Cassazione Penale, Ordinanza n. 36795/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo privo di specificità, perché formulato in modo generico e sovrapponibile a censure già affrontate e rigettate dalla sentenza di merito, la quale si era basata su un complessivo apparato motivazionale ritenuto corretto e adeguato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, deducendo un unico motivo di ricorso incentrato, in termini generici, sul vizio di motivazione relativo alla ritenuta prova della sua responsabilità per un episodio qualificato come rapina aggravata. La censura mirava a contestare l'apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito, ma la Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese con adeguata motivazione, fondata sulla credibilità e attendibilità di un accertamento peritale mediante comparazione di immagini digitalizzate, corroborato da un accertamento dattiloscopico e dal rinvenimento del coltello nella tasca di un soggetto indicato nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 628, commi 1 e 3 n. 1 c.p.
La norma è richiamata come titolo di reato contestato; dalla decisione emerge che il ricorso non incide sulla qualificazione giuridica del fatto, ma solo sulla sufficienza della prova della responsabilità.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di merito già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione, è inammissibile per difetto di specificità.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico o meramente assertivo: è necessario indicare specificamente le carenze logiche o argomentative della decisione impugnata.
- Quando la sentenza di merito poggia su un compendio motivazionale unitario e coerente, supportato da elementi tecnici e corroboranti, la critica in cassazione deve misurarsi con tale struttura argomentativa e non può limitarsi a una diversa lettura del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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