvedimento.

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, mediante richiamo a un precedente conforme.

Massime di principio

  • Nelle domande di concessione o riconoscimento della cittadinanza fondate sull’art. 9 l. 91/1992, il decennio anteriore alla presentazione dell’istanza costituisce ordinariamente il periodo di osservazione per la verifica dell’irreprensibilità della condotta.
  • Fatti risalenti oltre il periodo ordinario di osservazione possono essere valorizzati dall’Amministrazione solo quando presentino particolare gravità e uno specifico valore sintomatico di tendenze caratteriali; tale rilievo deve essere illustrato con motivazione concreta e non stereotipata.
  • Il diniego della cittadinanza non può fondarsi automaticamente su elementi pregiudizievoli riferiti esclusivamente al coniuge del richiedente, soprattutto quando si tratti di vicende remote nel tempo; l’Amministrazione deve spiegare in che modo tali elementi incidano sulla affidabilità e sull’integrazione del richiedente.
  • Quando intenda attribuire rilievo decisivo a precedenti penali risalenti, l’Amministrazione deve esplicitare le ragioni dell’interesse pubblico prevalente rispetto all’interesse privato all’ottenimento della cittadinanza e valutare complessivamente la posizione dell’istante.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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