Corte di giustizia, Sentenza C-391/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 settembre 2022. — Boriss Cilevičs e a. contro Latvijas Republikas Saeima. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satversmes tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Restrizione – Giustificazione – Organizzazione del sistema di istruzione – Istituti di istruzione superiore – Obbligo di impartire i programmi di studi nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato – Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Identità nazionale di uno Stato membro – Difesa e promozione della lingua ufficiale di uno Stato membro – Principio di proporzionalità. — Causa C-391/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha esaminato una normativa lettone che imponeva l’uso del lettone come lingua di insegnamento negli istituti di istruzione superiore, con limitate eccezioni. Ha ritenuto che la misura costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento, ma che possa essere giustificata dalla tutela della lingua ufficiale e dell’identità nazionale, purché rispetti il principio di proporzionalità. Ne consegue che il diritto dell’Unione non impedisce in assoluto agli Stati membri di richiedere l’uso della propria lingua ufficiale nell’università, ma impone la presenza di eccezioni ragionevoli.
Libertà di stabilimento e istruzione superiore: compatibilità con il TFUE di una normativa nazionale che impone, in linea di principio, l’insegnamento universitario esclusivamente nella lingua ufficiale dello Stato membro.
La questione giuridica
Se una normativa nazionale che impone agli istituti di istruzione superiore di impartire i programmi di studi esclusivamente nella lingua ufficiale dello Stato membro costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento (e, in subordine, alla libera prestazione dei servizi e alla libertà d’impresa) e, in caso affermativo, quali criteri debbano guidare la verifica della sua giustificazione, idoneità e proporzionalità rispetto all’obiettivo di tutela della lingua ufficiale quale espressione dell’identità nazionale.
Principio di diritto
L’articolo 49 TFUE non osta a una normativa di uno Stato membro che impone, in linea di principio, agli istituti di istruzione superiore di impartire gli insegnamenti esclusivamente nella lingua ufficiale nazionale, purché tale disciplina persegua un obiettivo legittimo di tutela e promozione della lingua ufficiale quale elemento dell’identità nazionale e sia idonea, necessaria e proporzionata; un divieto assoluto e privo di eccezioni sarebbe invece incompatibile con il diritto dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 4, paragrafo 2, TUE
- Articolo 6 TFUE
- Articolo 165 TFUE
- Articolo 166 TFUE
- Articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 267 TFUE
Libertà di stabilimento e lingua di insegnamento nell’istruzione superiore
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale lettone) nell’ambito di un controllo di costituzionalità di disposizioni della legge lettone sugli istituti di istruzione superiore. La questione centrale è se l’obbligo, per gli atenei, di impartire i corsi in lingua lettone sia compatibile con l’articolo 49 TFUE e, in subordine, con la libera prestazione dei servizi e la libertà d’impresa.
Contesto normativo nazionale
Il quadro normativo lettone richiamato dalla Corte comprende:
- l’articolo 4 della Costituzione lettone, che riconosce il lettone come lingua ufficiale;
- l’articolo 105 della Costituzione, relativo al diritto di proprietà;
- l’articolo 112 della Costituzione, sul diritto all’istruzione;
- l’articolo 113 della Costituzione, sulla libertà di creazione scientifica e artistica.
La legge sugli istituti di istruzione superiore, come modificata nel 2018, prevedeva che:
- gli istituti coltivassero e sviluppassero anche la lingua ufficiale;
- i programmi di studio fossero, in linea di principio, impartiti nella lingua ufficiale;
- fossero ammesse eccezioni limitate, tra cui programmi per studenti stranieri, programmi in cooperazione europea o internazionale, programmi linguistici e culturali, e programmi congiunti.
Procedimento principale e questioni sollevate
Il ricorso dinanzi al giudice costituzionale era stato proposto da 20 membri del Parlamento lettone contro la Saeima. I ricorrenti sostenevano che le disposizioni contestate limitassero l’autonomia degli atenei privati, la libertà accademica, il diritto di esercitare un’attività economica e la possibilità di fornire servizi di istruzione superiore in lingue straniere, oltre a violare il principio di legalità e il legittimo affidamento.
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza:
- se la normativa costituisse una restrizione alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione dei servizi e alla libertà d’impresa;
- quali criteri dovessero essere utilizzati per valutarne la giustificazione alla luce della tutela della lingua ufficiale come componente dell’identità nazionale.
Ricevibilità e utilità della risposta
La Corte ha respinto i dubbi sulla ricevibilità. Ha osservato che, pur trattandosi di un procedimento interno, il controllo astratto della legge poteva produrre effetti anche nei confronti di soggetti di altri Stati membri, poiché la legge consentiva la creazione di istituti di istruzione superiore anche da parte di persone fisiche e giuridiche straniere.
Ha inoltre ritenuto che la questione restasse rilevante nonostante la parziale dichiarazione di incostituzionalità già resa dal giudice del rinvio, poiché quest’ultimo aveva precisato di dover ancora valutare gli effetti delle norme nel periodo in cui erano rimaste in vigore.
Qualificazione della libertà applicabile
La Corte ha stabilito che la normativa rientra principalmente nell’ambito della libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 TFUE, e non nella libera prestazione dei servizi. L’attività di organizzazione di corsi universitari dietro corrispettivo è infatti normalmente esercitata in modo stabile e continuativo, dunque in una logica di stabilimento.
La Corte ha inoltre escluso la necessità di un esame autonomo dell’articolo 16 della Carta, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui il controllo di una restrizione alla libertà di stabilimento comprende già l’incidenza sull’esercizio dei diritti della Carta corrispondenti.
Esistenza di una restrizione alla libertà di stabilimento
La Corte ha affermato che la normativa lettone costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, perché rende meno attraente per i cittadini di altri Stati membri l’apertura o il mantenimento di istituti universitari in Lettonia. L’obbligo di insegnare in lettone comporta infatti costi organizzativi e personali non trascurabili, in particolare per il personale docente e amministrativo già impiegato in programmi impartiti in altre lingue.
Giustificazione: tutela della lingua ufficiale e identità nazionale
La Corte ha riconosciuto che la difesa e la promozione di una lingua ufficiale costituiscono un obiettivo legittimo, collegato alla tutela dell’identità nazionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui il diritto dell’Unione non osta a politiche nazionali di valorizzazione della lingua ufficiale e riconosce l’importanza dell’istruzione a tale fine.
Proporzionalità della misura
Sul piano della proporzionalità, la Corte ha precisato che:
- un divieto assoluto e senza eccezioni di utilizzare altre lingue nell’istruzione superiore eccederebbe quanto necessario;
- uno Stato membro può invece imporre, in linea di principio, l’uso della lingua ufficiale, purché preveda eccezioni ragionevoli.
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto rilevanti le eccezioni previste dalla normativa lettone, considerate sufficienti a non snaturare il bilanciamento perseguito. Ha osservato che la disciplina consentiva, tra l’altro, l’uso di altre lingue ufficiali dell’Unione nei programmi collegati a cooperazione europea o internazionale e nei corsi linguistici o culturali.
La Corte ha anche rilevato che il regime speciale di due istituti universitari disciplinati da leggi particolari, fondato su accordi internazionali, non comprometteva la coerenza del sistema, perché si inseriva in una logica specifica di cooperazione internazionale e non costituiva un’eccezione generalizzata arbitraria.
Dispositivo
La Corte ha concluso che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che impone, in linea di principio, agli istituti di istruzione superiore l’obbligo di impartire gli insegnamenti esclusivamente nella lingua ufficiale dello Stato membro, purché la normativa sia giustificata da motivi connessi alla tutela dell’identità nazionale e sia necessaria e proporzionata all’obiettivo perseguito.
Principio affermato
La sentenza conferma che la tutela della lingua ufficiale può giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento nel settore dell’istruzione superiore, ma solo entro limiti rigorosi: l’obbligo linguistico deve essere coerente con l’obiettivo perseguito e accompagnato da eccezioni che evitino un divieto assoluto di insegnamento in altre lingue. Per gli operatori economici dell’istruzione privata, ciò significa che un obbligo di insegnamento nella lingua nazionale è compatibile con il diritto UE soltanto se non rende sproporzionatamente difficile l’accesso o il mantenimento dell’attività nello Stato membro.
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