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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20246/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (liquidazione giudiziale)

La controversia

La controversia nasce dall’apertura, su richiesta del Pubblico Ministero, della liquidazione giudiziale di una società in accomandita semplice e, per riflesso, dei soci accomandatari illimitatamente responsabili. La Corte d’appello aveva respinto il reclamo dei soci e della società, ritenendo sussistente il presupposto soggettivo della fallibilità/liquidabilità giudiziale perché la società, costituita in forma commerciale, manteneva la qualità di imprenditore commerciale indipendentemente dall’effettivo svolgimento dell’attività; aveva inoltre valorizzato indici di insolvenza e osservato che la presenza di una causa di scioglimento o la cessazione di fatto dell’attività non impedivano l’apertura della procedura, ostando solo la cancellazione dal registro delle imprese. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di norme costituzionali, processuali e sostanziali, sostenendo che la società avesse cessato l’attività produttiva dal 2013 e non fosse più imprenditore commerciale; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulla qualifica di imprenditore, deducendo che la Corte d’appello non avrebbe considerato la documentazione e le informative che dimostravano la cessazione effettiva dell’attività; 3) omesso esame e violazione delle norme societarie sulla durata e sullo scioglimento, assumendo che la società fosse scaduta nel termine di durata e quindi in causa di scioglimento; 4) omesso esame e violazione della disciplina dell’insolvenza, sostenendo che, essendo la società in liquidazione di fatto e cessata l’attività, non potesse essere accertato lo stato di insolvenza nei termini affermati dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero formulati in modo promiscuo, mescolando vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, in contrasto con l’onere di specifica e chiara articolazione dei motivi di ricorso. Ha inoltre escluso la fondatezza delle doglianze nel merito: per le società costituite in forma commerciale rileva la forma societaria e l’oggetto statutario, non l’effettivo esercizio dell’attività, ai fini della qualità di imprenditore commerciale; la cessazione di fatto dell’attività o il decorso del termine di durata non impediscono l’apertura della procedura concorsuale, essendo decisiva, ai fini dell’art. 10 l.fall. oggi art. 33, comma 2, CCII, la cancellazione dal registro delle imprese. La Corte ha anche confermato la sussistenza dei presupposti per la condanna alle spese e per la sanzione ex art. 96 c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e chiaramente riconducibili a uno dei motivi tipizzati, senza commistioni tra violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca o è meramente apparente; nel caso concreto la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta comprensibile e superiore al minimo costituzionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per il requisito di sufficienza della motivazione.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Invocati dai ricorrenti a sostegno delle censure, ma non ritenuti violati dalla Corte.

  • art. 2, lett. d), CCII

    Richiamato dai ricorrenti in tema di presupposti soggettivi della liquidazione giudiziale; la Corte ha applicato il principio per cui conta la forma societaria commerciale e non la sola attività di fatto.

  • art. 121 CCII

    Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto insussistente la censura in quanto la società era comunque assoggettabile alla procedura.

  • art. 2082 c.c.

    La qualifica di imprenditore commerciale della società di capitali/persona costituita per attività commerciale deriva dalla forma e dall’oggetto sociale, non dall’effettivo esercizio dell’attività.

  • art. 2135 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per escludere la qualifica commerciale; la Corte non ha accolto tale impostazione.

  • art. 2249 c.c.

    Le società costituite nelle forme previste dal codice civile per l’esercizio di attività commerciale sono assoggettabili al fallimento/liquidazione giudiziale indipendentemente dall’effettivo esercizio dell’attività.

  • art. 2272 c.c.

    La mera causa di scioglimento non basta a impedire la procedura concorsuale.

  • art. 2308 c.c.

    La scadenza del termine o altra causa di scioglimento non esclude di per sé l’assoggettabilità alla procedura.

  • art. 2312 c.c.

    Rilevata dai ricorrenti in relazione allo scioglimento e alla liquidazione, ma non ritenuta decisiva per escludere la procedura.

  • art. 2273 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme sullo scioglimento, senza incidenza sull’esito.

  • art. 2247 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in via generale sulla nozione di società.

  • art. 10 l.fall.

    Per le società commerciali, ai fini dell’apertura della procedura, è decisiva la cancellazione dal registro delle imprese; non basta la cessazione di fatto dell’attività o il sopravvenire di una causa di scioglimento.

  • art. 33, comma 2, CCII

    Norma corrispondente al previgente art. 10 l.fall.; la Corte ha ribadito che il limite temporale e impeditivo opera in relazione alla cancellazione dal registro delle imprese.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata disposta la condanna per lite temeraria/sanzione in favore della controparte.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È stata disposta anche la sanzione in favore della cassa delle ammende, ritenendo la norma applicabile nel caso.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata è stata ritenuta correttamente formulata e la disciplina applicata nel caso di inammissibilità.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la procedura camerale e il deposito di memorie.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve articolare motivi chiaramente distinguibili e immediatamente riconducibili a uno dei vizi tipizzati dall’art. 360 c.p.c.; la commistione tra violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi comporta inammissibilità.
  • Per le società costituite in forma commerciale, la qualità di imprenditore commerciale deriva dalla forma societaria e dall’oggetto statutario, non dal concreto e attuale esercizio dell’attività; la cessazione di fatto dell’attività non elimina di per sé la fallibilità.
  • La mera presenza di una causa di scioglimento o la scadenza del termine di durata non impediscono l’apertura della procedura concorsuale, quando la società non sia stata cancellata dal registro delle imprese nei termini rilevanti.
  • Ai fini dell’assoggettabilità a liquidazione giudiziale di una società commerciale, ciò che rileva come limite temporale è la cancellazione dal registro delle imprese; non è sufficiente allegare la mera inattività o una liquidazione di fatto.
  • La motivazione è legittima quando rende intellegibile l’iter argomentativo e si colloca sopra il minimo costituzionale, non essendo sufficiente a fondare la nullità il semplice dissenso della parte sulle valutazioni di merito.
  • In presenza di ricorso inammissibile, la Corte può applicare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e porre a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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