Corte di giustizia, Sentenza C-624/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 settembre 2022. — E.K. contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Ambito di applicazione – Cittadino di un paese terzo titolare di un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 20 TFUE – Articolo 3, paragrafo 2, lettera e) – Soggiorno unicamente per motivi di carattere temporaneo – Nozione autonoma del diritto dell’Unione. — Causa C-624/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, in Grande Sezione, ha chiarito che la clausola di esclusione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109/CE va interpretata in modo autonomo e uniforme. Ha inoltre escluso che il diritto di soggiorno di un familiare di cittadino dell’Unione fondato sull’articolo 20 TFUE sia, per definizione, un soggiorno "temporaneo" ai fini di quella direttiva. La quarta questione, relativa alla trasposizione nazionale, è rimasta assorbita.
Direttiva 2003/109/CE: il soggiorno di un cittadino di paese terzo ai sensi dell’articolo 20 TFUE non è "unicamente per motivi di carattere temporaneo" e può essere rilevante per lo status di soggiornante di lungo periodo.
La questione giuridica
Se la nozione di soggiorno "unicamente per motivi di carattere temporaneo" di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109/CE sia una nozione autonoma di diritto dell’Unione; e, in particolare, se tale nozione comprenda il soggiorno di un cittadino di un paese terzo nel territorio dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione possiede la cittadinanza quando il diritto di soggiorno deriva dall’articolo 20 TFUE.
Principio di diritto
La Corte afferma che l’espressione "soggiorno unicamente per motivi di carattere temporaneo" di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109/CE costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare uniformemente in tutti gli Stati membri; tale nozione non comprende il soggiorno di un cittadino di paese terzo fondato sull’articolo 20 TFUE nel territorio dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione è cittadino, poiché quel soggiorno non è, per sua natura, rigorosamente limitato nel tempo né destinato necessariamente a breve durata. Ne deriva che un simile soggiorno non è escluso in quanto "temporaneo" dal campo di applicazione della direttiva 2003/109, ferma restando la verifica delle altre condizioni sostanziali per lo status di soggiornante di lungo periodo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 20 TFUE
- Direttiva 2003/109/CE
- Direttiva 2004/38/CE
Direttiva 2003/109/CE e soggiorno fondato sull’articolo 20 TFUE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam, nell’ambito di una controversia tra E.K., cittadina ghanese titolare nei Paesi Bassi di un diritto di soggiorno derivato dall’articolo 20 TFUE, e il Segretario di Stato olandese alla giustizia e alla sicurezza, in merito al rigetto della domanda di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Fatti e procedimento principale
E.K. aveva ottenuto nel 2013 un permesso di soggiorno nei Paesi Bassi con la qualifica di familiare di un cittadino dell’Unione. Nel 2019 ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2003/109/CE. L’amministrazione ha respinto la domanda ritenendo che il suo diritto di soggiorno ex articolo 20 TFUE fosse di natura temporanea e che, quindi, rientrasse nell’esclusione prevista dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2003/109/CE, soprattutto i considerando 4, 6 e 12 e gli articoli 3, 4 e 5;
- l’articolo 20 TFUE, base del diritto di soggiorno derivato invocato da E.K.;
- l’articolo 267 TFUE, quale fondamento del rinvio pregiudiziale.
L’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva esclude dal campo di applicazione i cittadini di paesi terzi che "soggiornano unicamente per motivi di carattere temporaneo", ad esempio persone alla pari, lavoratori stagionali, lavoratori distaccati o prestatori di servizi oltre frontiera, nonché i casi di titolo formalmente limitato.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se spetti agli Stati membri stabilire se un soggiorno ex articolo 20 TFUE sia temporaneo, oppure se la nozione debba essere interpretata secondo il diritto dell’Unione;
- se, ai fini della direttiva 2003/109/CE, il soggiorno ex articolo 20 TFUE sia assimilabile ad altri diritti di soggiorno derivati, come quelli previsti dalla direttiva 2004/38/CE;
- se il soggiorno ex articolo 20 TFUE sia, per sua natura, temporaneo;
- se, in caso affermativo, la normativa olandese sia compatibile con la direttiva nella parte in cui esclude solo i permessi di soggiorno di diritto nazionale.
Ragionamento della Corte: natura autonoma della nozione di soggiorno temporaneo
La Corte afferma anzitutto che la nozione di soggiorno "unicamente per motivi di carattere temporaneo" è una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare uniformemente in tutti gli Stati membri. La direttiva 2003/109/CE non rinvia al diritto nazionale per definirne il contenuto, sicché valgono i principi dell’interpretazione autonoma e uniforme per garantire applicazione omogenea e parità di trattamento.
Ragionamento della Corte: il soggiorno ex articolo 20 TFUE non è temporaneo
Nel merito, la Corte osserva che il soggiorno fondato sull’articolo 20 TFUE è concesso solo in situazioni particolari in cui il diniego del soggiorno priverebbe il cittadino dell’Unione del godimento effettivo del contenuto essenziale dei suoi diritti. Tale soggiorno dipende da una relazione di dipendenza tra il cittadino di paese terzo e il cittadino dell’Unione e può protrarsi per un periodo considerevole; non è quindi, in linea di principio, destinato a breve durata né rigorosamente limitato nel tempo.
La Corte sottolinea inoltre che:
- la durata della dipendenza può estendersi ben oltre il periodo minimo di cinque anni richiesto dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE;
- il fatto che il diritto sia derivato non esclude, di per sé, la possibilità di uno stabilimento stabile;
- il sistema della direttiva resta coerente, poiché l’acquisizione dello status richiede comunque il soddisfacimento delle condizioni degli articoli 4 e 5, tra cui soggiorno legale e ininterrotto, risorse stabili e regolari, assicurazione malattia e, se del caso, condizioni di integrazione.
Rapporto con gli obiettivi della direttiva 2003/109/CE
La decisione è coerente con la finalità della direttiva, che mira all’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri. La Corte richiama i considerando 4, 6 e 12 e ribadisce che il criterio della durata del soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni è indice di radicamento e stabilità. Un soggiorno ex articolo 20 TFUE può essere sufficientemente lungo da soddisfare tale logica, anche perché il familiare cittadino di paese terzo può lavorare e consolidare il proprio inserimento nello Stato membro.
Esclusione dell’argomento basato sulla derivazione del diritto
La Corte respinge l’argomento secondo cui il carattere derivato del diritto di soggiorno ex articolo 20 TFUE impedirebbe, in astratto, l’accesso allo status di soggiornante di lungo periodo. La direttiva non distingue tra diritti di soggiorno autonomi e derivati; ciò che conta è la natura oggettiva del motivo del soggiorno. Nel caso dell’articolo 20 TFUE, il motivo non è temporaneo in senso proprio.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- la nozione di soggiorno "unicamente per motivi di carattere temporaneo" di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109/CE è una nozione autonoma di diritto dell’Unione, da interpretare uniformemente;
- tale nozione non comprende il soggiorno del cittadino di un paese terzo effettuato ai sensi dell’articolo 20 TFUE nel territorio dello Stato membro di cui il cittadino interessato dell’Unione possiede la cittadinanza.
La quarta questione è stata dichiarata assorbita, poiché la risposta alle questioni precedenti rendeva superfluo pronunciarsi sulla compatibilità della normativa nazionale di trasposizione.
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