Sentenza n. 428/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della determinazione dirigenziale n.2160 del 07.08.2025 adottata da ARES SARDEGNA e relativa alla GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, IN LOTTO UNICO, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLA RSA (RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA) DI TORTOLI' - ASL OGLIASTRA; CIG: B4892CB61E, recante l'aggiudicazione della detta gestione al RTI KCS Caregiver Cooperativa Sociale-Consorzio Territoriale Network Etico Italia; nonché della relativa comunicazione ex art. 90 D.lgs 36/2023; 2) di tutti gli atti, note, determine, documenti e verbali della gara di cui sub 1), nessuno escluso, ivi inclusi: verbale n.1 del 07.02.2025; verbale n.2 relativo alle sedute riservate del 11.02.2025, del 12.02.2025, del 14.03.2025; verbale n.3 del 26.03.2025; verbale di seduta riservata n.4 del 31.03.2025; verbale di seduta riservata n.5 del 18.04.2025; verbale di seduta riservata n.6 del 06.05.2025; verbale di seduta riservata n.7 del 26.05.2025; verbale di seduta riservata n. 8 del 03.06.2025; verbale di seduta riservata n.9 del 23.06.2025; verbale n.10 del 23.07.2025; tabelle relativi ai giudizi, coefficienti e punteggi tecnici; verbale - ove presente e ad ogni modo non conosciuto, né osteso - inerente la valutazione ex post da parte del RUP, così come riportato nella determinazione di cui sub 1), del Piano Economico Finanziario del RTI primo graduato RTI KCS Caregiver Cooperativa Sociale-Consorzio Territoriale Network Etico Italia; tutte le note e richieste di chiarimenti, ivi incluse le note prot. PG/2025/0023083, prot. PG/2025/0023084, prot. PG/2025/0025596 e prot. PG/2025/0023081; determinazione di nomina della Commissione giudicatrice n.795 del 25.03.2025; determinazione n.759 del 21.03.2025; determinazione n. 1980 del 22.07.2025; determinazione n. 290 del 07.02.2025; tutti gli avvisi e/o comunicazioni di convocazione sedute di gara, nessuno escluso; 3) In subordine, del bando, del disciplinare, del capitolato speciale, del disciplinare telematico e timing di gara, nonché di ogni altro elaborato di gara, ivi inclusi: elenco personale; modello offerta economica; modello attestazione avvenuto sopralluogo; modello dichiarazione accettazione atti di gara; modello dichiarazione di conformità documentazione prodotta; modello accettazione atti di gara; modello domanda di partecipazione; modello scheda aggiuntiva costi servizio; modello tracciabilità flussi finanziari; patto di integrità; planimetrie; 4) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della società ricorrente; ivi compreso il contratto di gestione oggetto di gara - di cui si richiede espressamente la declaratoria di inefficacia e/o di nullità - frattanto intervenuto tra l'Ente committente e l'ATI aggiudicataria e l'eventuale consegna del servizio in via d'urgenza. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gruppo San Michele Srl il 25/11/2025: 1) della determinazione dirigenziale n.2160 del 07.08.2025 adottata da ARES SARDEGNA e relativa alla GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, IN LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLA RSA (RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA) DI TORTOLI’ - ASL OGLIASTRA; CIG: B4892CB61E, recante l’aggiudicazione della detta gestione al RTI KCS Caregiver Cooperativa Sociale-Consorzio Territoriale Network Etico Italia; nonché della relativa comunicazione ex art. 90 D.lgs 36/2023; 2) di tutti gli atti, note, determine, documenti e verbali della gara di cui sub 1), nessuno escluso, ivi inclusi: verbale n.1 del 07.02.2025; verbale n.2 relativo alle sedute riservate del 11.02.2025, del 12.02.2025, del 14.03.2025; verbale n.3 del 26.03.2025; verbale di seduta riservata n.4 del 31.03.2025; verbale di seduta riservata n.5 del 18.04.2025; verbale di seduta riservata n.6 del 06.05.2025; verbale di seduta riservata n.7 del 26.05.2025; verbale di seduta riservata n. 8 del 03.06.2025; verbale di seduta riservata n.9 del 23.06.2025; verbale n.10 del 23.07.2025; tabelle relativi ai giudizi, coefficienti e punteggi tecnici; verbale – ove presente e ad ogni modo non conosciuto, né osteso - inerente la valutazione ex post da parte del RUP, così come riportato nella determinazione di cui sub 1), del Piano Economico Finanziario del RTI primo graduato RTI KCS Caregiver Cooperativa Sociale-Consorzio Territoriale Network Etico Italia; tutte le note e richieste di chiarimenti, ivi incluse le note prot. PG/2025/0023083, prot. PG/2025/0023084, prot. PG/2025/0025596 e prot. PG/2025/0023081; determinazione di nomina della Commissione giudicatrice n.795 del 25.03.2025; determinazione n.759 del 21.03.2025; determinazione n. 1980 del 22.07.2025; determinazione n. 290 del 07.02.2025; tutti gli avvisi e/o comunicazioni di convocazione sedute di gara, nessuno escluso; 3) In subordine, del bando, del disciplinare, del capitolato speciale, del disciplinare telematico e timing di gara, nonché di ogni altro elaborato di gara, ivi inclusi: elenco personale; modello offerta economica; modello attestazione avvenuto sopralluogo; modello dichiarazione accettazione atti di gara; modello dichiarazione di conformità documentazione prodotta; modello accettazione atti di gara; modello domanda di partecipazione; modello scheda aggiuntiva costi servizio; modello tracciabilità flussi finanziari; patto di integrità; planimetrie; 4) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della società ricorrente; ivi compreso il contratto di gestione oggetto di gara frattanto intervenuto tra l’Ente committente e l’ATI aggiudicataria e l’eventuale consegna del servizio in via d’urgenza. Nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente, quale tutela risarcitoria in forma specifica e previa declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto, ad aggiudicare in via definitiva la gara alla società ricorrente, con subentro della stessa nel contratto di gestione, essendo all’uopo disponibile. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Kcs Caregiver Cooperativa Sociale Mandataria Ati Con Mandante Consorzio Territoriale Network Etico Italia Coop. Soc. il 22/12/2025: - della Determinazione Dirigenziale n. 2160 del 07 agosto 2025, ove ha dato atto che il Gruppo San Michele si è classificato terzo; - del verbale n. 4 del 31 marzo 2025, di verifica della documentazione tecnica del concorrente Gruppo San Michele; - di tutti i verbali afferenti alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica del Gruppo San Michele, con particolare riguardo (i) al verbale n. 5 del 18 aprile 2025, laddove ad esito dell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, la Commissione giudicatrice non ha disposto l’esclusione del GSM e ha chiesto chiarimenti in merito; (ii) al verbale n. 7 del 26 maggio 2025, laddove la Commissione giudicatrice ha proceduto con la disamina del riscontro ai chiarimenti presentati dal GSM ed espresso il relativo giudizio con riguardo al criterio “Modello organizzativo RSA” riportato nella relativa Tabella; (iii) al verbale n. 10 del 23 luglio 2025, in parte qua, ove la Commissione giudicatrice ha dato atto che il GSM ha superato la fase di valutazione della documentazione tecnica ed è stato ammesso alla fase di apertura della busta economica ottenendo 18,33 punti, per un totale complessivo di 81,75 punti complessivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara per la gestione integrata della RSA di Tortolì e gli atti della relativa procedura, inclusa la lex specialis; in subordine, il contratto eventualmente stipulato
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, classificatasi terza, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore di un RTI e gli atti di gara, deducendo, con il ricorso principale, la violazione dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023 e del disciplinare quanto alla documentazione economica; la mancata apertura e valutazione dei Piani economico-finanziari da parte della Commissione giudicatrice, con successiva verifica del PEF dell’aggiudicataria da parte del RUP; nonché, in via subordinata, l’omessa previsione nella lex specialis dei Criteri Ambientali Minimi applicabili ai servizi e alle forniture compresi nella gestione integrata della RSA. Con i motivi aggiunti ha contestato l’utilizzo del soccorso procedimentale nei confronti dell’aggiudicataria, sostenendo che i chiarimenti avessero integrato o modificato l’offerta relativamente a geriatra, fisiatra, infermieri, OSS, personale addetto a pulizie e lavanderia e monte ore; ha inoltre dedotto l’illogicità e il travisamento nella valutazione comparativa delle offerte tecniche e l’omessa valutazione del PEF. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale escludente, contestando alla ricorrente l’insufficienza dei monti orari di alcune figure professionali e la mancanza del titolo di studio del direttore della struttura.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso per motivi aggiunti. Ha ritenuto legittimo il ricorso della stazione appaltante al soccorso procedimentale previsto dall’art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023, poiché i chiarimenti richiesti all’aggiudicataria consentivano di ricostruire dati già presenti nell’offerta, senza modificarne il contenuto né introdurre elementi estranei. In particolare, le indicazioni relative al geriatra, al fisiatra, al sesto infermiere, agli OSS del centro diurno e al riproporzionamento dei monti orari erano ricavabili dall’offerta originaria. Sono state inoltre ritenute non sindacabili le valutazioni della Commissione sull’offerta tecnica, in assenza di manifesta illogicità, abnormità o palese travisamento: la ricorrente mirava sostanzialmente a sostituire il proprio giudizio qualitativo a quello della Commissione mediante una comparazione atomistica delle offerte. Sono stati rigettati anche i primi due motivi del ricorso principale. Il verbale n. 10 attestava la completezza della documentazione presentata e il successivo approfondito esame di merito, sicché non è stata ritenuta provata l’omessa valutazione dei PEF da parte della Commissione; la successiva verifica del RUP non è stata considerata illegittima. È stato invece accolto il terzo motivo relativo all’omessa previsione dei CAM. La gestione integrata della RSA comprendeva, quali prestazioni essenziali affidate all’aggiudicatario, servizi di ristorazione, lavanderia, pulizia, manutenzione del verde e fornitura di arredi e attrezzature. La lex specialis avrebbe quindi dovuto richiamare i pertinenti decreti ministeriali sui CAM. Il motivo è stato ritenuto tempestivo, poiché la ricorrente non aveva dedotto che l’omissione rendesse impossibile o estremamente difficoltosa la formulazione dell’offerta; in tale ipotesi l’onere di impugnazione immediata del bando non ricorre. L’accoglimento ha comportato l’annullamento degli atti di gara sin dall’indizione, la caducazione dell’intera procedura e la sua integrale riedizione. È stata dichiarata l’inefficacia dell’eventuale contratto stipulato. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la gara doveva comunque essere integralmente rinnovata. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. [...] I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
La disposizione codifica il soccorso procedimentale, consentendo chiarimenti interpretativi diretti a ricostruire con certezza la volontà negoziale già espressa, ma vietando integrazioni o modifiche dell’offerta.
art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione al precedente giudizio sull’accesso agli atti di gara e all’ostensione delle offerte e degli atti presupposti all’aggiudicazione.
art. 57 d.lgs. 36/2023
La disposizione impone la previsione dei criteri ambientali minimi nei documenti di gara per le prestazioni e forniture soggette alla relativa disciplina.
art. 83 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della gara e dei criteri di selezione; la decisione valorizza, per i CAM, l’obbligo di previsione nella lex specialis derivante dalla normativa speciale.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
La censura fondata su tale disposizione, relativa alla documentazione economica e ai PEF, è stata respinta sulla base delle attestazioni contenute nel verbale di gara circa la completezza e l’approfondito esame della documentazione.
art. 90 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base della comunicazione dell’aggiudicazione impugnata.
art. 34 d.lgs. 50/2016
Richiamato quale precedente disciplina legislativa dell’obbligo di inserimento dei CAM e quale fondamento dell’interesse strumentale alla riedizione della gara.
art. 76, comma 1, direttiva 2014/24/UE
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi ambientali nelle procedure di affidamento; la decisione accoglie la censura nazionale sull’omessa previsione dei CAM.
Massime di principio
- Il soccorso procedimentale previsto dall’art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023 consente alla stazione appaltante di chiedere chiarimenti sull’offerta tecnica o economica quando siano necessari per superare errori materiali o ambiguità e ricostruire in modo certo la volontà negoziale già espressa; esso non può essere utilizzato per integrare o modificare l’offerta mediante elementi nuovi o estranei alla stessa.
- Le valutazioni della Commissione giudicatrice sull’offerta tecnica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità, abnormità, palese travisamento dei fatti o evidente parzialità; non è consentito al giudice sostituire il giudizio della Commissione con una diversa valutazione qualitativa fondata sulla comparazione atomistica di singoli elementi delle offerte.
- Quando una procedura per la gestione integrata di una struttura sanitaria comprende, come prestazioni essenziali affidate all’aggiudicatario, servizi di ristorazione, lavanderia, pulizia, manutenzione del verde o fornitura di arredi e attrezzature, la lex specialis deve richiamare e rendere applicabili i pertinenti Criteri Ambientali Minimi, anche se l’oggetto complessivo del contratto è qualificato come gestione sanitaria.
- L’omessa previsione dei CAM è immediatamente impugnabile soltanto quando renda impossibile o estremamente difficoltosa la formulazione dell’offerta; se tale lesione non è dedotta, il vizio può essere fatto valere mediante impugnazione dell’aggiudicazione, senza necessità di impugnare tempestivamente il bando.
- L’accoglimento della censura relativa all’omesso inserimento dei CAM, quando questi riguardino prestazioni essenziali dell’affidamento, comporta l’annullamento della procedura sin dall’indizione, la caducazione dell’intera gara e la sua integrale riedizione secondo una lex specialis conforme alla disciplina ambientale.
- Quando l’accoglimento del ricorso principale determina l’annullamento dell’intera gara e la sua riedizione, il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicatario contro l’offerta del ricorrente diviene inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché non può più produrre utilità l’esclusione da una procedura definitivamente caducata.
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