Ordinanza del 30/05/2019 n. 14845 - Corte di Cassazione
Contenzioso - Ricorso in Cassazione- Accertamento - Cartolarizzazione - Giudizio di opposizione - Legittimazione del cessionario - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.C.C.I. s.p.a. nel ricorso per regolamento di competenza promosso contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Larino aveva sospeso un’opposizione a cartella esattoriale. La notifica al solo INPS non era sufficiente, poiché la cartolarizzazione dei crediti previdenziali determina litisconsorzio necessario tra INPS e cessionario. L’integrazione doveva essere eseguita entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Integrazione del contraddittorio nel regolamento di competenza tra INPS e cessionario dei crediti cartolarizzati
Integrazione del contraddittorio nel regolamento di competenza
La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso per regolamento di competenza proposto da N.G. contro l’ordinanza del Tribunale di Larino che aveva sospeso, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., il giudizio di opposizione a cartella esattoriale. La sospensione era stata disposta in attesa della definizione della controversia tributaria relativa alla legittimità dell’avviso di accertamento di maggior reddito emesso dall’Agenzia delle Entrate, dal quale derivava l’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali.
Procedimento originario e soggetti coinvolti
Il giudizio di opposizione alla cartella era stato promosso da N.G. nei confronti sia dell’INPS sia di S.C.C.I. s.p.a., società cessionaria dei crediti oggetto della cartolarizzazione. Avverso l’ordinanza di sospensione, N.G. aveva proposto ricorso per regolamento di competenza, notificandolo esclusivamente all’INPS.
L’INPS si è costituito con controricorso, eccependo preliminarmente la mancata integrità del contraddittorio per omessa notificazione del ricorso a S.C.C.I. s.p.a.; ha inoltre depositato memoria.
Litisconsorzio necessario tra INPS e cessionario
La Corte ha richiamato l’art. 13 della L. n. 448 del 1998, relativo alla cartolarizzazione dei crediti INPS. La disposizione stabilisce che, qualora, dopo la trasmissione dei ruoli, i debitori promuovano giudizi di merito o opposizioni all’esecuzione contro il ruolo ai sensi dell’art. 2, commi 4 e 6, del D.L. n. 338 del 1989, convertito dalla L. n. 389 del 1989, sussiste litisconsorzio necessario dal lato passivo tra l’INPS e il cessionario.
Di conseguenza, nei giudizi riguardanti i crediti previdenziali cartolarizzati, l’originario titolare del credito e il cessionario devono partecipare entrambi al processo. La Corte ha precisato che tale previsione non può ritenersi implicitamente abrogata dall’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, anche considerando la formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 209 del 2002, convertito dalla L. n. 265 del 2002. Sul punto è stato richiamato il precedente di Cass. n. 4135 del 2018.
Regole del regolamento di competenza
La Corte ha inoltre applicato il principio consolidato secondo cui, nel procedimento per regolamento di competenza, la presenza di più parti determina un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza è sufficiente che il ricorso sia stato tempestivamente notificato ad almeno una delle parti, come affermato da Cass. n. 200 del 1973. Tuttavia, qualora la notificazione non sia stata eseguita nei confronti di tutte le parti necessarie, deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.
L’art. 331 c.p.c., applicabile al ricorso per cassazione, trova applicazione anche nel procedimento per regolamento di competenza, secondo Cass. n. 399 del 1980. Pertanto, la notifica del ricorso al solo INPS non consentiva di definire il procedimento, essendo necessaria la partecipazione anche di S.C.C.I. s.p.a.
Decisione e termine per l’adempimento
La Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo e ha ordinato alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di S.C.C.I. s.p.a. entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
L’ordinanza è stata deliberata a Roma il 5 marzo 2019 e depositata in cancelleria il 30 maggio 2019.
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