L.R. FVG 35/2017
Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia disciplina l’integrazione economica del Reddito di Inclusione (ReI) per i residenti, coordinandola con la Misura attiva di sostegno al reddito. Definisce importi mensili, tetto massimo di 750 euro complessivi dal 1° gennaio 2019, regole di durata e coordinamento procedurale. Prevede spesa autorizzata per il 2018 e l’entrata in vigore dal 9 novembre 2017.
Integrazione regionale del Reddito di Inclusione e coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito
Integrazione regionale del Reddito di Inclusione e coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito
La legge della Regione Friuli Venezia Giulia interviene per ampliare la platea e l’importo del Reddito di Inclusione (ReI) per i residenti nel territorio regionale, coordinandolo con la Misura attiva di sostegno al reddito prevista dalla normativa regionale. La disciplina mira a rendere omogenee prestazioni, durata degli interventi e procedure di presa in carico.
Ambito e finalità dell’intervento
La Regione può integrare il ReI e incrementarne l’importo per i beneficiari residenti in regione, in coerenza con le finalità della legge regionale sulla Misura attiva di sostegno al reddito. L’obiettivo dichiarato è ampliare la platea dei beneficiari e rafforzare il sostegno economico, nel quadro della normativa statale di contrasto alla povertà.
Integrazioni economiche regionali
In prima applicazione, a decorrere dall’1 gennaio 2018, ai nuclei familiari beneficiari del ReI con richiedente in possesso del requisito di residenza regionale sono corrisposte integrazioni economiche non soggette a riduzione ai sensi della disciplina statale. Gli importi mensili sono differenziati in base alla presenza di minori:
- 185 euro in assenza di componenti di età inferiore a 18 anni;
- 235 euro in presenza di un componente minorenne;
- 285 euro in presenza di due o più componenti minorenni.
Limite massimo complessivo e adeguamenti
Dal 1° gennaio 2019 l’importo del ReI sommato alle integrazioni regionali non può superare 750 euro mensili. Se necessario, le integrazioni regionali sono ridotte per rispettare tale limite. I valori mensili delle integrazioni e il massimale complessivo possono essere aggiornati secondo le modalità previste dalla legge regionale sulla Misura attiva di sostegno al reddito.
Decorrenza delle integrazioni e requisiti di residenza
Se il requisito di residenza in regione si matura durante l’erogazione del ReI, le integrazioni regionali spettano dal mese successivo a quello di maturazione del requisito.
Coordinamento con la Misura attiva di sostegno al reddito
Per i nuclei familiari che possiedono i requisiti per il ReI, l’intervento monetario di integrazione al reddito previsto dalla Misura attiva di sostegno al reddito coincide con le integrazioni regionali disciplinate dalla legge. Le modalità attuative sono definite in accordo con le amministrazioni statali competenti, anche tramite modifica dei protocolli e degli accordi già esistenti per il coordinamento con precedenti misure nazionali di sostegno.
Durata degli interventi e regole transitorie
Per rendere omogenea la durata della Misura attiva rispetto al ReI nel primo periodo di applicazione, sono previste deroghe alla disciplina ordinaria regionale:
- per le prime concessioni e i rinnovi riconosciuti prima dell’1 novembre 2017, la durata è di 18 mesi;
- la durata dei rinnovi concessi per la prima volta prima dell’1 novembre 2017 è estesa a 18 mesi, fermo restando il limite complessivo di 30 mesi;
- per le domande presentate dall’1 novembre 2017, la durata delle prime concessioni è di 18 mesi.
Se viene perso il ReI e le integrazioni regionali per mancato mantenimento dei requisiti, può essere richiesto l’intervento monetario per nuclei non beneficiari di ReI, con durata ridotta del numero di mesi già fruiti come integrazione regionale; il periodo complessivo dei benefici regionali non può comunque superare 30 mesi.
Patti di inclusione e procedure di presa in carico
La durata dei patti di inclusione è adeguata alla durata dell’intervento monetario determinata dalla disciplina transitoria. Per uniformare le procedure e garantire i livelli essenziali delle prestazioni, ai nuclei familiari beneficiari della Misura attiva si applicano anche le procedure di valutazione del nucleo e di definizione del progetto personalizzato previste per il ReI dalla normativa statale.
Risorse finanziarie
Per le finalità di integrazione del ReI è autorizzata una spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2018, a valere sulla Missione 12, Programma 4, Titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019. La copertura avviene mediante rimodulazione di pari importo all’interno della medesima missione/programa/titolo.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale. Tuttavia la disciplina è costruita attorno al ReI e a un assetto transitorio legato agli anni 2017-2019; oggi risulta sostanzialmente superata dall’evoluzione delle misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà, pur restando utile come quadro storico-normativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 6 nov 2017L.R. FVG 36/2017
- Legge · 10 nov 2017L.R. FVG 37/2017
- Legge · 17 nov 2017L.R. FVG 38/2017
- Legge · 20 ott 2017L.R. FVG 34/2017
- Legge · 1 dic 2017L.R. FVG 42/2017
- Legge · 1 dic 2017L.R. FVG 41/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →