Ordinanza n. 11880/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della corresponsione dell’indennità supplementare prevista dalla legge 14 giugno 1934 n. 1015 e successive modificazioni
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, militare in congedo, ha impugnato il diniego adottato dalla Cassa di Previdenza delle Forze Armate in ordine alla richiesta di corresponsione dell’indennità supplementare. Il TAR Lazio ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di incompetenza territoriale e lo ha sottoposto al contraddittorio delle parti. La questione riguarda l’individuazione del foro competente per una controversia instaurata dopo la cessazione del rapporto di servizio, da parte di un soggetto che non riveste più lo status di militare. Il ricorrente risiedeva, al momento della proposizione del ricorso, in Castelvetrano (Trapani).
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. Ha ritenuto applicabile il criterio ordinario dell’estensione territoriale della res controversa previsto dall’art. 13 c.p.a., poiché il rapporto di servizio era già cessato e non risultavano applicabili né il criterio dell’autorità emanante né il foro speciale relativo alla sede di servizio. Secondo il giudice, quando la domanda è proposta da un soggetto che ha perso lo status di militare, gli effetti diretti del provvedimento si riversano nel luogo di residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso. Essendo tale luogo situato in Sicilia, la competenza spetta al TAR Sicilia. La causa deve essere riassunta dal ricorrente davanti al giudice competente entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Ogni decisione sulle spese è rimessa al giudice della riassunzione; il TAR Lazio non ha disposto sulle spese.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
criterio generale dell’estensione territoriale della res controversa
Per le controversie instaurate dopo la cessazione del rapporto di servizio, quando non trovano applicazione il criterio dell’autorità emanante o un foro speciale, la competenza territoriale si individua in base al luogo in cui si producono gli effetti diretti del provvedimento; per il militare in congedo, tale luogo coincide con la residenza al momento della proposizione del ricorso.
art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a.
Costituisce la base normativa per individuare la competenza territoriale del TAR in relazione agli effetti diretti dell’atto impugnato.
art. 13, comma 2, c.p.a.
È richiamato dal giudice insieme al comma 1 per la devoluzione della causa al TAR territorialmente competente.
art. 15, comma 4, c.p.a.
termine di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza
In caso di declaratoria di incompetenza territoriale, il processo deve essere riassunto davanti al giudice indicato come competente entro il termine stabilito dalla disposizione, per proseguire dinanzi al nuovo giudice.
legge 14 giugno 1934 n. 1015
È la fonte normativa dell’indennità supplementare richiesta dal ricorrente; il merito della pretesa non è stato esaminato dal TAR Lazio.
Massime di principio
- Quando il rapporto di servizio è cessato prima della proposizione del ricorso, non si applicano il foro speciale connesso alla sede di servizio né, in via automatica, il criterio dell’autorità emanante; la competenza territoriale va individuata secondo il criterio ordinario previsto dall’art. 13 c.p.a.
- Per la controversia proposta da un ex militare contro un provvedimento concernente una prestazione connessa al precedente rapporto di servizio, gli effetti diretti dell’atto si considerano prodotti nel luogo di residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso, ai fini dell’individuazione del TAR competente.
- La declaratoria di incompetenza territoriale non definisce il merito della domanda: la causa deve essere riassunta davanti al TAR indicato come competente entro il termine previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a., mentre la regolazione delle spese spetta al giudice della riassunzione.
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