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Sentenza

Sentenza n. 1781/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202201364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione del 18 luglio 2022, n. 1, relativa a sette opere edilizie, alcune nel territorio del Comune di Parenti e altre nel territorio del Comune di Rogliano

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa, subentrata in corso di giudizio al titolare dell’impresa individuale cui era stata notificata l’ordinanza, ha impugnato il provvedimento che disponeva la demolizione di sette opere connesse a un impianto di calcestruzzo: un fabbricato su due livelli, un muro paramassi, un cancello con pilastri, due tratti di muro, una tettoia e una vasca di decantazione. Ha dedotto: 1) incompetenza assoluta del Comune di Parenti a ordinare la demolizione delle opere situate nel territorio del Comune di Rogliano; 2) omessa verifica che le opere, realizzate da oltre vent’anni e visibili, fossero comprese nella concessione edilizia n. 13 del 24 ottobre 1986 (nel ricorso indicata con tale data); 3) erronea applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo che i manufatti nel territorio di Parenti non comportassero creazione o modifica di volumetria e fossero accessori e pertinenziali all’impianto, sicché, al più, sarebbe stata applicabile la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37. La ricorrente aveva inoltre chiesto un differimento in attesa della definizione di una domanda di permesso di costruire in sanatoria.

La decisione

Il ricorso è stato accolto solo in parte. Il TAR ha dichiarato nulla, per incompetenza assoluta, l’ordinanza nella parte riferita alle opere situate nel territorio del Comune di Rogliano, non potendo il Comune di Parenti disporne la rimozione. Ha respinto le censure relative alle opere ricadenti nel territorio di Parenti: i manufatti dovevano essere valutati unitariamente, e non in modo atomistico, per apprezzare l’impatto complessivo sull’assetto del territorio ed evitare frammentazioni artificiose; i muri di ragguardevoli dimensioni, idonei a trasformare significativamente lo stato dei luoghi, richiedevano il permesso di costruire, così come il fabbricato che produceva volumetria. Ha inoltre respinto l’assunto che le opere fossero già assentite dalla concessione edilizia del 1986, perché la parte privata non aveva prodotto documentazione a sostegno: spetta al privato dimostrare l’esistenza del titolo edilizio legittimante. Spese compensate in ragione dell’accoglimento parziale.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Quanto agli altri manufatti, essi vanno considerati unitariamente e, così valutati, necessitavano del permesso di costruire.

    La necessità del permesso di costruire va valutata considerando unitariamente l’intervento abusivo, non scomponendo le opere in manufatti isolati; nel caso concreto il fabbricato produttivo di volumetria e l’insieme delle opere ricadenti nel territorio comunale richiedevano il titolo.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    In ogni caso, la giurisprudenza non ha dubbi nel ritenere che la realizzazione di muri di cinta o contenimento di ragguardevoli dimensioni è soggetta al rilascio del permesso di costruire, inverandosi la nozione di nuova costruzione quante volte l’intervento edilizio produca un effettivo e rilevante impatto sul territorio e, dunque, in relazione alle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi determinandone una significativa trasformazione (Cons. Stato, Sez. VI, 3 aprile 2024, n. 3031).

    La sanzione pecuniaria prospettata dalla ricorrente non è applicabile quando le opere, per dimensioni e impatto, costituiscono nuova costruzione soggetta a permesso di costruire; i muri di ragguardevoli dimensioni che trasformano significativamente lo stato dei luoghi richiedono tale titolo.

Massime di principio

  • La qualificazione di un abuso edilizio deve essere compiuta tendenzialmente considerando unitariamente l’intervento e il suo impatto complessivo sul territorio, così da evitare che la scomposizione artificiosa delle opere eluda i presupposti e i limiti della disciplina edilizia e della sanatoria.
  • Muri di cinta o di contenimento di ragguardevoli dimensioni sono soggetti a permesso di costruire quando producono un impatto effettivo e rilevante sul territorio e determinano una significativa trasformazione dello stato dei luoghi; anche un fabbricato che produce volumetria richiede il titolo edilizio.
  • L’amministrazione comunale non può ordinare la demolizione di opere situate nel territorio di un altro Comune: l’atto è nullo, per incompetenza assoluta, limitatamente a tale parte.
  • Spetta al privato che afferma la preesistenza di un titolo edilizio produrre elementi idonei a dimostrarne l’esistenza; in mancanza, la censura fondata sull’assunto che le opere fossero già assentite va respinta.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniResponsabile del procedimento e competenza
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativa
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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