Sentenza n. 1244/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento a) dell’informazione interdittiva antimafia prot. Interno n. -OMISSIS- del 25 novembre 2025 in uno con la nota prot. uscita n. -OMISSIS- del 27 novembre 2025 di comunicazione del provvedimento interdittivo, emessa dal Prefetto di Catanzaro a carico della società -OMISSIS- S.r.l.s. e notificata alla ricorrente in data 27 novembre 2025; b) dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 04 dicembre 2025 del Registro delle Ordinanze Dirigenziali del Comune di Lamezia Terme notificata il 05 dicembre 2025 alla società -OMISSIS- S.r.l.s. e con la quale l'Amministrazione ha disposto la revoca, con conseguente cessazione immediata dell'attività di-OMISSIS-, nonché la chiusura dei locali; c) parere reso dai componenti del Gruppo Interforze Antimafia, mai comunicato; d) ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, di contenuto ed estremi sconosciuti, posti alla base dei suddetti provvedimenti impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente e, in particolare, ove occorrer possa, gli atti di cui all'istanza di accesso agli atti inviata alla Prefettura dal legale a mezzo P.E.C. in data -OMISSIS- e nel ricorso da intendersi integralmente richiamata e trascritta; e) tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento sub a), non indicati nel provvedimento e mai comunicati o resi noti alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia prefettizia e conseguente ordinanza comunale di revoca del titolo e cessazione immediata dell'attività con chiusura dei locali
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia adottata ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011 e il successivo provvedimento comunale di cessazione dell'attività. Ha dedotto, anzitutto, la violazione del contraddittorio ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011, poiché l'informativa avrebbe valorizzato per la prima volta l'operazione di polizia successiva alla comunicazione di avvio del procedimento. Ha contestato, inoltre, il mancato ricorso alle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011, lamentando difetto di istruttoria e motivazione nella qualificazione del rischio come strutturale anziché occasionale. La ricorrente ha poi negato la sussistenza di elementi gravi, precisi, attuali e concreti di infiltrazione mafiosa, censurando il rilievo attribuito al contesto territoriale, a vicende penali riguardanti soggetti estranei, ai rapporti familiari e ambientali, alla pregressa attività lavorativa dell'amministratore presso una società precedentemente interdetta, all'assunzione del precedente datore di lavoro, alla coincidenza della sede, alla costituzione della nuova società pochi mesi dopo l'interdizione della precedente, alla cessione di arredi e locali e all'andamento inverso dei volumi d'affari. Ha dedotto altresì l'estraneità dell'ex dipendente ai poteri gestionali, l'assenza di continuità societaria e la carenza di attualità degli elementi istruttori. Infine, ha censurato il provvedimento comunale per illegittimità derivata e autonoma, difetto di istruttoria, violazione del contraddittorio e motivazione meramente riproduttiva dell'interdittiva.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il riferimento all'operazione di polizia non indicata nella comunicazione di avvio aveva funzione meramente illustrativa e marginale, volto a confermare la presenza territoriale della cosca già considerata nell'istruttoria; la ricorrente, inoltre, non ha dimostrato quale diversa valutazione avrebbe potuto determinare attraverso il contraddittorio. Le censure relative ai presupposti dell'interdittiva sono state respinte poiché il provvedimento si fondava su un quadro indiziario ampio e complessivo: rapporto lavorativo pregresso tra l'amministratore e la società già interdetta, successiva assunzione del precedente titolare presso la nuova società, costituzione di quest'ultima sette mesi dopo l'interdizione, coincidenza della sede, trasferimento di arredi e locali con pagamento solo parziale, andamento inverso dei volumi d'affari, ruolo dell'unico dipendente e riferimenti al contesto criminale territoriale e familiare. Tali elementi, valutati unitariamente e secondo un giudizio probabilistico, rendevano logica e non manifestamente infondata la conclusione che la nuova società costituisse uno strumento di prosecuzione dell'attività della società interdetta. Il TAR ha escluso che fossero decisivi l'incensuratezza dell'amministratore, il licenziamento dell'ex dipendente, l'estraneità della società o dell'amministratore al processo penale richiamato e la natura onerosa delle cessioni. L'ammissione della società al controllo giudiziario, intervenuta dopo l'interdittiva, non è stata considerata perché sopravvenuta rispetto al quadro istruttorio valutato dal Prefetto; essa non elide l'interesse al ricorso e può eventualmente fondare un riesame amministrativo, ma non incide sul sindacato statico di legittimità dell'informativa. È stata ritenuta congrua anche la motivazione sul mancato ricorso alle misure di prevenzione collaborativa: le misure di self-cleaning adottate, tra cui l'organismo di vigilanza e il licenziamento dell'ex dipendente, risultavano recessive rispetto agli elementi indicativi di un'influenza strutturale e non occasionale. Quanto al provvedimento comunale, il TAR ha affermato che la cessazione dell'attività costituisce misura conseguenziale e vincolata rispetto all'interdittiva, sicché era sufficiente il richiamo a quest'ultima. La società è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, in favore del Ministero dell'Interno; le spese nei confronti del Comune sono state compensate per la costituzione meramente formale.
Norme richiamate
art. 84 d.lgs. 159/2011
L'informazione antimafia può fondarsi su un quadro complessivo di elementi sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa, secondo la funzione preventiva e anticipatoria della misura.
art. 91 d.lgs. 159/2011
L'interdittiva è legittima quando il Prefetto, sulla base degli elementi acquisiti dagli organi di polizia, formula un giudizio probabilistico logicamente motivato circa il tentativo di infiltrazione o il condizionamento dell'impresa.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
La mancata indicazione, nella comunicazione preventiva, di un elemento istruttorio marginale non determina illegittimità quando tale elemento ha funzione meramente ad colorandum e il ricorrente non dimostra la concreta incidenza che il contraddittorio avrebbe potuto avere.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
La scelta di non applicare misure di prevenzione collaborativa è sindacabile solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale; la presenza di misure di self-cleaning non impedisce l'interdittiva quando, valutate complessivamente, risultino recessive rispetto a indici di condizionamento strutturale.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione dell'interdittiva è soddisfatto quando il provvedimento espone in modo congruo il quadro indiziario complessivo e il percorso logico-probabilistico seguito dall'autorità.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La trattazione del merito può essere fissata in tempi brevi nell'ambito della tutela cautelare, senza definire la controversia in sede cautelare.
Massime di principio
- L'informazione interdittiva antimafia è una misura preventiva e cautelare che può essere adottata senza un accertamento penale definitivo e sulla base di elementi sintomatici e indiziari, purché specifici e obiettivamente idonei a comporre un quadro complessivo, attendibile e logicamente motivato di possibile condizionamento mafioso.
- Nel sindacato sull'interdittiva antimafia il giudice amministrativo deve valutare la logicità e la non manifesta infondatezza della prognosi prefettizia sulla base degli elementi disponibili al momento dell'adozione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità competente.
- Ai fini dell'interdittiva, gli elementi indiziari devono essere apprezzati in una prospettiva globale e non atomistica; la costituzione di una nuova impresa dopo l'interdizione di altra società, la continuità dei rapporti personali e lavorativi, la coincidenza della sede, i trasferimenti aziendali e l'andamento dei volumi d'affari possono concorrere, insieme ad altri dati, a dimostrare una prosecuzione elusiva dell'attività precedente.
- L'ammissione dell'impresa al controllo giudiziario, intervenuta dopo l'adozione dell'interdittiva, non determina di per sé l'illegittimità dell'informativa né incide sul giudizio statico relativo al quadro istruttorio allora esistente; i due istituti sono autonomi e possono condurre a esiti differenti, ferma la possibilità di un eventuale riesame amministrativo per fatti sopravvenuti.
- La scelta prefettizia di non applicare le misure di prevenzione collaborativa è legittima quando l'amministrazione considera espressamente le misure di self-cleaning adottate dall'impresa e spiega perché esse risultino recessive rispetto a un quadro di relazioni e circostanze indicative di un condizionamento strutturale e non occasionale.
- Il provvedimento comunale di cessazione dell'attività conseguente a un'interdittiva antimafia ha natura vincolata e meramente consequenziale; è sufficiente una motivazione che richiami l'informazione interdittiva presupposta.
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