Ordinanza del 27/05/2019 n. 14400 - Corte di Cassazione
Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Rimborsi - Polizza fideiussoria ex art. 38-bis d.p.r. n. 633 del 1972 - Contratto autonomo di garanzia - Norma sopravvenuta di proroga dei termini di accertamento dell'imposta - Efficacia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate, confermando che la polizza prevista dall’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 costituisce un contratto autonomo di garanzia fondato sull’autonomia privata. La proroga dei termini di accertamento introdotta dall’art. 10 della L. n. 289/2002 non estende automaticamente la durata della polizza, salvo un’esplicita previsione contrattuale. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio.
Polizza fideiussoria per rimborsi IVA e irrilevanza della proroga legislativa dei termini di accertamento sulla durata della garanzia
Polizza fideiussoria per rimborsi IVA e durata della garanzia
La Corte di cassazione ha esaminato la controversia relativa all’escussione di una polizza fideiussoria prestata a garanzia della restituzione di un rimborso IVA anticipato. La decisione riguarda il rapporto tra la durata contrattualmente stabilita della garanzia e la successiva proroga legislativa dei termini per l’accertamento dell’imposta.
Fatti e svolgimento del giudizio
La Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur aveva emesso, nell’interesse di Foods & Fruits S.r.l., una polizza a garanzia della restituzione delle somme rimborsate a titolo di eccedenza IVA per l’anno 1998, ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
L’Agenzia delle entrate aveva escusso la polizza per l’importo di Euro 61.448,41. La compagnia assicuratrice aveva quindi promosso un’azione di ripetizione d’indebito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, sostenendo che la garanzia fosse scaduta il 10 gennaio 2004 e che, pertanto, non potesse essere escussa sulla base di un avviso di accertamento notificato successivamente.
La Corte d’appello di Napoli aveva accolto la domanda della compagnia, ritenendo che la proroga dei termini di accertamento prevista dall’art. 10 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 non fosse idonea a prolungare la durata del contratto autonomo di garanzia.
Motivi del ricorso dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 38-bis e 57 del D.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 1339 e 1362 e seguenti del codice civile.
Secondo l’Amministrazione, la garanzia avrebbe dovuto avere una durata almeno pari al periodo concesso all’Agenzia per:
- effettuare i controlli fiscali;
- accertare l’eventuale inesistenza o eccedenza del credito IVA rimborsato;
- procedere all’escussione del garante.
L’Agenzia sosteneva quindi che la proroga di 24 mesi dei termini di accertamento disposta dall’art. 10 della L. n. 289/2002 dovesse riflettersi anche sulla durata della polizza.
Natura della polizza e principio di autonomia contrattuale
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la polizza fideiussoria prevista dall’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 costituisce un contratto autonomo di garanzia stipulato per assicurare all’Amministrazione finanziaria la restituzione delle somme indebitamente rimborsate in via anticipata.
La garanzia è normalmente collegata ai tempi di accertamento dell’imposta, ma tale collegamento non comporta che ogni successiva modifica legislativa dei termini fiscali determini automaticamente l’estensione della durata contrattuale.
La polizza, infatti, si fonda su un atto di autonomia privata. In assenza di una specifica clausola che colleghi la durata della garanzia ai termini di accertamento fissati dalla legge, l’obbligazione del garante rimane regolata dalla scadenza consensualmente stabilita dalle parti.
La Corte ha ribadito il principio espresso, tra le altre, dalle sentenze Cass. 28 marzo 2017, n. 7884; Cass. 28 luglio 2017, n. 18773; Cass. 20 aprile 2018, n. 9826; Cass. 5 luglio 2018, n. 17613; Cass. 19 luglio 2018, n. 19213; Cass. 5 ottobre 2018, n. 24530; Cass. 29 novembre 2018, nn. 30836 e 30837.
Irrilevanza della proroga legislativa dei termini di accertamento
La proroga prevista dall’art. 10 della L. n. 289/2002 era successiva alla stipulazione della polizza. Secondo la Corte, essa non poteva modificare unilateralmente la durata del rapporto di garanzia.
Una diversa soluzione avrebbe consentito all’Amministrazione finanziaria, che era anche beneficiaria della garanzia, di prolungare unilateralmente e a proprio vantaggio l’obbligazione del garante, in contrasto con il principio sancito dall’art. 1372 del codice civile, secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti.
La proroga del termine per l’esercizio del potere di accertamento incide sul rapporto tributario tra Amministrazione e contribuente, ma non modifica automaticamente il distinto rapporto contrattuale tra beneficiario e garante.
Interpretazione delle clausole contrattuali
La Corte ha precisato che l’interpretazione del contratto deve ricercare la comune intenzione delle parti e non limitarsi necessariamente al significato letterale delle parole. Tuttavia, quando il testo contrattuale stabilisce in modo univoco la durata della garanzia, è possibile attribuirgli una portata più ampia soltanto se l’intenzione comune di entrambe le parti emerga oggettivamente e secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1366 del codice civile.
Non è sufficiente, pertanto, l’interesse o l’interpretazione di una sola parte, in particolare del beneficiario della garanzia. Deve essere tutelato anche l’affidamento del garante nella chiarezza e stabilità dei patti sottoscritti.
Esame della clausola di polizza
L’Agenzia aveva richiamato l’art. 2 delle condizioni generali di polizza per sostenere l’estensione della garanzia.
La Corte ha ritenuto che tale clausola non autorizzasse una diversa conclusione. Essa stabiliva che il termine di validità della garanzia scadesse nel quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e prevedeva soltanto la sospensione del termine di decadenza di cui all’art. 57, comma 1, ultima parte, del D.P.R. n. 633/1972 per il periodo indicato in premessa, vale a dire dal 1° gennaio 2004 al 10 gennaio 2004.
Tale previsione non poteva essere interpretata come un’estensione della garanzia rispetto a qualsiasi futura proroga legislativa dei termini di accertamento. Non emergevano, inoltre, dalla sentenza impugnata elementi fattuali idonei a dimostrare che le parti avessero inteso collegare la durata della polizza a ogni eventuale modifica normativa futura, invece che alla scadenza espressamente convenuta.
Decisione e spese
La Corte di cassazione ha:
- rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate;
- confermato la decisione della Corte d’appello di Napoli;
- condannato l’Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Le spese sono state liquidate in Euro 3.400 per compensi, oltre:
- spese forfettarie nella misura del 15%;
- Euro 200 per esborsi;
- accessori di legge.
La Corte ha escluso l’obbligo dell’Amministrazione statale di versare il doppio contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002. In base alla giurisprudenza consolidata, tale obbligo non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse processuali mediante il meccanismo della prenotazione a debito, secondo quanto affermato anche da Cass., Sezioni Unite, 8 maggio 2014, n. 9938, nonché da Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778 e 14 marzo 2014, n. 5955.
Data della pronuncia
La decisione è stata assunta a Roma il 31 gennaio 2019 e depositata in cancelleria il 27 maggio 2019.
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