Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 23/05/2019 n. 14012 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha confermato il rigetto delle domande di Fincantieri, ritenendo non provato l’effettivo pagamento dei dazi sui materiali importati e impiegati nella costruzione delle navi. Ha escluso l’applicabilità dei poteri istruttori officiosi previsti dall’abrogato art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 e dichiarato inammissibili le censure sulla motivazione. Il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Dogane è rimasto assorbito. Fincantieri è stata condannata alle spese, liquidate in euro 30.000, oltre accessori, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Rigetto del ricorso di Fincantieri sul rimborso forfettario dei dazi doganali (drawback) relativi a materiali importati e utilizzati per la costruzione di navi esportate.

Rigetto del ricorso sul rimborso dei dazi doganali

La Corte di cassazione ha deciso sul ricorso proposto da Fincantieri-Cantieri Navali Italiani s.p.a. contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativo al diritto alla restituzione forfettaria dei dazi doganali pagati per materiali importati e utilizzati nella costruzione in Italia di tre navi successivamente esportate all’estero. La sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia aveva riformato la decisione favorevole di primo grado e respinto le domande di rimborso.

Vicenda processuale

Fincantieri aveva impugnato separatamente i provvedimenti con cui l’amministrazione doganale aveva negato il rimborso, calcolato in misura percentuale sul valore dei materiali importati. I ricorsi erano stati riuniti e accolti integralmente in primo grado.

L’Agenzia delle Dogane aveva proposto appello. La Commissione Tributaria Regionale aveva disposto una consulenza tecnica e, con sentenza depositata il 20 febbraio 2013, aveva accolto l’appello dell’Amministrazione, respingendo le pretese della contribuente.

Fincantieri ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. L’Agenzia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, articolato in tre motivi.

Istanza di rimessione alle Sezioni Unite

La Corte ha preliminarmente respinto la richiesta di rimettere la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Non è stata ravvisata una questione di massima di particolare importanza né una questione di speciale rilievo nomofilattico.

La Corte ha precisato che la sola circostanza che precedenti decisioni di merito sulle medesime questioni siano state cassate sulla base di un principio formulato dalle Sezioni Unite non giustifica, di per sé, una nuova trattazione da parte delle Sezioni Unite.

Diritto al drawback e onere della prova

Con il primo motivo Fincantieri ha denunciato la violazione dell’art. 1 del d.P.R. 15 luglio 1954, sostenendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse reso di fatto inapplicabile la disciplina del rimborso forfettario, ritenendo non dimostrabile in via induttiva l’ammontare dei dazi gravanti sui materiali importati.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 12 ottobre 2009, n. 21547, nonché da Cass. 30 maggio 2008, n. 14517, e Cass. 10 giugno 2008, n. 15289.

Per ottenere la restituzione forfettaria dei dazi prevista dall’art. 1 del d.P.R. 15 luglio 1954 e dall’art. 18 della tabella allegata, la società di costruzioni navali deve dimostrare:

  • che i prodotti importati provengano da Paesi rispetto ai quali permaneva l’obbligo di pagamento del dazio;
  • che i dazi e i diritti di confine siano stati effettivamente pagati;
  • che l’importo richiesto non superi il limite massimo risultante dalla percentuale forfettaria stabilita dal decreto del 1954.

Secondo la Corte, la Commissione Tributaria Regionale ha correttamente applicato tale principio, respingendo la domanda perché Fincantieri non aveva provato quali fossero esattamente i dazi corrisposti sui prodotti importati e utilizzati nella costruzione delle navi poi esportate.

Poteri istruttori del giudice tributario

Con il secondo motivo Fincantieri ha denunciato la violazione dell’art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto esercitare i propri poteri istruttori qualora la contribuente fosse stata impossibilitata a fornire la prova richiesta.

Il motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che l’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 era stato espressamente abrogato dall’art. 3-bis, comma 5, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, introdotto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

L’abrogazione è divenuta efficace il 3 dicembre 2005, ai sensi dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Poiché l’appello dell’Agenzia delle Dogane era stato depositato nell’agosto 2008, la disposizione abrogata non poteva trovare applicazione nel giudizio.

La Corte ha inoltre osservato che, anche in precedenza, i poteri istruttori officiosi delle commissioni tributarie potevano essere esercitati solo in presenza di una concreta impossibilità, o di una difficoltà particolarmente grave, per il contribuente di assolvere al proprio onere probatorio. A tal fine era necessario allegare e dimostrare la specifica situazione di fatto impeditiva, non essendo sufficiente una generica affermazione.

Era inoltre necessario allegare di avere sollecitato il giudice di merito all’esercizio di tali poteri, circostanza non risultata nel caso esaminato. La Corte ha richiamato Cass. 31 ottobre 2018, n. 27827, e Cass. 26 febbraio 2009, n. 4589.

Censure sulla motivazione della sentenza regionale

Con il terzo motivo Fincantieri ha denunciato un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse fatto discendere automaticamente il rigetto della domanda dall’impossibilità, rilevata dai consulenti tecnici, di quantificare con precisione i dazi pagati.

Con il quarto motivo ha dedotto un ulteriore vizio di motivazione, lamentando che la sentenza non avesse considerato la mancata risposta dell’Amministrazione ai quesiti formulati dai consulenti tecnici nominati dalla Commissione.

I due motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono stati dichiarati inammissibili.

La Corte ha ricordato che, trattandosi di una sentenza pubblicata dopo l’11 settembre 2012, si applica il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., introdotto dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Secondo il principio delle Sezioni Unite espresso da Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053, la riformulazione della norma ha ridotto il controllo sulla motivazione al cosiddetto “minimo costituzionale”. In cassazione è quindi denunciabile soltanto un’anomalia motivazionale avente rilievo costituzionale, purché desumibile dal testo della sentenza senza necessità di confrontarla con le risultanze processuali.

Le anomalie rilevanti sono limitate a:

  • mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale o grafico;
  • motivazione apparente;
  • contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili;
  • motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

Non è invece più rilevante il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Nel caso concreto, Fincantieri non aveva indicato quali fatti storici, decisivi per la controversia, fossero stati omessi dal giudice di merito. Le doglianze si limitavano a prospettare contraddizioni nella motivazione e, pertanto, non consentivano il controllo di legittimità.

La censura relativa agli esiti delle indagini svolte dai consulenti tecnici è stata inoltre ricondotta a una contestazione del merito delle risultanze della consulenza tecnica, non riesaminabile in sede di cassazione.

Ricorso incidentale dell’Agenzia delle Dogane

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva proposto ricorso incidentale condizionato articolato in tre motivi:

  • violazione dell’art. 1 del d.P.R. 15 luglio 1954 e della voce n. 18 della tabella allegata, in relazione alla legge 7 luglio 1964, n. 639, alla legge 21 luglio 1965, n. 939, alla legge 8 novembre 1973, n. 773, agli artt. 1 e 4 delle disposizioni preliminari al codice civile, agli artt. 92 e 93 del Trattato CEE e agli artt. 4 e 54 del Trattato CECA, per avere la Commissione ritenuto spettante il beneficio nonostante l’asserito mancato pagamento originario dei dazi, dovuto a un’esenzione legislativa;
  • violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello riguardante l’originaria inammissibilità del ricorso della contribuente per decorso dei termini di decadenza;
  • violazione dell’art. 22 del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374, e dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 2946 c.c., per avere la Commissione ritenuto applicabile la prescrizione decennale anziché i termini ordinari di decadenza.

Tutti i motivi incidentali sono rimasti assorbiti in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

Esito e conseguenze economiche

La Corte ha rigettato il ricorso principale di Fincantieri e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in complessivi euro 30.000, oltre alle spese prenotate a debito e agli accessori di legge.

La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Fincantieri, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.