L.R. FVG 32/2017
Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Friuli Venezia Giulia riordina dal 1° gennaio 2018 le funzioni in materia di viabilità provinciale, affidandole a Friuli Venezia Giulia Strade SpA, disciplina conferimento di beni, risorse, rapporti e personale, e modifica la normativa regionale sul trasporto/viabilità. Contiene inoltre varie disposizioni finanziarie e contabili per il bilancio 2017-2019, perlopiù esaurite.
Riordino delle funzioni regionali sulla viabilità e misure finanziarie collegate
Riordino delle funzioni in materia di viabilità nel Friuli Venezia Giulia
La legge interviene sul sistema regionale della viabilità nel Friuli Venezia Giulia per razionalizzare l’esercizio delle funzioni trasferite dalle Province alla Regione e per disciplinarne il successivo affidamento alla società in house Friuli Venezia Giulia Strade SpA. Accanto alla riorganizzazione amministrativa, il provvedimento contiene norme finanziarie e contabili con effetti legati in larga parte al bilancio 2017-2019.
Finalità e ambito del riordino
La disciplina è finalizzata a realizzare un sistema di gestione della viabilità regionale improntato a efficienza, efficacia, contenimento della spesa e semplificazione. Il perimetro riguarda la viabilità provinciale e le attività connesse, trasferite alla Regione in attuazione della legge regionale 26/2014, poi ricondotte nell’ambito della viabilità regionale.
Conferimento delle funzioni a Friuli Venezia Giulia Strade SpA
Dal 1° gennaio 2018 la Regione esercita, tramite la società in house Friuli Venezia Giulia Strade SpA, le funzioni in materia di viabilità provinciale trasferite alla Regione, e in particolare:
- progettazione;
- realizzazione;
- manutenzione;
- gestione;
- vigilanza.
Alla società sono conferite anche le attività connesse. Le modalità operative sono regolate da una convenzione tra Regione e società. Per quanto non disciplinato dalla legge, si applica il Titolo IV della legge regionale 23/2007; inoltre, dal 1° gennaio 2018 la viabilità provinciale è considerata ricompresa nella viabilità regionale.
Beni, risorse e rapporti giuridici
La legge disciplina il passaggio alla società dei beni e dei rapporti riferiti alla viabilità provinciale:
- i beni patrimoniali già provinciali e trasferiti alla Regione possono essere trasferiti in proprietà alla società; per gli immobili il conferimento è subordinato all’acquisizione nel patrimonio indisponibile della società;
- i beni demaniali trasferiti alla Regione sono conferiti alla società in concessione d’uso dal 1° gennaio 2018;
- le risorse finanziarie e i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti la viabilità provinciale, compresi quelli maturati e non esauriti tra 1° luglio 2016 e 31 dicembre 2017, sono conferiti alla società dal 1° gennaio 2018.
Restano però in capo alla Regione e alla sua Avvocatura i contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi a fatti o eventi anteriori al 1° gennaio 2018.
Personale: trasferimento, messa a disposizione e mobilità
La legge prevede una disciplina transitoria e finale per il personale addetto alle funzioni di viabilità provinciale.
Il personale trasferito alla Regione in relazione a tali funzioni, individuato dagli atti adottati a seguito dei piani di subentro della legge regionale 26/2014 e in servizio al 31 dicembre 2022, è trasferito alla società dal 1° gennaio 2023. Su richiesta del dipendente, il trasferimento può avvenire anche prima, dal 1° gennaio 2018, con decorrenza concordata con la società. Al personale trasferito si applica il contratto collettivo vigente presso la società.
Per assicurare continuità nelle more del trasferimento, il personale in servizio al 31 dicembre 2017 è messo a disposizione della società dal 1° gennaio 2018, previa convenzione con la Regione e con oneri a carico di quest’ultima. Durante la messa a disposizione continuano ad applicarsi stato giuridico e trattamento economico del personale regionale.
La disciplina consente inoltre:
- la rideterminazione della dotazione organica della società in misura corrispondente alle unità individuate;
- la costituzione, per la Regione, di una dotazione organica separata a esaurimento dal 1° gennaio 2018;
- il trasferimento di risorse al bilancio della società per coprire il trattamento economico del personale interessato;
- la partecipazione del personale messo a disposizione alle procedure di mobilità degli enti locali del comparto unico o a mobilità intercompartimentale, senza necessità di nulla osta per la mobilità di comparto e con regola generale dei 120 giorni dalla comunicazione all’amministrazione ricevente, salvo diverso accordo.
Nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022 la Regione, prima di assumere personale non dirigente, deve avviare interpelli interni riservati al personale messo a disposizione, entro il limite massimo del 15% dei posti da coprire. Il rientro avviene sui budget assunzionali, secondo criteri preventivamente definiti dalla Giunta in caso di domande eccedenti i posti disponibili.
La società, nel medesimo periodo e nei limiti delle risorse trasferite, può assumere personale per sostituire quello trasferito altrove, rientrato o cessato, dando priorità a mobilità ex legge regionale 10/2012, scorrimento di graduatorie vigenti e nuove selezioni pubbliche. Per rafforzare le esigenze amministrativo-contabili, la società può inoltre attivare, fino al 31 dicembre 2017, procedure di assunzione analoghe per tale profilo.
In caso di reinternalizzazione delle attività da parte della Regione, prima di nuove assunzioni deve essere disposto il riassorbimento del personale già trasferito alla società, con conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche e riduzione delle risorse trasferite.
Modifiche alla disciplina regionale su viabilità e strade
Con efficacia dal 1° gennaio 2018, la legge modifica la legge regionale 23/2007 per adeguarla al nuovo assetto:
- viene attribuita alla Regione la classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali;
- si aggiorna la nozione di viabilità regionale, includendovi quella definita dalla legge regionale 32/2017;
- vengono soppressi i riferimenti alle Province in alcune disposizioni;
- la disciplina dei passaggi di proprietà fra Regione e Comuni viene riformulata, limitando il trasferimento al Comune quando il bene sia di interesse comunale;
- varie norme di dettaglio sono estese espressamente alla viabilità regionale come ridefinita dalla nuova legge.
Norme finanziarie e contabili sulla riorganizzazione della viabilità
La legge contiene una disciplina contabile per rendere operativi i conferimenti alla società. La Giunta regionale individua capitoli, quote di stanziamento, prenotazioni e impegni relativi alle funzioni di viabilità provinciale trasferite alla Regione; il Ragioniere generale è autorizzato alle necessarie regolazioni contabili, inclusi storni di stanziamento, istituzione di capitoli, modifiche di prenotazioni e impegni, e riapertura a favore della società dei ruoli di spesa fissa.
Per il personale di cui all’articolo 4 è autorizzata una spesa complessiva di 1.402.183,56 euro, distribuita tra 2017, 2018 e 2019, con copertura mediante storni da missioni e programmi del bilancio regionale indicati dalla legge. È inoltre previsto il trasferimento progressivo delle risorse con le leggi di stabilità e assestamento fino al 1° gennaio 2023, oltre a ulteriori risorse pari all’80% del trattamento economico medio di personale rientrante nei piani di ricognizione e non trasferito.
Ulteriori variazioni di bilancio e finanziarie
La legge modifica la tabella Q dell’assestamento 2017-2019, sostituendo gli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento per l’Unione del Noncello e per l’Unione del Gemonese e rideterminando il totale dell’intesa 2017 da 13.582.715 euro a 13.577.400 euro. Si tratta di una disciplina puntuale, riferita a specifici interventi locali e quindi ormai esaurita nei suoi effetti programmatori.
Altre disposizioni finanziarie
Per le finalità dell’articolo 53 della legge regionale 4/2016 è autorizzata una spesa di 420.315 euro per il 2017, con copertura mediante storni da varie missioni e programmi del bilancio 2017-2019.
La legge inserisce inoltre nella legge regionale 20/2016 una norma sugli atti contabili conseguenti alla liquidazione delle Province: l’Amministrazione regionale deve adottare gli atti di entrata e di spesa successivi alla data di efficacia della soppressione delle Province. Per questa finalità è autorizzata per il 2017 una spesa di 120.000 euro, qualificata come spesa obbligatoria ai sensi del d.lgs. 118/2011, con copertura mediante storno da un altro capitolo di spesa corrente.
Entrata in vigore ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Tuttavia, le disposizioni degli articoli da 5 a 11 hanno efficacia dal 1° gennaio 2018. Molte misure finanziarie e di personale sono legate a finestre temporali definite, in particolare al periodo 2017-2023, e risultano oggi in gran parte esaurite.
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