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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-470/20

Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 7 September 2022. — DD v European Union Agency for Fundamental Rights. — Civil service – Temporary staff – Disciplinary regime – Removal from post – Opening of an administrative investigation – Initiation of disciplinary proceedings – Requirement for impartiality – Error of law – Manifest error of assessment – Articles 11, 12 and 21 of the Staff Regulations – Duty of loyalty – Legal certainty – Freedom of expression – Article 11 of the Charter of Fundamental Rights – Principle of sound administration – Duty of care – Presumption of innocence – Right to be heard – Reasonable period of time – Proportionality of the sanction. — Case T-470/20

Giurisprudenza europea62020TJ0470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di un membro del personale temporaneo della FRA rimosso dal posto per aver presentato come proprio un documento in gran parte copiato e privo di riferimenti alle fonti. La sentenza chiarisce che tale condotta può integrare una violazione degli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto, indipendentemente dal diritto nazionale sulla proprietà intellettuale, e che la sanzione più grave è legittima se il rapporto di fiducia è irrimediabilmente compromesso. Sono inoltre rigettate tutte le doglianze relative alla procedura disciplinare, all’imparzialità degli organi coinvolti, ai diritti della difesa, alla presunzione di innocenza e alla durata del procedimento.

Rimozione dal posto di un membro del personale temporaneo della FRA per plagio e violazione dei doveri di lealtà, dignità della funzione e cooperazione; legittimità della procedura disciplinare e proporzionalità della sanzione

La questione giuridica

Se la presentazione come opera propria di un documento in larga parte copiato, senza indicazione delle fonti, possa integrare una violazione degli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto e giustificare la sanzione di rimozione dal posto; e, inoltre, se la procedura disciplinare sia stata aperta e condotta validamente, nel rispetto dei diritti della difesa, dell’imparzialità, della presunzione di innocenza, della protezione dei dati personali, del termine ragionevole e del principio di proporzionalità.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la presentazione deliberata come propria di una parte rilevante di un testo copiato, senza citare le fonti, può costituire violazione degli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto, perché un funzionario o agente di grado elevato doveva ragionevolmente comprendere l’inappropriatezza di un simile comportamento, incompatibile con il dovere di lealtà, la dignità della funzione e il corretto svolgimento dei compiti. La rimozione dal posto è stata ritenuta proporzionata, poiché la FRA ha provato i fatti, ha valutato correttamente aggravanti e attenuanti e il rapporto fiduciario risultava irreversibilmente compromesso; le censure sulla validità dell’indagine, sull’imparzialità, sui diritti della difesa, sulla presunzione di innocenza, sulla durata del procedimento e sulla protezione dei dati sono state respinte.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articoli 11, 12, 17a, 21, 86 e 10 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articoli 1, 2, 3, 12, 18 e 22 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articoli 2(a), 49(1), 50(2) e 50a del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2018/1725
  • Regolamento (CE) n. 45/2001
  • Decisione del Consiglio di amministrazione FRA 2013/01 del 22 maggio 2013
  • Decisione interna FRA del 23 ottobre 2018 di avvio del procedimento disciplinare

Rimozione dal posto per plagio e violazione dei doveri statutari

La pronuncia riguarda un ricorso proposto ex articolo 270 TFUE da un membro del personale temporaneo della FRA contro la decisione del 12 novembre 2019 di rimozione dal posto e contro il rigetto del reclamo del 15 aprile 2020. Il caso nasce da un documento interno sulla libertà di pensiero, coscienza e religione che, secondo la FRA, riproduceva in larga parte testi altrui senza indicazione delle fonti e veniva presentato come frutto del lavoro personale del ricorrente.

Fatti essenziali e svolgimento della procedura

Il ricorrente era stato assunto prima dal EUMC e poi dalla FRA, con contratto a tempo indeterminato dal 2006. Dopo un precedente licenziamento annullato dal Tribunale della funzione pubblica nel 2015 per violazione del diritto di essere sentito, fu reintegrato nel 2016. Nel 2016 redasse un primo progetto di briefing sulla libertà di religione, poi reso disponibile nel sistema documentale interno; successivamente emersero forti dubbi sulla sua originalità.

Dopo consultazione di OLAF, che non aprì un’indagine per insufficienza di elementi di frode, la FRA avviò un’indagine amministrativa nel marzo 2018. L’inquirente concluse che il ricorrente aveva violato gli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto e i doveri di lealtà e cooperazione. Seguirono l’apertura del procedimento disciplinare, il parere della commissione disciplinare, che propose una retrocessione di due gradi, e infine la decisione del direttore della FRA, quale AECC, di irrogare la sanzione più grave della rimozione dal posto.

Questioni giuridiche esaminate

Il ricorrente deduceva, in sintesi:

  • errori di diritto e violazione del principio di certezza del diritto, sostenendo che lo Statuto non punisce il plagio;
  • irrilevanza del diritto austriaco d’autore;
  • lesione della libertà di espressione ex articolo 11 della Carta;
  • assenza di indizi sufficienti per aprire l’indagine e il procedimento disciplinare;
  • violazione del quadro investigativo e delle norme sulla protezione dei dati;
  • mancanza di imparzialità dell’inquirente e dell’AECC;
  • violazione del diritto di essere sentito e delle garanzie procedurali dell’allegato IX;
  • violazione della presunzione di innocenza;
  • errori manifesti nella qualificazione dei fatti;
  • sproporzione della rimozione dal posto rispetto alla retrocessione proposta.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • gli articoli 11, 12, 21, 86 e 17a dello Statuto;
  • gli articoli 1, 2, 3, 12, 18 e 22 dell’allegato IX allo Statuto;
  • gli articoli 41, 47, 48, 52 e 11 della Carta;
  • l’articolo 270 TFUE;
  • il regime applicabile agli altri agenti, in particolare gli articoli 49, 50 e 50a CEOS;
  • il regolamento (UE) 2018/1725 e il precedente regolamento (CE) n. 45/2001;
  • la decisione interna FRA 2013/01 sulle indagini amministrative e disciplinari.

Plagio e principio di certezza del diritto

Il Tribunale chiarisce che il plagio non è definito nello Statuto, ma che, secondo il significato comune del termine, consiste nell’appropriarsi di un’opera altrui copiandola e presentandola come propria. Tale comportamento può ricadere negli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto, poiché è idoneo a violare il dovere di lealtà, la dignità della funzione e l’obbligo di eseguire i compiti affidati con professionalità.

La Corte sottolinea che il ricorrente, laureato in diritto, dottore di ricerca e funzionario di grado elevato con lunga esperienza nella FRA, doveva ragionevolmente sapere che un simile comportamento era censurabile. Ne deriva che non vi è violazione della certezza del diritto: la portata delle norme statutarie era sufficientemente prevedibile per consentirgli di comprendere l’illiceità del suo agire.

Irrilevanza del diritto nazionale e libertà di espressione

Il Tribunale respinge anche il richiamo al diritto austriaco: il rapporto di impiego con un’istituzione o agenzia dell’Unione è disciplinato esclusivamente dallo Statuto e dal CEOS, sicché le regole nazionali sulla disciplina del plagio non sono pertinenti.

Quanto alla libertà di espressione, il Tribunale osserva che la FRA non ha contestato il contenuto delle opinioni del ricorrente, ma il fatto di aver presentato come proprio un lavoro altrui senza citarne le fonti. Tale condotta non costituisce esercizio legittimo della libertà di espressione. In ogni caso, gli obblighi degli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto sono limitazioni legittime e proporzionate ai sensi dell’articolo 52 della Carta, finalizzate a tutelare il rapporto di fiducia con l’amministrazione.

Apertura dell’indagine e del procedimento disciplinare

Il Tribunale ritiene che l’AECC disponga di un ampio margine di discrezionalità, ma che debba esistere almeno un inizio di prova prima di aprire un’indagine e indizi sufficientemente precisi prima di avviare il procedimento disciplinare. Nel caso di specie, la scoperta da parte del superiore gerarchico di ampi passaggi copiati senza riferimenti forniva un sospetto ragionevole.

È altresì escluso che la mancata apertura di un’inchiesta da parte di OLAF impedisse alla FRA di procedere autonomamente. L’atto di apertura dell’indagine non doveva indicare in modo formale tutte le disposizioni asseritamente violate, purché il dipendente fosse posto in grado di comprendere le contestazioni. Ciò è avvenuto, perché le accuse rendevano già chiaro il riferimento a un possibile illecito disciplinare connesso alla lealtà dovuta all’istituzione.

Quadro dell’indagine e protezione dei dati personali

Il ricorrente sosteneva che l’inchiesta avesse ecceduto il suo oggetto e violato le norme interne FRA e la disciplina europea sulla protezione dei dati. Il Tribunale replica che l’indagine era volta a verificare l’ampiezza delle riproduzioni non attribuite e l’eventuale violazione dello Statuto o della normativa sulla proprietà intellettuale; i dati raccolti erano limitati a quanto necessario e utilizzati nell’ambito di un legittimo esercizio di potere pubblico.

Anche qualora si fosse verificata qualche irregolarità in materia di dati personali, essa non avrebbe automaticamente comportato l’annullamento della decisione finale, salvo prova che abbia inciso sul contenuto dell’atto impugnato. Tale prova non è stata fornita.

Diritto di essere sentito e garanzie difensive

Il Tribunale richiama l’articolo 41 della Carta e il principio generale del rispetto dei diritti della difesa. Tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato in concreto quale migliore difesa avrebbe potuto svolgere se fosse stato sentito su alcuni aspetti ulteriori. Inoltre, rispetto a talune accuse emerse successivamente, la commissione disciplinare e l’AECC non si sono fondati su di esse, sicché non vi è stata lesione rilevante del contraddittorio.

Imparzialità dell’inquirente e dell’AECC; abuso di potere

La Corte distingue imparzialità soggettiva e oggettiva. Il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare pregiudizio personale o bias dell’inquirente o del direttore della FRA. Né è emersa una relazione economica o professionale tale da far sorgere dubbi legittimi sull’indipendenza dell’inquirente, che in passato aveva prestato alla FRA un solo parere giuridico gratuito e, in altre occasioni, aveva operato come consulente esterno.

Anche la censura di abuso di potere è respinta: non risultano elementi oggettivi, concordanti e rilevanti che mostrino l’uso delle competenze disciplinari per fini diversi da quelli previsti.

Presunzione di innocenza e standard probatorio

Il Tribunale ricorda che la presunzione di innocenza è applicabile anche in materia disciplinare, ma la sua violazione richiede che l’amministrazione abbia deciso sin dall’inizio di punire il dipendente a prescindere dalle sue spiegazioni. Nel caso in esame, le osservazioni del 5 dicembre 2017 nel contesto della valutazione annuale non bastano a dimostrare una decisione precostituita di sanzione. L’istruttoria successiva ha invece consentito di accertare i fatti con il grado di prova richiesto.

Il Tribunale svolge un controllo pieno sulla correttezza fattuale e sulla qualificazione giuridica: 26 delle 32 pagine del documento contenevano passaggi copiati senza riferimento, e la maggior parte di 19 pagine risultava mutuata da fonti esterne. La presentazione come lavoro personale è stata dedotta anche da email e dichiarazioni del ricorrente. Di conseguenza, l’accertamento della violazione degli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto è ritenuto corretto.

Proporzionalità della sanzione

In materia disciplinare l’autorità competente può discostarsi dalla proposta della commissione disciplinare e scegliere la sanzione ritenuta adeguata, purché la commisurazione tenga conto delle circostanze aggravanti e attenuanti ai sensi dell’allegato IX. Qui la FRA ha considerato la gravità della condotta, il carattere deliberato del plagio, il tentativo di ottenere credito personale, il rischio reputazionale per l’agenzia e la rottura irreversibile del vincolo fiduciario.

Il Tribunale ritiene non persuasive le presunte attenuanti invocate dal ricorrente: l’assenza di dolo non è provata, l’assenza di danno concreto non esclude il serio rischio di danno reputazionale, le scuse sono tardive e la positiva valutazione di rendimento non basta a compensare la gravità della condotta. La rimozione dal posto è quindi giudicata proporzionata.

Domanda risarcitoria e durata del procedimento

Le richieste risarcitorie sono respinte perché strettamente connesse alle domande di annullamento, già rigettate. Quanto alla pretesa violazione del termine ragionevole, il Tribunale osserva che i termini dell’allegato IX per la fase istruttoria e per il parere della commissione disciplinare non sono perentori e che, nel complesso, il procedimento durato circa un anno e otto mesi è stato giustificato dalla complessità del caso e dall’ampio contraddittorio svolto.

Non essendo provata una durata irragionevole, non sussiste neppure un danno non patrimoniale presumibile. La domanda di risarcimento viene pertanto respinta integralmente.

Dispositivo

Il Tribunale respinge il ricorso in tutte le sue parti e condanna il ricorrente alle spese della FRA.

Come è indicizzato

Materiepubblico impiego dell’unione europeadiritto disciplinare del personale europeodiritti della difesaprotezione dei dati personalilibertà di espressione

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