Sentenza n. 720/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 61/2025 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 61/2025 del Tribunale di Rimini
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivo, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., nei confronti del Ministero. Al momento della proposizione del ricorso erano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo definitivo all'amministrazione. Il Ministero non si è costituito. Successivamente, in vista dell'udienza, il ricorrente ha dichiarato che il credito era stato integralmente pagato, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la notificazione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'avvenuto pagamento del dovuto. Ha tuttavia condannato il Ministero al rimborso delle spese del giudizio, poiché l'adempimento del decreto ingiuntivo è intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in complessivi 300 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione dell'importo corrispondente al contributo unificato e distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo nei confronti dell'amministrazione.
art. 647 c.p.c.
Rileva per la definitività e l'esecutività del decreto ingiuntivo notificato al Ministero.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale pagamento del dovuto da parte dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, ma non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali.
- Quando l'amministrazione adempie il titolo esecutivo soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, la regolazione delle spese può essere posta a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
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