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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23506/2021 del 26/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione, avvenuta il 1 marzo 2003, del rapporto di lavoro della dipendente da una società originaria a una società subentrante nell’ambito di un’operazione di trasferimento di ramo d’azienda. La lavoratrice chiedeva l’accertamento della nullità o dell’illegittimità della cessione e sosteneva che il rapporto dovesse proseguire alle dipendenze della cedente. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo che la prosecuzione della prestazione lavorativa per oltre dieci anni presso la cessionaria, senza riserve o dissenso espresso, integrasse una tacita accettazione della cessione. In cassazione la ricorrente deduceva, con quattro motivi, violazione e falsa applicazione di varie norme civilistiche e processuali (tra cui artt. 1326, 1327, 1362, 1372, 2697, 2727, 2729, 2112 e 1406 c.c., nonché art. 410 c.p.c.) e omesso esame di fatti decisivi. In sintesi, contestava che il mero protrarsi del rapporto con la cessionaria potesse valere come consenso tacito alla cessione del contratto e censurava la mancata valorizzazione della nota del 7 dicembre 2007 con cui aveva chiesto il tentativo di conciliazione, ritenuta dai giudici di merito inidonea a provare un dissenso comunicato alle società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, l’inammissibilità dei motivi ex art. 360, n. 5 c.p.c. per la disciplina della doppia conforme, non avendo la ricorrente allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; ha inoltre evidenziato la mancata trascrizione della nota su cui le censure si fondavano. Sul piano del merito delle doglianze, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva comunque esaminato la nota del 7 dicembre 2007 e l’aveva ritenuta insufficiente a dimostrare un dissenso espresso verso le società, anche per la mancata prova della ricezione. Ha poi affermato che non era stato dedotto né dimostrato un omesso esame di fatto storico decisivo, poiché la Corte territoriale aveva fondato l’accertamento del consenso tacito non solo sul mancato dissenso, ma anche sulla lunga prosecuzione del rapporto con la cessionaria. Quanto alle censure di violazione di legge e di prova presuntiva, la Cassazione le ha ritenute inammissibili perché dirette in realtà a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità nei limiti dedotti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi ex n. 5 sono inammissibili in presenza di doppia conforme se non viene allegata la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado; le doglianze ex n. 3 non possono essere usate per rimettere in discussione la valutazione di fatto e delle prove.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La disciplina della doppia conforme preclude il motivo di ricorso per omesso esame quando la parte non deduce la diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di merito.

  • art. 410 c.p.c.

    Il verbale di mancata conciliazione è stato ritenuto, nel caso concreto, inidoneo a provare il dissenso della lavoratrice verso la cessione, anche in assenza di prova della ricezione della richiesta di conciliazione da parte delle società.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che le censure formulate non integrassero una reale violazione di legge ma una contestazione della ricostruzione fattuale del consenso tacito.

  • art. 1327 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente; non è stata ravvisata una violazione suscettibile di sindacato di legittimità, perché la critica mirava alla valutazione delle circostanze di fatto.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché dirette contro l’accertamento di merito della volontà delle parti.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente; la Corte ha ribadito che l’accertamento di una volontà concorde di scioglimento o modificazione del vincolo contrattuale è apprezzamento di merito se adeguatamente motivato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente; la Corte ha escluso che vi fosse una vera violazione della regola sull’onere della prova, trattandosi piuttosto di contestazione della valutazione probatoria.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente; la Corte ha ribadito che la valutazione delle presunzioni e degli indizi appartiene al giudice di merito se il ragionamento è logicamente e giuridicamente corretto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente; i rilievi non hanno inciso sulla correttezza del ragionamento presuntivo, ma solo sulla sua rivalutazione in fatto, non consentita in cassazione.

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato in relazione al trasferimento di ramo d’azienda; la Corte ha ricordato l’orientamento per cui l’eventuale nullità della cessione del ramo non esclude, in astratto, una cessione del rapporto di lavoro ex art. 1406 c.c. se vi sia consenso tacito del lavoratore.

  • art. 1404 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente; non è stata ravvisata una specifica violazione rilevante, essendo le doglianze rivolte contro l’accertamento del consenso tacito.

  • art. 1406 c.c.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui, anche se la cessione del ramo d’azienda fosse nulla e l’art. 2112 c.c. inapplicabile, può configurarsi una cessione del rapporto di lavoro se il lavoratore presta consenso tacito mediante comportamenti concludenti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di cessione del rapporto di lavoro, la prosecuzione dell’attività presso il cessionario per un lungo periodo, se accompagnata da altri elementi convergenti, può essere valorizzata come comportamento concludente idoneo a sorreggere l’accertamento di un consenso tacito del lavoratore alla cessione del contratto.
  • L’accertamento della concorde volontà delle parti in ordine allo scioglimento o alla modificazione del vincolo contrattuale è valutazione di merito e, se adeguatamente motivata e immune da vizi logici o giuridici, non è sindacabile in cassazione sotto la veste della violazione di legge.
  • Le doglianze che contestano la ricostruzione dei fatti, la lettura dei documenti o la valutazione degli indizi non integrano, di regola, un vizio di violazione di legge, ma attengono al merito e sono estranee al giudizio di legittimità.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile nel regime della doppia conforme se il ricorrente non allega specificamente la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
  • Il verbale di mancata conciliazione e la richiesta di tentativo conciliativo non hanno valore automaticamente decisivo ai fini della prova del dissenso del lavoratore, ove manchi la prova che la richiesta sia stata portata a conoscenza dei destinatari e, comunque, ove la decisione di merito abbia fondato l’accertamento su plurimi elementi convergenti.
  • Il giudice di merito, nel trarre conclusioni da fatti noti mediante presunzioni semplici, deve rispettare un criterio di ragionevole probabilità e le regole di esperienza; la critica in cassazione è ammissibile solo se investe la logicità e la correttezza giuridica del ragionamento presuntivo, non la mera rivalutazione degli indizi.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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