Sentenza n. 277/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento del Provvedimento prot.n. Div. -OMISSIS- n-OMISSIS-del 17.11.2025, notificato il 19.01.2026, con cui il Questore della Provincia di Foggia ha decretato <<IL RIFIUTO dell’istanza assicurata presentata all’ufficio scrivente, volta al rilascio del permesso di soggiorno per i motivi suesposti, con l’avvertimento che, sussistendone i presupposti, si procederà nei confronti dell’interessato per l’applicazione dell’espulsione ai sensi dell’art.13 ovvero dell’art.14 del D.Lgs n.286/98>>; nonché di tutti gli atti precedenti, seguenti e connessi a quello impugnato, ivi compreso <<IL RITIRO della ricevuta di presentazione dell’assicurata postale n.-OMISSIS- e del permesso di soggiorno nr.-OMISSIS- scaduto in data 20/02/2025, con l’avvertimento che, sussistendone i presupposti, si procederà in applicazione dell’espulsione ai sensi dell’art.13 e ss del D.Lgs n.286/98>>.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per mancanza di reddito adeguato e dichiarato, con ritiro della ricevuta postale e del permesso scaduto e avvertimento circa l'espulsione
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, fondato sulla totale mancanza di reddito risultante dai sistemi fiscali e previdenziali per il periodo dal 2022 al 1° settembre 2025. Non ha contestato l'assenza di redditi dichiarati, ma ha sostenuto di avere lavorato e percepito redditi senza che il datore di lavoro denunciasse o registrasse il rapporto, impedendogli di ottenere la certificazione unica. Ha inoltre invocato la presenza di legami familiari in Italia e, in termini generali, la violazione dei principi di coerenza e legalità dell'ordinamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. In base agli artt. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e 13, comma 2, del d.P.R. n. 394/1999, grava sullo straniero che chiede il rinnovo l'onere di dimostrare la disponibilità di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita. Il possesso di un reddito idoneo al sostentamento costituisce requisito necessario e non eludibile per il rilascio o il rinnovo del titolo. Le allegazioni relative a redditi percepiti ma non dichiarati non dimostrano la disponibilità di un reddito adeguato e proveniente da fonte lecita e non possono essere valorizzate per legittimare il titolo, poiché darebbero rilevanza a condotte di evasione fiscale o di violazione della normativa tributaria. La legittimità del diniego deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione dell'atto; eventuali fatti sopravvenuti, come un successivo contratto regolare, possono fondare soltanto una nuova istanza, soggetta agli accertamenti dell'amministrazione. I legami familiari non possono superare l'assenza del requisito reddituale prescritto. Spese compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno richiedono la disponibilità di mezzi di sostentamento derivanti da fonte lecita; il relativo onere probatorio grava sullo straniero richiedente.
art. 13, comma 2, d.P.R. n. 394/1999
Concorre a disciplinare la dimostrazione della disponibilità di un reddito sufficiente ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno grava sullo straniero l'onere di dimostrare la disponibilità di un reddito sufficiente, effettivo e proveniente da fonte lecita; la mera allegazione di redditi percepiti ma non dichiarati non assolve tale onere.
- Il requisito reddituale per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è necessario e non può essere eluso mediante la valorizzazione di condotte non documentate e fiscalmente irregolari.
- La legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno va valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione dell'atto; i fatti sopravvenuti possono essere fatti valere mediante una nuova istanza, non per invalidare il diniego già adottato.
- La presenza di legami familiari nel territorio nazionale, secondo la decisione, non supera l'assenza del requisito reddituale necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno.
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