Ordinanza del 21/05/2019 n. 13634 - Corte di Cassazione
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Accertamento e controlli - Pannelli esposti su distributori automatici raffiguranti i prodotti commercializzati individuati da un proprio marchio - Esenzione ex art. 17, comma 1 bis, primo periodo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che i pannelli pubblicitari applicati su cabine fototessera o distributori automatici non beneficiano dell’esenzione prevista dall’art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. n. 507/1993. Tali strutture non costituiscono né la sede legale né la sede effettiva dell’attività e i relativi pannelli devono essere qualificati come mezzi pubblicitari, non come insegne di esercizio. La sentenza della CTR è stata cassata e il ricorso originario della contribuente è stato respinto, con compensazione delle spese.
Esenzione dall’imposta sulla pubblicità per pannelli e insegne presenti su cabine fototessera e distributori automatici
Esenzione dall’imposta sulla pubblicità per pannelli su cabine fototessera
La controversia riguarda l’applicabilità dell’esenzione dall’imposta comunale sulla pubblicità prevista per le insegne di esercizio installate presso la sede dell’attività. La Corte di cassazione ha escluso tale beneficio per i pannelli presenti su cabine fototessera e postazioni automatiche, poiché queste non rappresentano la sede dell’attività e i pannelli svolgono una funzione propriamente pubblicitaria.
Fatti e procedimento
La Servomat s.r.l. ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Savona un avviso di accertamento emesso dalla concessionaria ICA s.r.l. per conto del Comune di Savona, relativo all’imposta comunale sulla pubblicità dovuta per l’anno 2009. L’imposta riguardava esposizioni pubblicitarie realizzate mediante una macchina automatica per la produzione e contestuale erogazione di fototessere.
La contribuente sosteneva che i supporti pubblicitari dovessero essere qualificati come insegne di esercizio e che, avendo ciascuno una superficie inferiore a cinque metri quadrati, fossero esenti ai sensi dell’art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
La CTP di Savona, con sentenza del 20 gennaio 2011, ha rigettato il ricorso, ritenendo valido e fondato l’accertamento. In appello, tuttavia, la CTR della Liguria, con sentenza del 29 settembre 2014, ha riformato la decisione e annullato l’avviso, qualificando i supporti come insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, esenti ai sensi dell’art. 2 bis della legge n. 75 del 2002.
La concessionaria ICA s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La società contribuente ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Normativa rilevante
L’art. 5 del d.lgs. n. 507/1993 assoggetta all’imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari, mediante comunicazioni visive o acustiche, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico oppure percepibile da tali luoghi. Sono rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica per promuovere la domanda di beni o servizi o per migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
L’art. 17, comma 1 bis, del medesimo decreto stabilisce che l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, purché la superficie complessiva non superi cinque metri quadrati.
L’art. 2 bis, comma 6, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito dalla legge 14 aprile 2002, n. 75, precisa che per insegna di esercizio si intende la scritta prevista dall’art. 47, comma 1, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, avente la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica. In caso di pluralità di insegne, l’esenzione opera entro il limite complessivo di superficie previsto dalla legge.
L’art. 47, comma 1, del d.P.R. n. 495/1992 definisce l’insegna come una scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente accompagnata da un simbolo o da un marchio, realizzata con materiali di qualsiasi natura e installata nella sede dell’attività cui si riferisce o nelle sue pertinenze accessorie. L’insegna può essere luminosa per luce propria o indiretta.
Motivi del ricorso per cassazione
Con il primo motivo, la concessionaria ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 17, commi 1 e 1 bis, del d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 2 bis del d.l. n. 13/2002, sostenendo che la CTR aveva erroneamente qualificato i pannelli come insegne di esercizio. La ricorrente ha inoltre rilevato che la CTR non aveva applicato le ulteriori ipotesi di esenzione previste dall’art. 17, comma 1, lettere a) e b), le quali prevedono un limite di superficie di mezzo metro quadrato e non avrebbero comunque consentito l’esenzione nel caso esaminato.
Con il secondo motivo, la concessionaria ha denunciato la violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 100, 112 e 115 c.p.c. La censura riguardava la pronuncia della CTR sul requisito della superficie, ritenuto oggetto di un’eccezione introdotta per la prima volta in appello. Secondo la ricorrente, la contestazione era stata limitata alla mancata prova di una superficie superiore a cinque metri quadrati, mentre l’avviso aveva assoggettato a imposta una superficie complessiva di un metro quadrato.
Qualificazione delle strutture e dei pannelli
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha esaminato la nozione di insegna di esercizio. Dalla disciplina normativa emerge che l’esenzione presuppone due elementi: il messaggio deve essere un’insegna di esercizio e deve contraddistinguere la sede in cui si svolge l’attività cui l’insegna si riferisce.
Le insegne collocate in luoghi diversi dalla sede dell’attività sono soggette all’imposta. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, in particolare Cass., sez. V, n. 27497/2014 e Cass., sez. V, n. 7778/2019, secondo cui l’esenzione non si applica ai pannelli esposti su distributori automatici raffiguranti i prodotti commercializzati e individuati da un proprio marchio.
Tali distributori non possono essere considerati la sede di svolgimento dell’attività commerciale. Inoltre, i pannelli che raffigurano il marchio o il prodotto hanno funzione promozionale e pubblicitaria e non possono essere qualificati come insegne di esercizio ai sensi delle disposizioni richiamate.
Nozione di sede dell’attività
La Corte ha precisato che le cabine per fototessera e le postazioni automatiche per la distribuzione di cibi o bevande non sono riconducibili né alla sede legale né alla sede effettiva dell’attività sociale.
La sede legale è quella risultante dall’atto costitutivo e dallo statuto. La sede effettiva è invece il luogo in cui si svolgono concretamente le attività amministrative e direttive dell’ente o dell’impresa. Una cabina fototessera, così come una postazione automatica, non presenta tali caratteristiche e costituisce esclusivamente un punto automatico di erogazione del servizio o del prodotto.
Ne consegue che i pannelli installati sul distributore di fotografie non possono beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 17, comma 1 bis, primo periodo, del d.lgs. n. 507/1993.
Decisione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR della Liguria e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell’art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c., ha deciso direttamente nel merito.
Il ricorso originario proposto dalla Servomat s.r.l. è stato rigettato, con conseguente conferma della debenza dell’imposta accertata. Le spese di lite relative ai giudizi di merito e al giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, in considerazione della peculiarità della questione trattata.
La decisione è stata assunta a Roma l’11 aprile 2019 e depositata in cancelleria il 21 maggio 2019.
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