Sentenza del 04/11/2015 n. 22506 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - Questioni di fatto relative a valutazioni estimative - Nozione - Loro inerenza alla quantificazione e non alla qualificazione della domanda - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la rettifica del valore di cessione di un complesso aziendale ed editoriale. L'Amministrazione aveva elevato il valore dichiarato da 3 miliardi a circa 62,15 miliardi di lire, includendo un rilevante valore di avviamento, marchio e testata. Le società contestavano sia il metodo di stima sia la considerazione delle passività e sostenevano che le perdite dell'impresa escludessero l'esistenza di un avviamento positivo. In Cassazione, l'Agenzia ha denunciato, tra l'altro, violazione di legge e motivazione insufficiente perché la commissione tributaria centrale aveva desunto l'inesistenza dell'avviamento dalle sole perdite aziendali. Le società hanno sostenuto che il ricorso dell'Agenzia fosse inammissibile davanti alla commissione tributaria centrale, trattandosi di questioni di fatto relative a valutazioni estimative, escluse dall'art. 26 del d.P.R. n. 636 del 1972.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto e il sesto motivo dell'Agenzia, relativi alla violazione delle norme sulla determinazione del valore aziendale e all'insufficiente motivazione sull'avviamento; ha dichiarato assorbito il terzo motivo e ha rigettato gli altri motivi principali. Ha inoltre rigettato i ricorsi incidentali delle società, ritenendo che davanti alla commissione tributaria centrale fosse deducibile non la mera quantificazione estimativa dell'avviamento, ma la questione giuridica relativa alla corretta applicazione della nozione normativa di avviamento e alla qualificazione dei fatti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, anche per le spese. È stato stabilito che l'avviamento non può essere escluso soltanto perché l'impresa ha registrato perdite negli esercizi precedenti o successivi alla cessione: le perdite sono un elemento da valutare, ma non esauriscono l'indagine, potendo dipendere da fattori estranei al valore dell'azienda.
Norme richiamate
art. 26 del d.P.R. n. 636 del 1972
Esclusione, tra i motivi deducibili davanti alla commissione tributaria centrale, delle "questioni di fatto relative a valutazione estimativa".
La norma escludeva dalla cognizione della commissione tributaria centrale le questioni concernenti la quantificazione del cespite o del reddito imponibile. Non impediva invece di dedurre questioni giuridiche riguardanti l'applicazione o l'interpretazione della norma tributaria e la qualificazione giuridica dei fatti.
art. 48 del d.P.R. n. 634 del 1972
La determinazione del valore dell'azienda ai fini dell'imposta di registro doveva considerare il valore complessivo dei beni aziendali, compreso l'avviamento, al netto delle passività. L'avviamento doveva essere valutato come componente patrimoniale dell'azienda e non poteva essere escluso automaticamente per la presenza di perdite.
art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986
La disposizione, applicabile alla disciplina successiva, conferma che per gli atti aventi a oggetto aziende rileva il valore complessivo dei beni che le compongono, incluso l'avviamento e al netto delle passività.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso che la commissione tributaria centrale fosse incorsa in ultrapetizione, ritenendo che avesse deciso entro i limiti della domanda e della questione devoluta.
art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.
La Corte ha escluso la formazione del giudicato interno sulla contestata duplicazione delle poste e ha dichiarato inammissibile la censura relativa a un giudicato esterno non eccepito tempestivamente nel giudizio di merito.
Massime di principio
- La distinzione fondamentale è tra quantificazione estimativa e qualificazione giuridica: la prima riguarda il quantum della base imponibile ed è una valutazione di merito; la seconda riguarda l'applicazione della norma ai fatti accertati e può essere censurata come violazione di legge.
- Nel determinare il valore fiscale di un'azienda, l'avviamento costituisce una componente patrimoniale autonoma, distinta dalle immobilizzazioni e dalle partecipazioni, e deve essere considerato prima della detrazione delle passività.
- Le perdite aziendali possono incidere sulla stima dell'avviamento, ma non consentono di presumere automaticamente che esso sia inesistente o abbia valore simbolico.
- Per valutare l'avviamento occorre esaminare le cause delle perdite, la capacità prospettica dell'azienda, la posizione sul mercato, i marchi, la clientela e gli altri elementi organizzativi e immateriali.
- Un ricorso è ammissibile anche quando contesta una valutazione estimativa se, oltre al valore numerico, deduce un errore nella qualificazione giuridica dei fatti o nell'interpretazione della norma applicata.
- Un giudicato esterno formatosi durante il giudizio deve essere tempestivamente eccepito davanti al giudice di merito; se ciò non avviene, la relativa censura può non essere proponibile per la prima volta in Cassazione.
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