Ordinanza del 03/06/2019 n. 15154 - Corte di Cassazione
Accertamento - Verifica fiscale mediante accesso nei locali dell'attività - Consegna dei documenti richiesti presso gli uffici dell'Amministrazione - Applicazione termine dilatorio prima dell'accertamento - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che, quando durante l’accesso presso i locali dell’attività non viene acquisita alcuna documentazione e il contribuente consegna i documenti richiesti solo successivamente presso gli uffici dell’Amministrazione, non è necessario attendere il termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 prima di emettere l’avviso di accertamento. La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR Lombardia e rinviato la causa ad altra sezione, anche per le spese.
Verifica fiscale con accesso nei locali dell’attività e consegna successiva dei documenti: esclusione del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
Verifica fiscale e termine dilatorio
La decisione riguarda l’applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, che prevede un termine dilatorio prima dell’emanazione dell’avviso di accertamento nell’ambito delle verifiche fiscali svolte mediante accesso presso i locali del contribuente. La questione esaminata concerne l’ipotesi in cui, durante l’accesso, non venga acquisita documentazione e il contribuente consegni i documenti richiesti solo in un momento successivo presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
La Corte ha escluso che, in tale situazione, debba essere applicato un nuovo termine dilatorio prima dell’emissione dell’atto impositivo. La fase che giustifica l’instaurazione del contraddittorio e l’applicazione della garanzia temporale prevista dall’art. 12, comma 7, presuppone infatti l’effettivo accesso presso i locali in cui il contribuente esercita la propria attività e non si estende alle attività svolte successivamente al di fuori di tali locali.
Origine della controversia
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della CTR Lombardia, che aveva confermato l’annullamento di un avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di IRES, IVA e IRAP per gli anni 2006 e 2007.
I giudici di merito avevano ritenuto violato il termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sostenendo che, al momento della notifica dell’avviso di accertamento, tale termine non fosse ancora decorso. La CTR aveva inoltre ritenuto applicabili i principi affermati da Cass. n. 18110/2016 e Cass. n. 15624/2014, considerando rilevante l’accesso finalizzato all’acquisizione dei documenti utili all’attività accertativa.
La società intimata non si è costituita nel giudizio di legittimità.
Tesi dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate ha denunciato la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sostenendo che la CTR non avesse considerato un elemento decisivo: durante l’accesso presso i locali della società non era stato né acquisito né consegnato alcuno dei documenti richiesti dai verbalizzanti.
Secondo quanto risultava dal verbale redatto in occasione dell’accesso, la documentazione era stata consegnata dalla contribuente soltanto in epoca successiva e presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria. Tale circostanza, secondo l’Agenzia, escludeva la necessità di applicare il termine dilatorio prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.
Principio affermato dalla Corte di cassazione
La Corte ha ritenuto fondata la censura dell’Agenzia delle entrate e ha richiamato il precedente Cass. n. 18103/2018.
Secondo il principio affermato, in materia di accertamento tributario:
- non è necessario redigere uno specifico verbale di chiusura delle operazioni;
- non è necessario attendere un nuovo termine dilatorio ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000;
- ciò vale quando il contribuente, richiesto durante l’accesso di depositare determinati documenti, consegni poi la documentazione presso gli uffici dell’Amministrazione;
- la fase che giustifica l’instaurazione del contraddittorio e l’applicazione del termine dilatorio è limitata all’accesso presso i locali del contribuente;
- le attività svolte successivamente, al di fuori dei locali in cui viene esercitata l’attività, non prolungano tale fase ai fini dell’applicazione della garanzia temporale.
La Corte ha precisato che questo indirizzo non è in contrasto con i precedenti richiamati dalla CTR Lombardia, ma è coerente con la distinzione tra l’accesso fisico presso i locali dell’attività e la successiva consegna della documentazione presso i locali degli organi verificatori.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, dai due verbali riprodotti dall’Agenzia nel ricorso risultava che:
- durante l’accesso presso i locali della società non era stata acquisita alcuna documentazione;
- i documenti richiesti erano stati consegnati spontaneamente dalla società in un momento successivo;
- la consegna era avvenuta presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria e non presso i locali dell’attività;
- non si era quindi verificata un’attività di acquisizione documentale durante l’accesso tale da imporre l’attesa del termine dilatorio prima dell’accertamento.
La CTR, riconoscendo la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 senza considerare tali circostanze, non si è adeguata al principio di diritto applicabile.
Esito del giudizio
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate e ha cassato la sentenza impugnata.
La causa è stata rinviata ad altra sezione della CTR Lombardia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata adottata a Roma il 27 marzo 2019 e depositata in Cancelleria il 3 giugno 2019.
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