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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01927/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Nell'ambito di una procedura fallimentare era stata esperita una vendita competitiva, in unico lotto, di beni mobili dell'attivo, aggiudicati a un terzo al prezzo di euro 2.137.867. La società fallita aveva chiesto al giudice delegato, ex art. 108 l.fall., la sospensione delle operazioni di vendita sostenendo che una parte dei beni venduti, in particolare stampi, avesse un valore di mercato notevolmente superiore al prezzo base e che vi fossero state anche interferenze illegittime nelle operazioni di vendita. Il giudice delegato aveva rigettato l'istanza; il tribunale aveva respinto il reclamo ex art. 26 l.fall. La ricorrente per cassazione ha denunciato: (1) violazione dell'art. 108 l.fall. per avere il tribunale escluso l'illegittimità del rigetto senza previo parere del comitato dei creditori, assumendo che la richiesta dovesse essere ricondotta alla seconda parte del comma 1 dell'art. 108, e non alla sospensione per gravi e giustificati motivi; (2) violazione degli artt. 25 e 108 l.fall. per avere ritenuto legittimo il decreto motivato anche con il parere del curatore, ritenuto dalla ricorrente non previsto dalla legge; (3) violazione dell'art. 108 l.fall. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere il tribunale considerato, oltre alla perizia di parte, ulteriori elementi asseritamente idonei a dimostrare un prezzo ingiusto e interferenze nelle operazioni di vendita.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Ha riconosciuto in astratto l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale reso ex art. 26 l.fall. sul rigetto della sospensione della vendita, ma ha rilevato che, nelle more, l'aggiudicataria aveva già pagato il prezzo e ritirato i beni. Tale trasferimento ha fatto venir meno l'interesse a impugnare il provvedimento che aveva confermato il diniego di sospensione dell'attività liquidatoria. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 108 l.fall.

    La norma disciplina la sospensione della vendita dei beni dell'attivo fallimentare; il ricorso per cassazione investiva la distinzione tra sospensione per gravi e giustificati motivi e sospensione per ingiusto prezzo rispetto al valore di mercato, ma la decisione finale non ha risolto il merito di tale qualificazione, arrestando l'esame per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 26 l.fall.

    Il decreto del tribunale che conferma il rigetto della sospensione della vendita è considerato provvedimento decisorio e definitivo, astrattamente impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per affermare l'astratta ricorribilità per cassazione del decreto del tribunale avente natura decisoria e definitiva.

  • art. 25 l.fall.

    Richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata per la motivazione del provvedimento con parere del curatore; la Corte non entra nel merito della censura.

  • art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge contenute nei primi due motivi.

  • art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c.

    È il parametro invocato nel terzo motivo per il dedotto omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 372 c.p.c.

    Consente il deposito in cassazione di documenti idonei a determinare una pronuncia di inammissibilità, come la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo e del ritiro dei beni.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento per dare atto dei presupposti del versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di legittimità avverso il provvedimento che ha negato la sospensione della vendita fallimentare, la vendita si è già definitivamente perfezionata con pagamento del prezzo e ritiro dei beni, viene meno l'interesse ad impugnare il provvedimento stesso.
  • Il decreto del tribunale emesso in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. contro il rigetto della sospensione della vendita ha natura decisoria e definitiva ed è quindi, in astratto, ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.
  • L'ammissibilità astratta del ricorso non impedisce la declaratoria di inammissibilità per difetto sopravvenuto di interesse quando l'effetto pratico richiesto dalla parte non è più conseguibile.
  • In presenza di una causa di inammissibilità del ricorso risultante da documenti depositabili in cassazione, il giudice di legittimità può tenerne conto ai sensi dell'art. 372 c.p.c. per definire immediatamente il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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