Sentenza del 18/03/2015 n. 5396 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha contestato la deducibilità, ai fini IRPEG/IRAP, di costi per complessivi 146.000 euro relativi a compensi per amministratori, fatturati da altre società del gruppo e non previamente determinati da una specifica delibera assembleare. Ha inoltre contestato la detrazione dell'IVA relativa a tali fatture, rilevando che non era stata adeguatamente dimostrata l'effettiva prestazione dei servizi da parte delle società fatturanti né il riversamento dei compensi agli amministratori persone fisiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate, dichiarando assorbito il secondo. Ha stabilito che, quando il compenso degli amministratori non è previsto nell'atto costitutivo, occorre una specifica delibera assembleare; la mera approvazione del bilancio contenente la relativa voce non è sufficiente, salvo che l'assemblea abbia espressamente discusso e approvato anche la determinazione dei compensi. Ha inoltre ritenuto insufficiente la motivazione della CTR sulla detraibilità dell'IVA, che deve essere valutata autonomamente sulla base dell'effettività e dell'inerenza delle prestazioni. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 2389 c.c.
La determinazione del compenso degli amministratori richiede, in assenza di previsione nell'atto costitutivo, una specifica deliberazione assembleare.
La misura dei compensi degli amministratori non può ritenersi validamente determinata per implicito con la sola approvazione del bilancio; è necessaria una delibera espressa, salvo che l'assemblea abbia discusso e approvato esplicitamente anche tale proposta.
Art. 2364 c.c.
Distinta previsione della deliberazione di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi.
L'approvazione del bilancio e la determinazione dei compensi degli amministratori sono atti societari distinti e non possono essere automaticamente considerati coincidenti.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, già art. 75
Requisiti di certezza e obiettiva determinabilità dei componenti negativi di reddito.
Un costo è deducibile solo se risulta certo, determinabile e correttamente imputato, oltre a essere fondato su un valido titolo giuridico e adeguatamente documentato.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 5, comma 2
La questione IVA deve essere valutata autonomamente rispetto alla deducibilità del costo, verificando se vi sia stata un'effettiva prestazione imponibile resa dal soggetto che ha emesso la fattura.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
La detrazione dell'IVA richiede che l'imposta sia riferita a operazioni effettivamente esistenti, inerenti all'attività e adeguatamente documentate.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
Errore sulla norma tributaria.
La possibilità di disapplicare le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza interpretativa deve essere valutata dal giudice del rinvio.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2
L'eventuale esclusione delle sanzioni per errore scusabile o obiettiva incertezza normativa non è stata decisa dalla Cassazione, ma rimessa al giudice del rinvio.
Massime di principio
- Per dedurre fiscalmente i compensi degli amministratori di una società di capitali, occorre che il compenso sia previsto nell'atto costitutivo oppure approvato con una specifica delibera assembleare.
- La sola approvazione del bilancio che riporti contabilmente i compensi non equivale, di regola, a una delibera di determinazione degli stessi. È necessario che dal verbale risulti una discussione e approvazione espressa della relativa proposta.
- Quando i compensi sono fatturati da società collegate o appartenenti allo stesso gruppo, il rapporto societario non dimostra di per sé l'effettività, l'inerenza o la legittimità del costo: servono delibere, contratti, documentazione delle prestazioni e prova dell'eventuale trasferimento dei compensi agli amministratori.
- La deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e la detraibilità dell'IVA sono questioni autonome: anche se un costo è contabilizzato, l'IVA può essere detratta solo se l'operazione è effettiva, inerente, imponibile e documentata.
- In caso di contestazione, la società deve conservare e produrre una documentazione coerente e completa, comprendente delibere di nomina e remunerazione, contratti, fatture, prove delle prestazioni e pagamenti.
- L'annullamento della sentenza da parte della Cassazione con rinvio non comporta necessariamente la vittoria definitiva nel merito, ma impone al giudice di rinvio di riesaminare la controversia applicando i principi stabiliti dalla Corte.
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