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Ordinanza

Ordinanza n. 963/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emanato dal Prefetto di Benevento in data 4 marzo 2026, prot. n. 0017971, che ha disposto il “divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Sicilia e l'annullamento e il rimborso dei tagliandi eventualmente già venduti”, con riferimento alla gara Benevento - Catania di giovedì 5 marzo 2026 (ore 20.30), presso lo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento, valida per il Campionato Nazionale di Serie Lega Pro - Serie C - stagione 2025-2026 e, nella parte in cui, in maniera del tutto generica fa riferimento ad una “recentissima attività informativa” da cui sarebbe emerso il “concreto, preordinato intento delle frange più oltranziste delle tifoserie di Cavese, Catania e Cosenza, di dar luogo a scontri nel corso della fase di movimentazione delle stesse in occasione delle trasferte ”; nonché di ogni atto ad esso connesso, presupposto o conseguente, ivi comprese: 1. la determinazione del 3 marzo 2026, n. 9, dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con la quale l'Osservatorio ha richiesto al C.A.S.M.S. di valutare l'eventualità di adeguate misure di rigore con riferimento alla gara di Benevento-Catania; 2. la determinazione del 3 marzo 2026, n. 10, del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, di cui si ha contezza (ma che non è stata allegata al provvedimento e non è stata neanche rilasciata alla Società ricorrente, nonostante espressa richiesta della stessa a mezzo pec), in quanto citata solamente quale motivazione per relationem;

Giustizia amministrativa202601449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Sicilia e annullamento e rimborso dei tagliandi già venduti per la gara Benevento-Catania

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Prefetto di Benevento del 4 marzo 2026, nonché gli atti presupposti dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Ha contestato, per quanto emerge dal testo, il riferimento generico a una recentissima attività informativa e al concreto intento di frange oltranziste delle tifoserie di Cavese, Catania e Cosenza di provocare scontri, lamentando altresì che la determinazione del Comitato fosse richiamata per relationem ma non allegata al provvedimento né rilasciata nonostante richiesta di accesso. La domanda cautelare era finalizzata a sospendere il divieto in vista della gara Benevento-Catania del 5 marzo 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a. Il divieto impugnato riguardava infatti un evento sportivo già disputato al momento della camera di consiglio del 14 aprile 2026. È quindi venuto meno il pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare, senza che il giudice procedesse alla definizione nel merito dei dedotti vizi dell'atto, inclusi il difetto di motivazione o l'omessa disponibilità dell'atto richiamato per relationem. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    presupposti di cui all’art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede, tra l'altro, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; tale presupposto difetta quando l'atto impugnato si riferisce a un evento ormai esaurito.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento è preclusa dall'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile attuale o comunque concretamente apprezzabile al momento della decisione.
  • Quando il provvedimento impugnato limita la partecipazione a un evento temporalmente determinato e l'evento si è già svolto, la domanda cautelare deve essere respinta per difetto del periculum in mora, senza necessità di esaminare in via cautelare gli ulteriori vizi dedotti.

Come è indicizzato

MaterieGiustizia sportiva e giurisdizioneOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiSportAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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