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Legge

L.R. FVG 36/2017

Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali.

Normativa regionaleL.R. FVG 36/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riconosce al CAI FVG un ruolo tecnico di consulenza, coordinamento e gestione per la conoscenza, tutela e valorizzazione della montagna friulana, dei sentieri, rifugi, bivacchi e itinerari ciclo-escursionistici. Disciplina Programma annuale, Elenco delle strutture alpine, contributi regionali e norme transitorie; prevede spese solo per gli esercizi 2018-2019.

Ruolo del CAI FVG e valorizzazione delle strutture alpine regionali

Ruolo del CAI FVG e valorizzazione delle strutture alpine regionali

La legge della Regione Friuli Venezia Giulia disciplina il ruolo del Club alpino italiano regionale quale soggetto tecnico di riferimento per iniziative, consulenze e gestione di interventi connessi alla montagna e alle strutture alpine regionali. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale e, per la parte finanziaria, è legata a specifici stanziamenti e a un quadro transitorio poi superato.

Finalità e ambito di intervento

La Regione riconosce al CAI FVG una funzione di principale organo tecnico di consulenza e coordinamento per iniziative di sviluppo, sostegno, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e turistico delle zone montane. La legge mira anche a diffondere la cultura della montagna e a favorire la fruizione del patrimonio alpinistico e speleologico regionale, anche attraverso interventi su strutture alpine e attività di prevenzione degli infortuni.

Compiti attribuiti al CAI FVG

Il CAI FVG è chiamato a svolgere attività di diffusione della conoscenza della montagna, organizzando iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e promuovendo attività scientifiche e didattiche. Cura corsi di formazione e aggiornamento per attività alpinistiche, sci-alpinistiche e speleologiche, nonché per le attività connesse alla manutenzione delle opere alpine. Svolge inoltre funzioni di prevenzione degli infortuni in montagna anche mediante consulenze tecniche rivolte all’Amministrazione regionale e agli enti locali sui criteri di sicurezza da adottare per realizzazione e manutenzione di strutture alpine e itinerari speleologici.

Strutture alpine regionali: definizione e classificazione

Ai fini della legge, le strutture alpine regionali comprendono sentieri, strutture di ricovero alpino e itinerari ciclo-escursionistici. I sentieri sono distinti in sentieri escursionistici, alpinistici, turistici e vie ferrate o attrezzate; sono inoltre previsti i sottotipi di sentiero storico e sentiero tematico. La classificazione degli itinerari ciclo-escursionistici alpini è proposta dal CAI FVG e approvata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di turismo. La disciplina originaria del comma 4 dell’articolo 3 risulta abrogata.

Elenco delle strutture alpine regionali

Il CAI FVG forma e aggiorna l’Elenco delle strutture alpine regionali. Una copia dell’Elenco e dei relativi aggiornamenti è depositata presso l’Amministrazione regionale, che ne cura la massima diffusione anche tramite il sito internet istituzionale. Per le strutture situate in parchi, riserve naturali o altre aree protette, l’inserimento nell’Elenco deve avvenire nel rispetto della disciplina regionale in materia di parchi e riserve naturali.

Requisiti per l’inserimento nell’Elenco

Possono essere inserite nell’Elenco le strutture di proprietà o nella disponibilità del CAI FVG o delle sue sezioni territoriali, purché siano disponibili le informazioni minime previste dalla legge. Per i sentieri e gli itinerari ciclo-escursionistici sono richiesti, tra l’altro, numerazione, eventuale denominazione, gruppo montuoso, località attraversate, quote, tempi di percorrenza, punti di appoggio, presenza di acqua potabile e descrizione delle caratteristiche del percorso, comprese le peculiarità storiche, culturali, naturali e paesaggistiche e l’accessibilità. Per le strutture di ricovero alpino sono richieste località, tipologia, caratteristiche strutturali e servizi, oltre a una sintetica descrizione storica e delle peculiarità.

Funzioni tecniche e organizzative

Le funzioni tecniche e organizzative in materia di strutture alpine regionali sono svolte da strutture interne al CAI FVG, secondo il suo ordinamento, senza oneri per l’Amministrazione regionale. Tali funzioni comprendono l’individuazione delle strutture da inserire nell’Elenco, la predisposizione di un piano annuale di manutenzione e ammodernamento di sentieri, rifugi e bivacchi di alta quota, la pianificazione della segnaletica ufficiale e la valutazione tecnica delle proposte di nuovi sentieri o nuove strutture di ricovero alpino.

Programma regionale delle iniziative del CAI FVG

Ogni anno, entro il 31 ottobre, il CAI FVG presenta all’Amministrazione regionale il Programma regionale delle iniziative per l’anno successivo, corredato dalla descrizione dettagliata delle attività, dal preventivo di spesa e dall’indicazione delle fonti di finanziamento attivate o da attivare. Il Programma può comprendere iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, formazione e aggiornamento, prevenzione degli infortuni, aggiornamento dell’Elenco, manutenzione della segnaletica, realizzazione e manutenzione delle strutture, ammodernamento e arredamento, oltre a consulenze cartografiche e territoriali. La Giunta regionale lo approva entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla presentazione.

Iniziative a favore delle istituzioni scolastiche

Il CAI FVG realizza anche iniziative di arricchimento e integrazione dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo allo studio del territorio regionale e montano, alla divulgazione delle conoscenze e allo sviluppo di competenze didattiche in ambito naturalistico e all’educazione alla cura e fruizione delle risorse ambientali. Per tali finalità l’Amministrazione regionale può concedere un contributo, su domanda da presentare entro l’1 marzo al servizio competente in materia di istruzione, con preventivo e relazione illustrativa; il decreto di concessione definisce termini e modalità di rendicontazione.

Contributi regionali e spese ammissibili

L’Amministrazione regionale può concedere contributi per la realizzazione delle iniziative e attività previste nel Programma, anche tramite le sezioni regionali, nonché per le spese di funzionamento del CAI FVG e delle sue sezioni regionali, entro il limite massimo del 20 per cento del contributo concesso. I criteri e le modalità di concessione devono essere definiti con regolamento regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente. Il Programma può indicare, per gli interventi di realizzazione e manutenzione, anche un costo forfettario distinto per sentieri e itinerari ciclo-escursionistici alpini, da assumere come spesa ammissibile ai fini contributivi.

Regime transitorio

Fino all’entrata in vigore del regolamento previsto per i contributi, continuano ad applicarsi tre discipline previgenti: le norme del 2014 per il finanziamento della manutenzione di vie ferrate, rifugi e bivacchi; il regolamento del 2009 per i contributi relativi a ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini; e il Programma regionale delle iniziative del CAI previsto dalla legge del 1992. Si tratta quindi di disposizioni transitorie destinate a operare solo sino all’adozione del nuovo regolamento attuativo.

Copertura finanziaria

La legge autorizza, per il biennio 2018-2019, spese complessive pari a 500.000 euro per ciascuna delle due linee di intervento previste: una per attività correnti e consulenze, l’altra per interventi in conto capitale su sentieri, rifugi, bivacchi e ammodernamenti. Gli oneri sono coperti mediante storno e rimodulazione di risorse interne al bilancio regionale, secondo le missioni e i programmi indicati dalla norma.

Abrogazioni e continuità normativa

La legge abroga la previgente legge regionale del 1992 sugli interventi a favore del CAI, varie disposizioni collegate e la legge regionale del 2012 sulla valorizzazione delle strutture alpine regionali, oltre ai commi del 2014 richiamati in via transitoria. La disciplina attuale sostituisce quindi il precedente assetto normativo in materia.

Entrata in vigore e attualità applicativa

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Tuttavia, la parte finanziaria è riferita a esercizi ormai conclusi e le norme transitorie rinviano a regole superate dall’adozione del regolamento attuativo; per questo il provvedimento, pur formalmente rilevante come quadro ordinamentale, appare oggi in larga parte storicizzato nei suoi effetti economici immediati.

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