Sentenza n. 3362/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Corte d’Appello di Napoli Sez. Lavoro n. 253 del 13.2.2024 notificata in data 14.2.2024 e divenuta irrevocabile, nella parte in cui fissa la decorrenza giuridica dell’immissione nei ruoli dirigenziali campani del dott. Verlanti alla data del 1.9.2019, e dispone la ricostruzione della posizione previdenziale con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a partire dalla medesima data del 1.9.2029 di maturazione del diritto all’immissione in ruolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Incompleta esecuzione del giudicato relativo alla retrodatazione dell'immissione nei ruoli dirigenziali e alla ricostruzione della posizione previdenziale
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto reclamo nell'ambito del giudizio di ottemperanza, lamentando l'incompleta esecuzione della sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di Napoli, che aveva riconosciuto il diritto all'immissione nei ruoli dirigenziali con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e ordinato la conseguente ricostruzione della posizione previdenziale. Sebbene l'amministrazione avesse adottato il decreto di retrodatazione e trasmesso i dati retributivi all'INPS e alla Ragioneria Territoriale dello Stato, la posizione assicurativa non era stata aggiornata. L'INPS aveva comunicato che l'aggiornamento richiedeva la generazione e trasmissione, da parte del MEF/Ragioneria Territoriale dello Stato, dei flussi telematici da sentenza V1C7 cmu3. Il Commissario ad acta si era limitato a sollecitare gli uffici competenti, sostenendo di non poter svolgere direttamente tali adempimenti tecnici. Il ricorrente ha quindi chiesto di ordinare la completa esecuzione del giudicato, anche mediante la sostituzione o l'impartizione di ulteriori direttive al Commissario.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il reclamo. Ha ritenuto che il giudicato imponesse un obbligo di risultato, consistente non soltanto nella retrodatazione giuridica della nomina, ma anche nell'effettiva ricostruzione della posizione previdenziale. La mera trasmissione di dati tra uffici costituisce un adempimento formale insufficiente quando non produca l'aggiornamento della posizione assicurativa. Il Commissario ad acta, quale ausiliario del giudice e strumento per assicurare l'effettività della tutela, deve sostituirsi integralmente all'amministrazione inadempiente e può superare inerzie, conflitti interni e carenze organizzative, anche adottando direttamente gli atti tecnici necessari e avvalendosi delle strutture delle amministrazioni coinvolte. Il Collegio ha pertanto ordinato al Commissario di ottenere o generare i flussi da sentenza V1C7 cmu3, acquisire l'ID di trasmissione, verificare l'aggiornamento della posizione assicurativa presso l'INPS per il periodo dal 1° settembre 2019 al 6 marzo 2022 e depositare una relazione finale documentata entro 60 giorni. Ha inoltre richiamato le possibili responsabilità personali penali e amministrativo-contabili derivanti dall'ingiustificata inerzia del Commissario e disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti. Il Ministero e l'USR sono stati condannati in solido al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per le spese della fase di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
cognizione "di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta"
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza la cognizione delle questioni relative all'esecuzione del giudicato e degli atti, anche omissivi, del Commissario ad acta; il reclamo è il rimedio tipico contro il suo operato.
art. 21 c.p.a.
Qualifica il Commissario ad acta come ausiliario del giudice e non come mero organo dell'amministrazione, con una funzione strumentale all'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 24 Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale dell'effettività della tutela giurisdizionale assicurata dall'attività del Commissario ad acta.
art. 113 Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale dell'obbligo di assicurare l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali.
art. 328 c.p.
Richiamato come possibile fattispecie di responsabilità penale del Commissario ad acta in caso di omissione ingiustificata degli atti dovuti.
Massime di principio
- Il reclamo previsto nell'ambito dell'ottemperanza è il rimedio tipico per contestare l'operato, anche omissivo, del Commissario ad acta davanti al giudice dell'esecuzione.
- Il Commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, non svolge una funzione di mero impulso, ma deve sostituirsi integralmente all'amministrazione inadempiente per conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudicato.
- Quando il giudicato impone la ricostruzione di una posizione previdenziale, l'obbligo è un obbligo di risultato: la trasmissione di dati o l'adozione di atti meramente formali non integra l'ottemperanza se la posizione assicurativa non risulta effettivamente aggiornata.
- I poteri sostitutivi del Commissario ad acta si estendono agli atti necessari rimessi ad altre amministrazioni o uffici, quando la loro inerzia impedisca il conseguimento del risultato imposto dal giudicato; il Commissario può superare conflitti di competenza e patologie organizzative, anche avvalendosi delle strutture e del personale degli enti inadempienti.
- L'ingiustificata inerzia del Commissario ad acta nell'esecuzione del mandato giudiziale può determinare responsabilità personali, anche penali e amministrativo-contabili, per i danni derivanti dal ritardo.
Come è indicizzato
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