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Sentenza

Sentenza n. 1137/2026 - Milano, Sezione 5

per l'accertamento dell’inottemperanza della commissione giudicatrice della procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Milano codice concorso n. 5459 alla sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano n. 191/2025 pubblicata e notificata in data 20 gennaio 2025 nel giudizio R.G. n. 1423/2024, con cui è stato accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dal prof. Marco Giuseppe Trinchera per l’annullamento dei verbali, degli allegati e del decreto di proclamazione del vincitore della procedura in questione; nonché per l’accertamento della nullità e/o inefficacia - del verbale di rinnovazione della valutazione del candidato prof. Marco Giuseppe Trinchera, pubblicato in data 16 aprile 2025; - dell’allegato 1 al verbale n. 2, recante la scheda di valutazione del candidato, pubblicato in data 16 aprile 2025; - dell’allegato 2 al verbale n. 2, recante il punteggio complessivo conseguito dal candidato, pubblicato in data 16 aprile 2025 per la conseguente condanna dell’Università a ottemperare alla sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano n. 191/2025, con la prescrizione delle relative modalità, eventualmente nominando un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione; ovvero, in subordine, previa conversione del rito ex articolo 32 c.p.a. per l’annullamento - del verbale di rinnovazione della valutazione del candidato Marco Giuseppe Trinchera, pubblicato in data 16 aprile 2025; - dell’allegato 1 al verbale n. 2, recante la scheda di valutazione del candidato, pubblicato in data 16 aprile 2025; - dell’allegato 2 al verbale n. 2, recante il punteggio complessivo conseguito dal candidato, pubblicato in data 16 aprile 2025; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202501758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Atti di rinnovazione della valutazione del candidato adottati in esecuzione di una precedente sentenza di annullamento, concernenti l'attività didattica e la produzione scientifica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocatosi al settimo posto in una procedura selettiva bandita ai sensi dell'art. 18, comma 1, l. 240/2010, aveva ottenuto l'annullamento degli atti di valutazione e della graduatoria con la sentenza n. 191/2025, che imponeva all'Università di nominare una commissione in diversa composizione e di rinnovare la valutazione della sua attività didattica e della produzione scientifica. A seguito della rinnovazione, il punteggio del ricorrente è aumentato da 40,65 a 47,95, senza consentirgli di raggiungere il primo posto. Il ricorrente ha dedotto, in via principale, la violazione o elusione del giudicato e la conseguente nullità degli atti: quanto alla didattica, ha contestato l'attribuzione di punteggi ritenuti troppo bassi; quanto alle pubblicazioni, ha censurato l'introduzione dei fattori moltiplicativi "x 1" e "x 0,7" per applicare il parametro dell'originalità, innovatività e rigore metodologico. In via subordinata, previa conversione del rito, ha chiesto l'annullamento degli atti per violazione e falsa applicazione del bando, del regolamento di Ateneo, dei criteri fissati dalla commissione e dell'art. 18 l. 240/2010, nonché per eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. La domanda principale e quella subordinata sono state trattate con rito ordinario dopo la conversione disposta ai sensi dell'art. 32 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto tutte le domande. Ha escluso la violazione o elusione del giudicato, rilevando che la sentenza precedente non predeterminava integralmente il contenuto della nuova valutazione, ma lasciava alla commissione margini di discrezionalità, propri della valutazione dei titoli concorsuali. La nuova commissione aveva rispettato il vincolo conformativo valutando l'attività didattica precedentemente ignorata e applicando il parametro dell'originalità, innovatività e rigore metodologico alle pubblicazioni. In particolare, la suddivisione dei punteggi didattici in ragione dell'attinenza dei corsi al settore scientifico-disciplinare BIO/11 e al settore concorsuale 05/E2 non è stata ritenuta irragionevole o illogica: i corsi di Chimica e Propedeutica Biochimica, pur valutati con punteggi ridotti, erano stati comunque considerati. Quanto alle pubblicazioni, i fattori moltiplicativi "x 1" e "x 0,7" sono stati qualificati come modalità tecnica di applicazione di un parametro già previsto dal bando e non come introduzione di un criterio nuovo, estraneo alla lex specialis. Le relative scelte rientravano nella discrezionalità tecnica della commissione e non risultavano affette da vizi di legittimità. Le spese sono state compensate per la complessità del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, l. 240/2010

    Disciplina la procedura per la chiamata dei professori universitari di seconda fascia, nel cui ambito si è svolta la selezione.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità per violazione o elusione del giudicato è configurabile quando il giudicato impone un obbligo puntuale e integralmente predeterminato, senza margini di discrezionalità nella rinnovazione dell'azione amministrativa.

  • art. 32 c.p.a.

    Consente al giudice di qualificare l'azione in base ai suoi elementi sostanziali e, ricorrendone i presupposti, di disporre la conversione del rito per trattare congiuntamente domande di ottemperanza e di annullamento.

  • art. 112 c.p.a.

    È la base processuale del giudizio di ottemperanza, volto a verificare l'esecuzione del giudicato e la conformità degli atti adottati in riedizione del potere.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice di precisare le modalità di esecuzione della sentenza e il contenuto dell'effetto conformativo.

Massime di principio

  • La nullità per violazione o elusione del giudicato ricorre soltanto quando il giudicato abbia predeterminato in modo puntuale e integrale il contenuto dell'attività amministrativa successiva, senza lasciare margini di discrezionalità; se residuano spazi valutativi, l'eventuale illegittimità del nuovo atto costituisce un vizio proprio da far valere con ordinaria azione di annullamento.
  • Quando l'amministrazione, in esecuzione di una sentenza di annullamento, deve rinnovare una valutazione concorsuale, il giudicato può imporre di riesaminare determinati elementi o applicare specifici parametri, ma non necessariamente predetermina il punteggio da attribuire, restando salva la discrezionalità tecnica della commissione entro i limiti della lex specialis e dell'effetto conformativo.
  • La commissione giudicatrice può articolare tecnicamente un parametro valutativo già previsto dal bando mediante coefficienti o fattori moltiplicativi, purché tale operazione costituisca una modalità di applicazione del criterio esistente e non introduca un criterio sostanzialmente nuovo o incompatibile con la lex specialis.
  • Nella valutazione dell'attività didattica, è legittimo attribuire punteggi differenziati in relazione all'attinenza e alla congruenza degli insegnamenti rispetto al settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione, anche quando gli insegnamenti rientrino soltanto nel più ampio settore concorsuale, purché siano comunque considerati secondo criteri coerenti con il bando.
  • Quando nello stesso ricorso sono cumulate una domanda di ottemperanza, diretta a far valere la nullità per violazione o elusione del giudicato, e una domanda subordinata di annullamento del nuovo atto per vizi propri, il giudice può convertire il rito e trattare congiuntamente le domande, per ragioni di economia processuale e di tutela delle facoltà difensive delle parti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciGiudizio di ottemperanzaAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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