Sentenza del 16/04/2019 n. 2387 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Aliquota agevolata - Trattamento pensionistico - D.lgs. 252/2005 - Rimborso - Spettanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto il diritto al rimborso del trattamento pensionistico assoggettato a imposizione con aliquota ordinaria, poiché ai soggetti iscritti a forme di previdenza complementare alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 252 del 2005 deve essere applicata l'aliquota agevolata. L'unica limitazione deriva dalla disciplina transitoria, secondo cui il nuovo regime fiscale opera a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diritto al rimborso dell'IRPEF versata sul trattamento pensionistico mediante applicazione dell'aliquota agevolata prevista per gli iscritti a forme di previdenza complementare. La questione era se tale regime potesse applicarsi ai soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 252 del 2005.
Norme richiamate
D.lgs. n. 252/2005
Il regime fiscale agevolato si applica dal 01.01.2007 in forza della disposizione transitoria.
La disciplina riconosce l'applicazione dell'aliquota agevolata ai soggetti iscritti a forme di previdenza complementare alla data di entrata in vigore del decreto, ma con efficacia temporale decorrente dal 1° gennaio 2007.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale introduce un'aliquota agevolata per prestazioni di previdenza complementare, il beneficio può spettare anche agli iscritti già presenti alla data di entrata in vigore della disciplina, salvo specifiche esclusioni.
- Le disposizioni transitorie possono limitare l'efficacia temporale del beneficio: in questo caso l'aliquota agevolata non è applicabile per periodi anteriori al 1° gennaio 2007.
- Se l'ente ha applicato un'aliquota ordinaria anziché quella agevolata per periodi coperti dal regime, il contribuente può chiedere il rimborso della maggiore imposta versata, purché siano rispettati i termini e le condizioni procedurali previsti dalla normativa.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare la data di iscrizione alla forma pensionistica, il periodo di erogazione della prestazione, la natura del trattamento e l'eventuale disciplina transitoria applicabile.
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