Tribunale, Sentenza T-631/19
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 7 settembre 2022. — Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) contro Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia. — Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2019/942 – Decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Irricevibilità – Competenza dell’ACER – Articolo 8 del regolamento (CE) n. 713/2009 – Articolo 6, paragrafo 10, del regolamento 2019/942 – Articolo 9, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2015/1222 – Diritto applicabile – Regolamento (UE) 2019/943. — Causa T-631/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale dichiara irricevibile il ricorso nella parte in cui era diretto contro la decisione iniziale dell’ACER, poiché il sindacato giurisdizionale riguarda solo la decisione della commissione dei ricorsi. Respinge invece il primo motivo sulla competenza dell’ACER, affermando che l’Agenzia poteva pronunciarsi sull’intera metodologia di calcolo della capacità una volta mancato l’accordo tra le ANR. Accoglie però il secondo motivo: la commissione dei ricorsi avrebbe dovuto valutare la decisione iniziale anche alla luce degli articoli 14-16 del regolamento 2019/943, già in vigore al momento della sua decisione. Per questo il Tribunale annulla la decisione della commissione dei ricorsi e condanna l’ACER alle spese.
Impugnazione della decisione della commissione dei ricorsi ACER: ricevibilità del ricorso e corretta applicazione del diritto sostanziale sopravvenuto alle metodologie regionali di calcolo della capacità elettrica
La questione giuridica
Se, in un ricorso avverso una decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER, il Tribunale potesse esaminare anche la decisione iniziale dell’ACER; se l’ACER avesse ecceduto la propria competenza adottando integralmente le metodologie comuni di calcolo della capacità nonostante accordi parziali tra le ANR; e se la commissione dei ricorsi dovesse valutare la legittimità della decisione iniziale alla luce degli articoli 14-16 del regolamento (UE) 2019/943, entrati in vigore prima della sua decisione ma dopo l’adozione della decisione iniziale.
Principio di diritto
Nel sistema del regolamento (UE) 2019/942, il giudice dell’Unione, a seguito dell’esaurimento del ricorso interno dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER, controlla solo la decisione della commissione dei ricorsi; la decisione iniziale è irricevibile se impugnata autonomamente. Quanto al merito, l’ACER può decidere integralmente su una questione regolatoria quando le ANR non abbiano raggiunto un accordo entro il termine previsto, senza limitarsi ai soli punti di dissenso residui. Tuttavia, se tra la decisione iniziale e la decisione della commissione dei ricorsi interviene una nuova disciplina sostanziale già in vigore e applicabile, la commissione dei ricorsi deve verificare la legittimità della decisione alla luce di tale nuova disciplina: non farlo costituisce errore di diritto e comporta l’annullamento della sua decisione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 5 TUE
- Regolamento (CE) n. 713/2009
- Regolamento (UE) 2019/942
- Regolamento (UE) 2015/1222
- Regolamento (UE) 2019/943
- Articolo 8 del regolamento (CE) n. 713/2009
- Articolo 6, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2019/942
- Articolo 9, paragrafi 7, 10, 11 e 12, del regolamento (UE) 2015/1222
- Articolo 20 del regolamento (UE) 2015/1222
- Articolo 28 e articolo 29 del regolamento (UE) 2019/942
- Articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2019/943
Impugnazione della decisione della commissione dei ricorsi ACER sulle metodologie regionali di calcolo della capacità
La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dalla Bundesnetzagentur (BNetzA) contro la decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER che aveva confermato la decisione iniziale dell’Agenzia sulle metodologie comuni di calcolo della capacità del giorno prima e infragiornaliera per la CCR Core. La controversia si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2015/1222 e del passaggio dal regolamento (CE) n. 713/2009 al regolamento (UE) 2019/942.
Fatti e procedimento amministrativo
I TSO della CCR Core avevano presentato alle ANR competenti due proposte di CCM, poi modificate su richiesta delle ANR. Poiché le ANR non erano riuscite a raggiungere un accordo entro il termine previsto dall’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento 2015/1222, l’ACER era intervenuta e aveva adottato la decisione iniziale del 21 febbraio 2019, approvando le CCM negli allegati I e II.
La BNetzA aveva poi impugnato tale decisione dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER, che con decisione A-003-2019 dell’11 luglio 2019 aveva respinto il ricorso. La BNetzA ha quindi chiesto al Tribunale l’annullamento di alcune disposizioni della decisione iniziale e della decisione della commissione dei ricorsi, o in subordine dell’intera decisione iniziale.
Ricevibilità del ricorso
L’ACER eccepiva l’irricevibilità della domanda nella parte in cui era diretta contro la decisione iniziale, sostenendo che, una volta esperito il ricorso interno, solo la decisione della commissione dei ricorsi potesse essere impugnata in sede giurisdizionale. Il Tribunale accoglie questa impostazione: alla luce degli articoli 28 e 29 del regolamento 2019/942, il controllo del giudice dell’Unione riguarda la decisione finale resa dalla commissione dei ricorsi, mentre i vizi della decisione iniziale possono essere utilmente dedotti solo in quanto incidono su quella decisione finale.
Di conseguenza, la domanda è respinta per il resto in quanto irricevibile nella parte rivolta autonomamente contro la decisione iniziale; restano però operativi i motivi che contestano la motivazione della decisione iniziale nella misura in cui essa è stata confermata dalla commissione dei ricorsi.
Primo motivo: competenza dell’ACER e portata del potere decisionale
La BNetzA sosteneva che l’ACER avesse ecceduto la propria competenza, perché avrebbe dovuto limitarsi ai soli punti sui quali le ANR non avevano trovato accordo, tenendo invece conto degli accordi parziali già raggiunti. A suo avviso, l’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento 2015/1222 configurerebbe una competenza sussidiaria e limitata.
Il Tribunale respinge il motivo. Interpreta l’articolo 6, paragrafo 10, del regolamento 2019/942, già articolo 8 del regolamento n. 713/2009, e l’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento 2015/1222 nel senso che, quando le ANR non riescono a raggiungere un accordo entro il termine loro assegnato, l’ACER acquisisce competenza sull’intera questione regolatoria, senza che la sua competenza sia circoscritta ai soli aspetti controversi.
Il Tribunale fonda questa conclusione:
- sul tenore letterale delle disposizioni, che parlano della questione o del problema regolatorio nel suo insieme;
- sul contesto normativo, che attribuisce all’ACER poteri propri per garantire decisioni rapide ed efficaci in materia transfrontaliera;
- sulla finalità del sistema, volto a superare i limiti del coordinamento frammentario tra ANR.
Il Tribunale chiarisce anche che il documento informale del 18 settembre 2018, richiamato dalla BNetzA, non era vincolante per l’ACER e non dimostrava una netta separazione tra punti di accordo e di disaccordo tale da limitare il potere dell’Agenzia. Respinge inoltre la censura relativa al principio di sussidiarietà.
Secondo motivo: diritto applicabile e mutamento normativo intervenuto prima della decisione della commissione dei ricorsi
Il Tribunale accoglie invece il secondo motivo. La questione era se la commissione dei ricorsi dovesse valutare la decisione iniziale anche alla luce degli articoli 14-16 del regolamento 2019/943, entrato in vigore il 4 luglio 2019, dopo la decisione iniziale ma prima della decisione della commissione dei ricorsi.
Il Tribunale osserva che gli articoli 14-16 del regolamento 2019/943 sono norme sostanziali che disciplinano l’allocazione della capacità e i principi generali rilevanti per l’adozione delle CCM. Poiché la decisione della commissione dei ricorsi dell’11 luglio 2019 costituiva la decisione definitiva dell’ACER, essa doveva essere adottata alla luce del diritto in vigore in quel momento. La situazione non era ancora definitivamente acquisita al 4 luglio 2019, data di entrata in vigore del nuovo regolamento: pertanto, le nuove norme sostanziali si applicavano immediatamente.
Il Tribunale ritiene quindi che la commissione dei ricorsi avrebbe dovuto verificare se le CCM approvate con la decisione iniziale fossero conformi ai requisiti degli articoli 14-16 del regolamento 2019/943, nei limiti della loro applicabilità. Non averlo fatto costituisce errore di diritto.
Decisione e conseguenze
Il Tribunale annulla la decisione A-003-2019 della commissione dei ricorsi dell’ACER. Il ricorso è respinto per il resto in quanto irricevibile, cioè nella parte in cui pretendeva un annullamento autonomo della decisione iniziale. L’ACER è condannata alle spese.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che:
- dopo l’esaurimento del ricorso interno previsto dal regolamento 2019/942, il sindacato giurisdizionale riguarda la decisione della commissione dei ricorsi, non la decisione iniziale dell’ACER;
- quando le ANR non raggiungono un accordo su una questione regolatoria entro il termine previsto, l’ACER può decidere sull’intera questione, non solo sui punti di dissenso;
- la commissione dei ricorsi deve applicare il diritto sostanziale vigente al momento della propria decisione, anche se sopravvenuto dopo la decisione iniziale, se la situazione non era ancora definitivamente acquisita.
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