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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-529/20

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 7 settembre 2022. — LR contro Banca europea per gli investimenti. — Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Indennità di nuova sistemazione – Fissazione della residenza dell’agente presso la propria dimora (“propre foyer”) dopo la cessazione dal servizio – Articolo 13, primo comma, secondo trattino, delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI – Nozione di dimora (“foyer”) – Interpretazione letterale secondo una versione linguistica prevalente – Competenza estesa al merito – Controversia di carattere pecuniario – Ricevibilità. — Causa T-529/20

Giurisprudenza europea62020TJ0529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla il diniego della BEI di riconoscere a un ex agente l’indennità di nuova sistemazione. Secondo la Corte, la nozione di «propria dimora/foyer» contenuta nelle disposizioni amministrative non coincide con la semplice proprietà dell’alloggio, ma con il luogo in cui risiede la famiglia dell’agente. In una controversia di carattere pecuniario, il Tribunale condanna anche la BEI al pagamento dell’indennità e degli interessi.

Indennità di nuova sistemazione del personale BEI: la nozione di «propria dimora/foyer» non coincide con la mera proprietà dell’alloggio, ma con il luogo in cui risiede abitualmente la famiglia dell’agente.

La questione giuridica

Se l’articolo 13, primo comma, secondo trattino, delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI debba essere interpretato nel senso che l’indennità di nuova sistemazione è esclusa quando l’ex agente si trasferisce in un’abitazione di cui è proprietario o comproprietario, anche se in tale abitazione non risiedeva abitualmente la sua famiglia; e, in via conseguente, se la decisione di diniego della BEI fosse legittima e se il Tribunale potesse condannare la BEI al pagamento dell’indennità e degli interessi nell’ambito di una controversia di carattere pecuniario.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che, ai fini dell’articolo 13, primo comma, secondo trattino, delle disposizioni amministrative della BEI, la formula «propria dimora/foyer» non si riferisce alla mera titolarità della proprietà dell’immobile in cui l’ex agente si reinsedia, ma alla dimora familiare, cioè al luogo in cui risiede abitualmente la famiglia. Di conseguenza, la BEI non può negare l’indennità di nuova sistemazione solo perché l’agente rientra in un’abitazione di sua proprietà o comproprietà; il diniego è illegittimo se manca il presupposto, previsto dalla norma, del trasferimento della residenza presso la propria dimora familiare. Trattandosi di controversia pecuniaria, il Tribunale può inoltre condannare la BEI al pagamento dell’indennità dovuta e degli interessi moratori.

Norme richiamate

  • articolo 270 TFUE
  • articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • articolo 308 TFUE
  • articolo 336 TFUE
  • articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • articolo 13 delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI
  • articolo 1.3 delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI
  • articolo 5, secondo comma, dell’allegato VII alle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI
  • articolo 6, secondo comma, dell’allegato VII alle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI
  • articolo 3.10 dell’allegato X alle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI
  • articolo 1, primo comma, secondo trattino, delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI
  • articolo 5, paragrafo 4, dell’allegato VII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Indennità di nuova sistemazione del personale BEI: nozione di «propria dimora» e controversia pecuniaria

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un ex agente della BEI contro il diniego dell’indennità di nuova sistemazione prevista dall’articolo 13 delle disposizioni amministrative applicabili al personale della BEI. Il Tribunale affronta sia l’interpretazione della clausola che esclude il beneficio quando l’agente ha stabilito la residenza presso la propria dimora, sia la possibilità di condannare la BEI al pagamento della somma richiesta.

Fatti e procedimento amministrativo

LR era stato assunto dalla BEI e collocato a riposo dopo aver prestato servizio e aver risieduto con la famiglia in un luogo diverso da quello in cui si è successivamente reinsediato. Dopo il pensionamento ha chiesto l’indennità di nuova sistemazione, sostenendo di essersi trasferito in un’altra località. La BEI ha respinto la domanda perché l’interessato era proprietario dell’abitazione in cui si era reinsediato e, secondo l’istituzione, ciò escludeva il beneficio. In seguito LR ha chiesto anche il riesame della decisione; la BEI ha confermato il diniego, spiegando che l’espressione «propria dimora» indicava la proprietà dell’agente o di un familiare.

Conclusioni e motivi di ricorso

Il ricorrente chiedeva:

  • l’annullamento della decisione di diniego;
  • l’annullamento della decisione di rigetto del riesame;
  • la condanna della BEI al pagamento dell’indennità, con interessi di mora;
  • la condanna alle spese.

A sostegno del ricorso deduceva quattro motivi: violazione dell’articolo 13 delle disposizioni amministrative; violazione dell’obbligo di consultazione dei rappresentanti del personale; violazione dei principi di proporzionalità, tutela dei diritti acquisiti, tutela del legittimo affidamento e obbligo di prevedere un regime transitorio; violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione.

Ricevibilità della domanda diretta contro il rigetto del riesame

Il Tribunale ricorda la giurisprudenza secondo cui un atto che respinge un reclamo o una domanda di riesame, se privo di contenuto autonomo, non costituisce un atto separatamente impugnabile: il ricorso si considera diretto contro l’atto originario. Nel caso di specie, la decisione di rigetto del riesame non modificava la decisione iniziale, ma si limitava a precisarne la motivazione. Perciò il ricorso è stato esaminato come diretto soltanto contro la decisione del 9 gennaio 2020.

Normativa rilevante

La disposizione centrale è l’articolo 13 delle disposizioni amministrative BEI, che prevede un’indennità di nuova sistemazione per l’agente che, dopo la cessazione dal servizio, cambia residenza a una distanza di almeno 50 km dall’ultima sede di servizio, purché non abbia stabilito la residenza presso la propria dimora. Il Tribunale richiama inoltre disposizioni analoghe delle stesse disposizioni amministrative e dell’allegato VII allo Statuto dei funzionari, oltre all’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, quale base della competenza di merito nelle controversie pecuniarie.

Interpretazione dell’articolo 13: metodo letterale, contestuale e teleologico

Il Tribunale applica i criteri interpretativi classici del diritto dell’Unione: lettera della norma, contesto, finalità e, se necessario, genesi storica. Rileva che il testo francese parla di «résidence» e «foyer», mentre la versione inglese usa «home». Poiché la BEI aveva indicato che le versioni inglese e tedesca erano traduzioni della versione francese originale, il Tribunale dà rilievo decisivo al significato corrente del francese.

Da questo esame letterale conclude che:

  • «résidence» indica il luogo in cui una persona è stabilita in modo duraturo o permanente;
  • «foyer» designa il luogo in cui vive abitualmente la famiglia;
  • la clausola di esclusione opera quando l’agente trasferisce la propria residenza abituale nel luogo in cui risiedono i suoi familiari, non quando si reinsedia in un’abitazione di sua proprietà.

Il Tribunale aggiunge che la sola proprietà dell’alloggio non dimostra né la residenza abituale né l’intenzione di stabilirsi in quel luogo.

Conferme dal contesto normativo e dalla finalità della norma

L’interpretazione letterale è confermata dal contesto. In altre disposizioni delle stesse regole e dell’allegato VII allo Statuto, il termine «foyer» è usato per indicare il luogo in cui vivono i familiari dell’agente. Anche la clausola di esclusione dell’indennità di prima sistemazione nello Statuto, redatta in termini simili, è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che il beneficio è escluso quando l’agente si stabilisce nel luogo in cui risiede già la famiglia, perché in tal caso non sostiene le spese che l’indennità mira a compensare.

Sul piano teleologico, il Tribunale ricorda che l’indennità di nuova sistemazione serve a coprire e alleviare gli oneri derivanti dal cambiamento della residenza principale dopo la cessazione dal servizio. Tali oneri possono sussistere anche se l’ex agente si reinsedia in un immobile di proprietà, perché la proprietà dell’alloggio non esclude automaticamente spese di sistemazione, lavori, adattamenti o costi connessi all’inserimento in un nuovo ambiente. Viceversa, quando l’agente torna nella dimora familiare, la presunzione di assenza di spese è giustificata dai legami familiari e dalla naturale continuità del centro di interessi.

Rigetto dell’interpretazione della BEI e annullamento della decisione

Il Tribunale respinge l’idea della BEI secondo cui la mera proprietà dell’immobile basterebbe a escludere il beneficio. Secondo la sentenza, la BEI ha applicato un motivo non previsto dall’articolo 13, primo comma, secondo trattino, delle disposizioni amministrative. Ne consegue l’illegittimità della decisione del 9 gennaio 2020 e il suo annullamento, senza necessità di esaminare gli altri motivi di ricorso.

Condanna al pagamento dell’indennità e degli interessi

Poiché la controversia ha natura pecuniaria, il Tribunale richiama la competenza di merito prevista dall’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, applicabile anche ai rapporti tra BEI e i suoi agenti. In tale contesto può pronunciare direttamente la condanna al pagamento dell’importo dovuto, senza limitarsi all’annullamento dell’atto. Verificato che la BEI non aveva contestato il soddisfacimento degli altri requisiti per ottenere l’indennità, il Tribunale condanna l’istituzione a pagare la somma dovuta dal 4 settembre 2019, con interessi di mora al tasso BCE per le principali operazioni di rifinanziamento maggiorato di due punti.

Dispositivo

Il Tribunale:

  • annulla la decisione della BEI del 9 gennaio 2020;
  • condanna la BEI a versare a LR l’indennità di nuova sistemazione con gli interessi di mora dal 4 settembre 2019 fino al pagamento integrale;
  • condanna la BEI alle spese.

Principio affermato

La clausola delle disposizioni amministrative della BEI che esclude l’indennità di nuova sistemazione quando l’agente ha stabilito la residenza presso la propria dimora non può essere interpretata come riferita alla semplice proprietà dell’abitazione. Essa riguarda invece il trasferimento della residenza abituale nel luogo in cui vive la famiglia dell’agente; pertanto, il solo fatto che l’ex agente si reinsedi in un immobile di sua proprietà non basta a negare l’indennità.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica uepersonale della beiretribuzione e indennitàinterpretazione delle disposizioni amministrativecontenzioso pecuniario

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